Sezione salto di blocchi

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 tenuto conto delle riduzioni percentuali previste dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l’anno 2017 è pari al 50%.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22 maggio 2017, registrato  alla Corte dei Conti il 13 giugno 2017 e pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2017, ha autorizzato l’aumento per il 2017 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.

Nota bene: l’impresa che abbia già effettuato il versamento prima del 28/06/2017 (data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 22/05/2017), senza la maggiorazione del 20%, sarà tenuta ad effettuare il conguaglio, rispetto all’importo versato, entro il 30/11/2017 senza sanzioni aggiuntive.

Nel caso in cui il conguaglio non venga eseguito entro il 30/11/2017, l’impresa dovrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso calcolato dalla scadenza ordinaria (30 giugno 2017 oppure 20 luglio per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa).

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa

Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella, contenente gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.

Importi in misura fissa
Tipo di impresa Importo da versare
Imprese individuali 53,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese 120,00
Soggetti iscritti soltanto al REA 18,00
Società semplici agricole 60,00
Società semplici non agricole 120,00
Società tra avvocati 120,00
Sedi secondarie e unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'articolo 9, comma 2 punto b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (per ciascuna unità locale) 66,00

 

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato

Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2017. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009. L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella sottostante tabella, applicando di seguito la riduzione percentuale del 50% e la maggiorazione del 20%.

Fasce di fatturato e aliquote

Scaglioni di fatturato da euro a euro

Misure fisse e aliquote

da 0,00 a 100.000,00

 Euro 200,00 (Misura fissa)*

da 100.000,01 a 250.000,00

 Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00

da 250.000,01 a 500.000,00

 Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente  250.000,00

da 500.000,01 a 1.000.000,00

 Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00

da 1.000.000,01 a 10.000.000,00

 Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00

da 10.000.000,01 a 35.000.000,00

 Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00

da 35.000.000,01 a 50.000.000,00

 Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00

oltre 50.000.000,00

 Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente Euro 50.000.000,00 (fino a un massimo di Euro 40.000,00)**

* nel caso di imprese con fatturato da Euro 0 a Euro 100.000,00 e senza unità locali, l’importo da versare sarà quindi di Euro 120,00 (Euro 200,00 – 50% + 20%)

** per chi supera Euro 50.000.000,00 di fatturato, il tetto massimo passa da Euro 40.000,00 a Euro 24.000,00.


L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).

 

Soggetti che svolgono unicamente attività agricole

In relazione alla Risoluzione 93/E del 18/07/2017, sulle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017, i soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati

Unità locali o sedi secondarie già iscritte al 1 gennaio 2017

Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00, a cui va applicata la riduzione del 50% e l'eventuale maggiorazione stabilita dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

La Camera di Commercio di Roma applica una maggiorazione pari al 20%.
I soggetti iscritti soltanto al REA, pur in presenza di unità locali, sono tenuti unicamente al versamento dell'importo fisso di euro 18,00

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ultima modifica: martedì 28 luglio 2020