Sezione salto di blocchi

Guida alle attività economiche

Produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi
Normativa:

L. n.249/1997; delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, entrata in vigore il 2 marzo 2009.

Descrizione:

Dal 2 marzo 2009 ai sensi della delibera n. 666/08/CONS sono tenuti all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,  i seguenti soggetti:

a. gli operatori di rete;
b. i fornitori di contenuti;
c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
d. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
e. le imprese concessionarie di pubblicità;
f. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
g. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
h. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
i. i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
j. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

Requisiti:

Per le attività indicate ai punti a/b/c/d/e/f/j/k, l'iscrizione al R.O.C. non è condizione per l'avvio dell'attività e deve essere effettuata entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Per le attività indicate ai punti g/h/i, l'scrizione al R.O.C. deve essere effettuata preventivamente, perché è condizione necessaria per l'avvio dell'attività.

Annotazioni:

Le attività relative all’iscrizione sono delegate, per alcune Regioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto dell’Accordo-quadro tra Agcom e Conferenze delle Regioni e dei Consigli regionali concluso in data 4 dicembre 2008 nonché della successiva sottoscrizione di specifiche convenzioni bilaterali tra l’Autorità e i singoli Comitati che già hanno aderito al processo di delega e che pertanto risultano abilitati a svolgere le funzioni ivi previste.

Le domande di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione e le richieste di certificazione (queste ultime, in bollo da Euro 14,62) di cui agli artt. 5 e 15 della Delibera n. 666/08/CONS sono trasmesse in forma cartacea, accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa individuale) in corso di validità e sono inviate a mezzo raccomandata A.R..

Qualora l’operatore richiedente l’iscrizione o la certificazione abbia la propria sede legale in una delle Regioni in cui il Co.re.com abbia ricevuto le deleghe, le domande devono essere inviate al Co.re.com competente.

Qualora l’operatore richiedente l’iscrizione o la certificazione abbia la propria sede legale in una delle Regioni in cui il Co.re.com NON abbia ricevuto le deleghe, le domande devono essere inviate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.  
 

ultima modifica: mercoledì 30 giugno 2021