Sezione salto di blocchi

Fonti normative

Direttiva n. 89/336/CEE, concernente la compatibilità elettromagnetica
Fonti normative
D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615 – direttiva 89/336/UE – L. 22 febbraio 2001 n. 36.

Prodotti
Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell’ambiente.

Prodotti esclusi
Sono esclusi gli apparecchi per uso militare e gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori, purché non disponibili in commercio.

Conformità
A scalare: le norme EN-CEI, le norme CEI, oppure una dichiarazione CE di conformità corredata dalla documentazione tecnica di costruzione.

Marcatura sui prodotti
Sui prodotti deve esserci: la marcatura “CE” (sia sull’apparecchio sia sulle istruzioni o in alternativa a quest’ultima sul tagliando di garanzia); i dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede nell’U.E. o del responsabile dell’immissione nel mercato.

Obblighi fabbricante, mandatario o chi immette sul mercato
Per dimostrare la conformità di un apparecchio alla Direttiva di che trattasi sono previste dalla stessa due procedure: quella delle norme tecniche (1.) e quella che prevede una relazione tecnica o un attestato rilasciati da un Organismo Competente(2.).


(1.)
Si applica la prima procedura di certificazione, quando il fabbricante applica nella produzione le norme di cui all’art.6, comma 1, del D. Lgs. 615/1996, dichiarando la conformità ai requisiti della direttiva e applicando le norme tecniche armonizzate, mediante l’esecuzione diretta delle prove previste dalla norme armonizzate oppure effettuandole presso un laboratorio terzo . La marcatura CE altro non è, pertanto, che la dichiarazione palese di conformità ai requisiti della direttiva di riferimento. La sua unica funzione è quella di assicurare le autorità pubbliche dei Paesi comunitari in merito al soddisfacimento degli obblighi legislativi. La Dichiarazione di conformità deve contenere l’identificazione e la descrizione dell’apparecchio, riferimenti alle norme applicate, ragione sociale e sede del costruttore, nome e cognome del firmatario. La dichiarazione di conformità dovrà essere custodita dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell’Unione europea o da chi immette sul mercato il prodotto per la prima volta per un periodo di dieci anni dall’immissione del prodotto sul mercato, a disposizione di eventuali controlli da parte delle autorità preposte. La dichiarazione non è necessario che segua il prodotto nella sua installazione; per attestare la conformità alla Direttiva è sufficiente la marcatura CE, marcatura che il cliente finale ha il diritto ed il dovere di richiedere sul prodotto o eventualmente sull’imballo, sulle istruzioni d’uso, sulla garanzia .

La normativa tecnica da utilizzarsi per la dimostrazione della conformità ai requisiti viene elaborata dall’ente normatore europeo CENELEC sulla base di documenti internazionali. In particolare le norme per la compatibilità elettromagnetica si classificano in norme di prodotto, norme di base e norme generiche ambientali. Le norme di base definiscono metodi, configurazioni e strumenti di prova. Le norme generiche stabiliscono i requisiti essenziali dei prodotti destinati ad un determinato ambiente, ad esempio domestico o industriale, e ne definiscono le prove relative secondo le norme di base. Le norme di prodotto, infine, individuano i requisiti specifici per un determinato tipo, famiglia o categoria di prodotti.

(2.)
Si applica la seconda procedura, qualora non sano state applicate o siano state applicate parzialmente le norme di cui all’art.6, comma 1, del D. Lgs. 615/1996 oppure nel caso di assenza di norme al momento dell’introduzione nel mercato comunitario.
In questo caso la conformità alla normativa di che trattasi è attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell’Unione europea o da chi immette sul mercato il prodotto per la prima volta, corredata da una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l’apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell’apparecchio ai requisiti di protezione e include una relazione tecnica o un attestato rilasciati da un Organismo Competente.
Dichiarazione “CE” di conformità del fabbricante o suo mandatario dopo aver ottenuto da un organismo un attestato o un certificato di esame “CE” del tipo. Conservazione della documentazione dell’immissione del primo esemplare sul mercato a dieci anni dopo l’immissione dell’ultimo. Se il fabbricante o il mandatario non sono stabiliti nell’U.E. risponde chi immette sul mercato.
Quindi in alternativa all'esecuzione di tutte le prove indicate dalle norme si può ricorrere all'allestimento di una documentazione tecnica (fascicolo tecnico di costruzione) nella quale si giustifica tecnicamente il soddisfacimento dei requisiti della direttiva; tale documentazione deve poi essere valutata ed approvata da un organismo riconosciuto competente con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (es. l'IMQ, il CESI e la PMM di Milano, l'IENGF di Torino, l'ISPT di Roma, IBM di S.Palomba).

L'alternativa del fascicolo tecnico è particolarmente vantaggiosa nel caso di numerosi prodotti simili tra loro (es. apparecchi di illuminazione di una stessa serie) oppure quando il prodotto non può essere provato con i metodi convenzionali per ragioni di dimensioni o per la sua collocazione (es. macchine industriali).

