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Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 347962 dell’11/12/2019, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Con proprio decreto del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale del 20% per il finanziamento di progetti strategici.
 
Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n.114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall’annualità 2015.

Gli importi indicati nella tabella sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.

Misure del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, per i nuovi soggetti iscritti nel REA nel corso del 2020 e le nuove unità locali/sedi secondarie iscritte nel corso del 2020

Tipologie di imprese

Sede Euro

Unità locali Euro

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

120,00

24,00

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

 52,80*

10,56*

Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole

 60,00

12,00

Società semplici non agricole

120,00

 24,00

Società di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)

120,00 

 24,00

Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.)

120,00

24,00

Soggetti iscritti soltanto al REA

18,00

   //

Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria)

   //

 66,00

 

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale

  

Solo Sede

Solo 1 U.L. 

Sede + 1 U.L.

“n” U.L.

Importo dovuto

52,80

10,56 

 52,80+10,56

"n” U.L. x 10,56

Importo da versare*

 53,00

 11,00

 63,00

Il totale va arrotondato all’euro

* L'importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi.

Il versamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite lo sportello Telemaco o tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Le imprese che hanno già effettuato il pagamento prima del 27 marzo 2020 senza la maggiorazione del 20%,dovranno effettuare il conguaglio, senza sanzioni aggiuntive, entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b del D.P.R. 435/2001 (cd. secondo acconto imposte).

 

L'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro.

Il versamento del diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1 gennaio 2020 dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 o utilizzando la piattaforma PAGO PA, disponibile dal sito: http://dirittoannuale.camcom.it, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Il versamento del diritto annuale per i soggetti di nuova iscrizione deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (in cassa automatica con la pratica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove era ubicata la sede legale al 1° gennaio 2020 o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

Versamenti F24Si ricorda che per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica.
Il versamento del diritto annuale deve essere eseguito con il modello F24,compilando la sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" ed utilizzando il codice tributo 3850.

Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Esempio di versamento del diritto annuale 2020 a scadenza di una società di persone con importo dovuto minimo:
immagine f24 per diritto annuale 2020


Nel caso di errori di compilazione o di trasmissione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice tributo) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.

ScadenzeIl versamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, che per il 2020 è il 30 giugno, salvo il diverso termine previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e succ. modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con anno solare.
Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini si applica la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001.
I trenta giorni successivi al 30 giugno scadono il 30 luglio.
Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

Proroga

Si comunica che il D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, ha previsto la proroga dei versamenti per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA).

La proroga indicata nel 20/07/2020, senza alcuna maggiorazione, riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, con scadenza 30/06/2020, dei contribuenti che svolgono attività interessate dagli indici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con la Legge 21 giugno 2017 n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità.

Rientrano nella proroga anche i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario.
In questo caso è possibile effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% dal 21 luglio 2020 al 20 agosto 2020.

L’art. 98 bis della Legge n. 126 del 13/10/2020 (di conversione del Decreto legge n. 104 del 14/08/2020) prevede che i soggetti ISA, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, possono regolarizzare suddetti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello  0,80%.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2020, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011con le riduzioni percentuali dell'importo da versare, previste dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l’anno 2020 è pari al 50%.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato l’aumento per il 2020 della misura del diritto annuale del 20%, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissaPer le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella, contenente gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.

Importi in misura fissa

Tipologie di soggetti Importo dovuto Importo da versare
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 120,00 120,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani,coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 52,80 53,00
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 60,00 60,00
Società semplici non agricole 120,00 120,00
Società di cui al comma 2 dell'art.16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) 120,00 120,00
Soggetti iscritti soltanto al REA 18,00 18,00
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) 66,00 66,00

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturatoPer tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2020. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella sottostante tabella, applicando di seguito la riduzione percentuale del 50% e la maggiorazione del 20%.

 

Fasce di fatturato e aliquote

Scaglioni di fatturato da euro a euro

Misure fisse e aliquote

da 0,00 a 100.000,00

 Euro 200,00 (Misura fissa)*

da 100.000,01 a 250.000,00

 Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00

da 250.000,01 a 500.000,00

 Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente  250.000,00

da 500.000,01 a 1.000.000,00

 Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00

da 1.000.000,01 a 10.000.000,00

 Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00

da 10.000.000,01 a 35.000.000,00

 Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00

da 35.000.000,01 a 50.000.000,00

 Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00

oltre 50.000.000,00

 Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di Euro 40.000,00)**

* nel caso di imprese con fatturato da 0 a Euro 100.000,00 e senza unità locali, l’importo da versare sarà quindi di Euro 120,00 (Euro 200,00 – 50% + 20%)

** per chi supera Euro 50.000.000,00 di fatturato, il tetto massimo passa da Euro 40.000,00 a Euro 24.000,00.


L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).

Soggetti che svolgono unicamente attività agricoleI soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP 2020 al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.


Unità locali o sedi secondarie già iscritte al 1 gennaio 2020Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Per determinare il diritto annuale da versare le imprese dovranno sommare all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; dovranno poi arrotondare l’importo finale all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).

