Sezione salto di blocchi

1) Essere residenti ovvero domiciliati in un comune compreso all’interno della provincia di Roma (il domicilio dovrà essere comprovato con idonea documentazione);

2) Aver assolto gli obblighi scolastici (per i nati dal giorno 1 gennaio 1994 è necessario dimostrare la frequenza della scuola dell'obbligo per 10 anni; per i nati dopo il 1952 è necessario dimostrare la frequenza della scuola dell'obbligo per 8 anni; anteriormente a tale data, va dimostrata la frequenza della scuola dell’obbligo per 5 anni);

3) Aver compiuto l’età minima prevista dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;

4) Essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, cosi come previsto dall’art. 17 L.R 58/93 modificato dalla L.R. 9/2007. Il requisito di idoneità fisica deve essere dimostrato allegando alla domanda di iscrizione un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (settore di medicina legale della ASL) o dal medico competente di cui all’art. 38 del D.lgs 81/2008 e deve riportare espressamente che il soggetto:

  • non sia consumatore abituale di droghe;
  • non faccia abuso di alcool;
  • non risulti affetto da malattia contagiosa;
  • non risulti affetto da malattia mentale da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tale da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente, ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Qualora il certificato non menzioni puntualmente tutte le patologie indicate dalla normativa deve specificatamente richiamare l’art. 17 comma 2 della L.R. 58/1993 e s.m.i. (o, in alternativa, l’art. 1 comma 1 della L.R. 9/2007).

5) Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall’art. 17 comma 3 della L.R. 58/1993 modificato dall’art.1 comma 2 della L.R. 9/2007, ossia:

  • non avere riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi; 
  • non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio, nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
  • non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3-4 della L. 20/02/1958 n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
  • non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ) e successive modifiche;
  • non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli artt. 581, 582, 609 bis, quater, quinquies, e octies del c.p.

6) Essere in possesso del requisito di abilitazione professionale (C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale oppure CQC per il trasporto di persone) rilasciato dalla Motorizzazione civile; 

7) Aver sostenuto con esito favorevole l’esame presso la Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento Trasporti (ex Provincia di Roma).

ultima modifica: venerdì 16 luglio 2021