Sezione salto di blocchi

Requisiti Albo Gestori Ambientali

Requisiti Generali

Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti interessati siano:

  • cittadini italiani o cittadini di stato membro UE;
  • domiciliati, residenti (ovvero abbiano sede o stabile organizzazione in Italia);
  • iscritti al Registro delle Imprese (o al registro professionale del paese d'appartenenza), ad eccezione delle ditte individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo.

Requisiti Morali

I soggetti interessati devono inoltre essere:

  • non in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione attività o concordato preventivo;
  • non in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • non avere riportato condanne passate in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione di pena):
    • a pena detentiva per reati ambientali;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1 anno per un delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo;
  • in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
  • non sottoposti a misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n.1423.
  • non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

Requisiti di idoneità tecnica

Tali requisiti dovranno essere dimostrati mediante:

  1. qualificazione professionale del Responsabile Tecnico risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita con la partecipazione ad appositi corsi di formazione.
    Gli anni di esperienza del Responsabile Tecnico si dimostrano mediante la presentazione di certificazione di un impresa resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale risulti che il soggetto è stato incaricato con carattere di continuità nel ruolo di direttore tecnico. È consentita la somma delle prestazioni effettuate in tempi diversi nella stessa impresa o in diverse imprese, purché venga salvaguardato il carattere di continuità.
  2. nella disponibilità delle attrezzature tecniche necessarie, risultanti, in particolare, dai mezzi d'opera e dagli attrezzi.
  3. nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Requisiti di capacità finanziaria

La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali i volumi d'affari, la capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci e certificazione dell'attività svolta.

ultima modifica: martedì 27 aprile 2021