L. n. 264/1991
Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché gli adempimenti ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, come previsto nella tabella A allegata alla legge 8.8.1991, n. 264.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata ai soggetti che sono in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 della legge 8.8.1991, n. 264.
Per l’esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale rilasciato dalla Provincia di Roma, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'art.5 della legge 08.08.1991, n. 264 e del Decreto del Ministero dei Trasporti 16.04.1996, n.338.