Apparecchi radiotrasmittenti.
Una nota particolare meritano i costruttori di apparecchi radiotrasmittenti i quali non possono esaurire in completa autonomia la pratica di certificazione ma devono obbligatoriamente rivolgersi ad un organismo notificato che rilascia un’attestazione CE di tipo.

Per tale ragione nel caso particolare di apparecchi radiotrasmittenti si applica l’art. 8 del D. Lgs. 615/1996, che al 1 comma prevede che sia predisposta una dichiarazione CE di conformità predisposta dai soggetti di che trattasi, dopo che questi abbiano ottenuto un attestato o un certificato CE del tipo, rilasciato da uno degli organismi notificati dall’Unione europea. Tale parte dell’art. 8 non si applica ai terminali radiotrasmittenti (disciplinati anche per quel che concerne la compatibilità elettromagnetica, dal D. Lgs. n. 614/1996).
In questo caso l’attestato o certificato di esame CE del tipo è rilasciato entro 30 gg dalla domanda, dai seguenti Organi del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Detto attestato o certificato CE del tipo è rilasciato sulla base di un rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova accreditato con sede nell’Unione europea.

Vigilanza
- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli apparecchi di telecomunicazioni;
- Ministero delle Attività Produttive, per gli apparecchi diversi da quelli per telecomunicazioni.
I controlli e le verifiche non riguardano i prodotti in fase di produzione, ma quelli già immessi sul mercato ovvero pronti e imballati per i destinatari. ù


Provvedimenti sanzionatori giusta art. 11 del D. Lgs. n. 615/1996.
1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all’ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4131,66 a euro 24789,93 e del pagamento di una somma da euro 10,33 a euro 123,95 per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchi dotati della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291,38.


2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all’ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti di protezione, ma sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure senza il corredo dell’attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 ovvero per i quali non è stata rilasciata detta attestazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2065,83 a euro 12394,97 e del pagamento di una somma da euro 10,33 a euro 61,97 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291,38.


3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1032,91 a euro 6197,48.


4. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, l’attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3098,74.


5. Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2582,28 a euro 15493,71.


6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della prescritta marcatura CE o apporta per uso personale ad apparecchi dotati di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,82 a euro 154,94.


7. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all’art.2, comma 1, che sono immessi nel mercato e che risultano:
a. non conformi ai requisiti di protezione;

b. privi della prescritta marcatura CE;
c. non corredati dalla dichiarazione prevista dagli articoli 7 e 8, ancorché dotati della marcatura CE;
d. provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità.
8. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 7 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.

ORGANISMI NOTIFICATI DALL’ITALIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELLA DIRETTIVA n. 89/336/CEE – Legge n. 36/01

ISTITUTO SUPERIORE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
VIALE AMERICA, 201
00144 ROMA

DIRETTIVA 2004/108/CE

Dal 20 luglio 2007 è  applicabile la nuova direttiva 2004/108/CE che prevede un periodo transitorio fino al 20 luglio 2009, durante il quale è consentita l'immissione sul mercato o la messa in servizio di apparati e sistemi conformi alla precedente Direttiva 89/336/CE.
Sul Supplemento Ordinario n. 228 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 9 novembre 2007 è stato pubblicato il D.Lgs n. 194 del 6 novembre 2007 che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva 2004/108/CE che abroga e la direttiva 89/336/CEE in materia di compatibilità elettromagnetica.
Il D.Lgs. n. 194/2007 è entrato in vigore il 10 novembre 2007 e a partire dalla stessa data è abrogato il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 che recepiva la direttiva 89/336/CEE.

Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali il produttore o il suo rappresentante autorizzato ha redatto una dichiarazione di conformità secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 1, di detto decreto legislativo, entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009.

Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali sono stati ottenuti una relazione tecnica o un certificato da un organismo competente secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 2, di detto decreto legislativo entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009. Dopo il 20 luglio 2009 è consentita la immissione nel mercato unicamente di apparecchi conformi al presente decreto (vedasi art. 19, Disposizioni transitorie e finali, del D. Lgs. n. 194/2007).
 

Gli organismi competenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali è stato pubblicato il decreto di riconoscimento entro il 20 luglio 2007, continuano ad operare come organismi notificati ai sensi dell'articolo 14, limitatamente alle categorie per le quali è stato ottenuto il riconoscimento, per quanto rispondenti a quelle previste nell'allegato VIII, fino alla scadenza del riconoscimento stesso e comunque non oltre il 20 luglio 2009.

Per tutti gli apparecchi e impianti conformi al D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615, immessi sul mercato dopo il 20 luglio 2007 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i soggetti interessati procedono all'adeguamento alle nuove disposizioni nel termine di sessanta giorni dal 10 novembre 2007.

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Etichettatura e sicurezza prodotti
Ufficio competente: Area VI "Attività abilitative e ispettivo sanzionatorie" - Struttura "Metrologia legale sicurezza prodotti e commercio estero"
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma
Orari: Il lunedì e il mercoledì: 8.45 - 12.30 / 13.30 - 15.00
Telefono: 06 5208 20 66
Fax: 06 5208 22 49
ultima modifica: martedì 11 agosto 2020