Sezione salto di blocchi

L'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro.

 Il versamento del diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1 gennaio 2017 dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. 

Il versamento del diritto annuale per i soggetti di nuova iscrizione deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (in cassa automatica con la pratica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.
Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale al 1° gennaio 2017 o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

 

Versamenti F24

Il versamento del diritto annuale, eseguito con il modello F24, deve essere compilato nella sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Nel caso di errori di compilazione o di trasmissione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice tributo) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.

Scadenze

Il versamento deveb essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, che per il 2017 è il 30 giugno ( salvo il diverso termine previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e succ. modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con anno solare) , scadenza prorogata al 20 luglio per tutti i contribuenti titolari del reddito di impresa (DPCM del 20 luglio 2017Nota MISE n. 323058 del 31.07.2017)

Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini si applica la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001.

Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

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Diritto Annuale
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Diritto annuale"
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ultima modifica: giovedì 16 luglio 2020