Il DM 8 marzo 2010 n. 65 (G.U. Serie Generale n. 102 del 4/05/2010) disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di AEE ( Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
Gli artt. 1 e 2 del DM 8 marzo 2010 n. 65 stabiliscono i soggetti obbligati ad iscriversi all'Albo Gestori Ambientali:
- DISTRIBUTORE DI AEE
- TRASPORTATORE DI RAEE IN NOME DEI DISTRIBUTORI DI AEE
- INSTALLATORE E GESTORE DI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA INCARICATI DAI PRODUTTORI DI TALI APPARECCHIATURE
L'art. 3 del DM su indicato stabilisce che tali attività possono essere esercitate solo previa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
I soggetti di cui sopra si iscrivono all'Albo in base alla presentazione di una comunicazione, corredata con tre marche da bollo (Euro 14,62 cad.), da inviare alla Sezione regionale competente. La comunicazione stessa non è soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e non c'è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico e non sono sottoposti alle garanzie finanziarie.
Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a Euro 50,00. Per la Sezione Regionale del Lazio il versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 33764010 intestato a: "Albo Nazionale Gestori Ambientali - Diritto Annuale", causale: "iscrizione RAEE". In caso di prima iscrizione alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento del diritto annuale.
Per ogni ulteriore informazione si può fare riferimento al sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali al seguente indirizzo web: www.albogestoririfiuti.it