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Registrazione marchi nazionali

Si informano gli utenti che sono state recapitate alcune comunicazioni di avvenuta registrazione di domande di marchio da diversi indirizzi email (es. uibm-posta@minister.com, M_I_S_E_IT@minister.com) accompagnate da un allegato ingannevole, con cui si chiede il pagamento di una determinata somma. Tali comunicazioni non provengono dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nè dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Si prega di prendere atto della comunicazione del MiMIT: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/attenzione-ai-falsi-attestati-di-registrazione-di-marchio-d-impresa-e-contestuale-richiesta-fraudolenta-di-pagamento

Il marchio d'impresa conferisce al suo titolare la facoltà di farne uso esclusivo per contraddistinguere i prodotti fabbricati, messi in commercio nel territorio italiano o introdotti nel medesimo per scopi commerciali o i servizi resi a terzi.

Possono costituire oggetto di un marchio d'Impresa registrato:

  • tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una Impresa da quelli di altre imprese;
  • i marchi scaduti da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di marchio collettivo, o quelli che possano considerarsi decaduti per non uso al momento della proposizione della domanda principale o riconversione di nullità.
  • Parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
  • segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi e le indicazioni descrittive che ad essi riferiscono;
  • i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
  • gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
  • i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
  • i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi;
  • i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
  • segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
  • segno come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguale o simile ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che goda nello Stato di rinomanza;
  • i segni che consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, o negli usi costanti del commercio;
  • se notori, i nomi di persona, i segni in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
  • segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio allo stesso;
  • i segni o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità Economica Europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso.

Chiunque intenda ottenere il riconoscimento della proprietà industriale di un marchio sul territorio nazionale, deve presentare apposita domanda di registrazione all'Ufficio brevetti e marchi.

Le istruzioni per la registrazione o rinnovo del marchio di impresa, indicano i documenti e gli allegati da presentare per richiedere la registrazione del marchio.

Per effettuare la registrazione di un marchio è necessario specificare nella domanda la classe dei generi di prodotti, merci e servizi per la quale si intende effettuare la registrazione, secondo la Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, denominata Classificazione di Nizza.

Entro sei mesi dal deposito, si può estendere la protezione del marchio all'estero (Marchio Comunitario, Internazionale, deposito nei singoli Paesi), rivendicandone la priorità. La data che attesta la presentazione in tal caso è quella della richiesta della prima registrazione. Dopo detto termine l'estensione all'estero è sempre effettuabile, ma non è possibile rivendicarne la priorità.

La durata del marchio è decennale a partire dalla data di deposito della domanda.

La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali, purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una sopratassa. 
(Decreto legislativo del 10 Febbraio 2005 n. 30, Codice della proprietà industriale).

Il marchio può essere depositato in due modalità:

  • modalità cartacea: direttamente presso l'Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA di Roma;
  • modalità telematica: la pratica può essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso il sito https://servizionline.uibm.gov.it


 

Chi contattare per questo servizio?

Brevetti e Marchi
Ufficio competente: Area VI Attività Abilitative ed ispettivo/sanzionatorie
Indirizzo: Viale Oceano Indiano n. 19 - 00144 Roma
Orari: Deposito atti: Dal lunedì al venerdì: 9.00 - 12.00 previo appuntamento telefonico da fissare chiamando dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il seguente recapito telefonico: 06 52 08 23 49.
Note:

É possibile prendere un solo appuntamento per giorno, per un massimo di tre depositi.

Informazioni all’indirizzo e-mail servizio.brevetti@rm.camcom.it

ultima modifica: mercoledì 24 novembre 2021