La gestione dei RAEE è disciplinata dal D.LGS. n.49 del 14/3/2014, che sostituisce il precedente D.LGS. 151/2005, ed è entrato in vigore il 12/4/2014.
L'articolo 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Il produttore di AEE può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. L’iscrizione al registro e le modalità di gestione sono stabilite dal D.M. 25 settembre 2007, n. 185.
Il D.M. 25 settembre 2007, n. 185 stabilisce che i dati del Registro sono raccolti dalle camere di commercio che garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell'APAT.
L'iscrizione al Registro è effettuata, esclusivamente per via telematica, dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa.
Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.
Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 punto g) del D.lgs. 49/2014 è considerato produttore, e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'art. 8 del D.Lgs., la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:
- è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
- è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
Sul portale https://www.registroaee.it/ sono disponibili tutte le informazioni relative al Registro, costi e modalità di pagamento.