L’importo da versare, per ciascuna unità locale o sede secondaria, è pari al 20% del dovuto per la sede principale fino ad un massimo di Euro 200,00, a cui va applicata la riduzione del 50% e l'eventuale maggiorazione stabilita dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

La Camera di Commercio di Roma applica una maggiorazione pari al 20%.
I soggetti iscritti soltanto al REA, pur in presenza di unità locali, sono tenuti unicamente al versamento dell'importo fisso di Euro 18,00.

Metodologia di calcoloPer determinare l’importo del diritto annuale da versare è necessario eseguire i seguenti calcoli, mantenendo i cinque decimali:

  • determinare quanto dovuto per la sede legale;
  • calcolare il 20% per ciascuna unità locale, se presente;
  • sommare le due voci: sede legale + unità locale;
  • applicare la riduzione del 50%;
  • applicare la maggiorazione del 20%.

L’importo così ottenuto deve essere arrotondato secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 prima al centesimo e poi all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Esempio
Società di capitale avente sede legale e 2 unità locali nella medesima provincia:
fatturato esercizio 2019 di Euro 265.815,00,
importo dovuto sede legale Euro 224,55595 +
importo dovuto u.l. Euro 89,82238 (44,91119 x 2 u.l.) = Euro 314,37833,
importo ridotto del 50% = Euro 157,18916,
importo maggiorato del 20% = Euro 188,62699,
importo da versare, arrotondato prima al centesimo di Euro e poi all’unità di Euro, Euro 189,00.

Foglio di calcoloLa Camera di Commercio di Roma mette a disposizione un foglio di calcolo che, attraverso l'inserimento dei dati relativi ad una specifica impresa, fornisce un ausilio al calcolo del diritto dovuto.
Il foglio di calcolo è composto da due pagine distinte, una per il calcolo del dovuto (sede ed unità locali) per le imprese tenute al pagamento in base al fatturato, l'altra per il calcolo del dovuto per le unità locali di imprese tenute al pagamento in misura fissa.
La terza pagina di tale foglio contiene l'elenco delle Camere di Commercio che applicano maggiorazioni.

Riferimento normativo: Campagna Diritto Annuale 2020 – Informativa ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359

Ai sensi del Decreto Interministeriale 359/2001, le Camere di Commercio provvedono ad inviare prima della scadenza ordinaria a tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della Camera di Commercio, l’ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all’autodeterminazione del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

La normativa vigente, all’interno di un impianto di ampio respiro sui temi della efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, impone alle PP.AA. la completa dematerializzazione delle comunicazioni anche con le imprese, oltre che l’obbligo per le imprese stesse di dotarsi di un indirizzo PEC e quindi di comunicare detto indirizzo al Registro delle Imprese.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e vista la nota Unioncamere del 2/05/2016 sulle nuove modalità di erogazione del servizio “Mailing diritto annuale” per l’invio dell’informativa che, dunque e coerentemente con l’ordinamento vigente, avverrà esclusivamente tramite PEC, anche la Camera di Commercio di Roma procederà solo attraverso l’utilizzo delle PEC all’invio dell’Informativa di cui all’oggetto.

Ciò anche tenuto conto che l’informativa sarà supportata dalla messa a disposizione di un sito internet di informazione all’indirizzo http://dirittoannuale.camcom.it accedendo al quale le imprese potranno, tra l’altro, ottenere il calcolo dell’importo da versare oltre che l’invio delle risultanze di calcolo al proprio indirizzo elettronico. Nondimeno è stata comunque valutata la necessità di adottare una misura aggiuntiva finalizzata a dare la massima pubblicità all’informativa in parola anche per coloro i quali, non avendo ottemperato all’obbligo di legge, non disponessero di un indirizzo PEC valido e attivo. Tale misura aggiuntiva è stata individuata nella pubblicazione di un’informazione completa e qualificata sull’Albo on line, oltre che in questa sezione del sito istituzionale. Si procede pertanto alla pubblicazione nella sezione “Albo camerale” del sito della Camera di Commercio di Roma dell’informativa di cui all’art. 8 comma 1 del D.I. n. 359/2001 allegata sub. 1) alla determinazione della Dirigente Area IV n. 63 del 15 giugno 2020 che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e, contestualmente, alla pubblicazione del provvedimento medesimo nell’apposita sezione “Diritto annuale” del sito affinché ne venga garantita la più ampia diffusione.

Il provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Albo Camerale” del sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma dal 18 giugno 2020 al 31 agosto 2020.

Lo stesso viene pubblicato in questa sezione del sito per tutta la durata della campagna “Diritto annuale 2020”.

 

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Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Diritto annuale"
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Le prenotazioni sono disponibili nei seguenti orari:  lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9:00 - 12.30/ 14:00 - 15:30. Il giovedì dalle 9:00 alle 12:30.

Il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 lo sportello riceve senza appuntamento.

Indirizzi PEC:

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Indirizzo e-mail:

diritto.annuale@rm.camcom.it per informazioni di carattere generale.

ultima modifica: venerdì 28 maggio 2021