Il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori viene istituito dal decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”.
Il D.lgs. ha lo scopo di disciplinare l’immissione sul mercato delle pile e accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e riciclaggio.
Sono interessate da tale provvedimento le imprese che immettono sul mercato per la prima volta, a titolo professionale, pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli.
A seguito dell’istituzione del Registro nazionale previsto dall’art. 14 del D.lgs 188/08 le imprese che intendono immettere sul mercato tali prodotti, c.d. “produttori” ai sensi dell’art. 2 c. 1 lettera n), sono tenute all’iscrizione al suddetto Registro nazionale istituito presso il Ministero dell’Ambiente. All’interno del Registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
Le imprese tenute all’iscrizione al Registro nazionale possono immettere i prodotti sul mercato solo a seguito dell’avvenuta iscrizione.
L’iscrizione al Registro avviene tramite la Camera di Commercio di competenza ovvero ove ha sede legale l’impresa. E’ necessario munirsi di un dispositivo di firma digitale (Carta Nazionale dei Servizi) rilasciato dalla Camera di Commercio in quanto l’iscrizione avviene soltanto per via telematica sul portale www.impresa.gov.it.
Si invita prima di procedere alla registrazione a consultare il relativo manuale per la compilazione delle pratiche sul sito www.registropile.it dove sono riportate nella sezione Faq anche le domande più frequenti.
Una volta effettuata la registrazione viene rilasciato al produttore l’attestato di iscrizione con il numero da riportare sui documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
La Camera di Commercio non è tenuta ad effettuare verifiche sulle pratiche di iscrizione presentate dai produttori ma deve verificare la correttezza amministrativa delle pratiche, che siano inseriti i dati richiesti, accertare il pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo.
I compiti di controllo e vigilanza sulle comunicazioni sono attribuiti al Comitato di vigilanza e di controllo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per le iscrizioni:
- tassa di concessione governativa di Euro 168,00 da versare sul c.c.p. n. 8003 intestato a "Agenzia delle entrate Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo Pescara - Tasse Concessioni Governative" - Codice causale 8617 "altri atti";
- imposta di bollo pari a Euro 16,00 da versare tramite Telemaco Pay. (http://webtelemaco.infocamere.it);
- non sono dovuti diritti di segreteria.
Per le modifiche e cancellazioni:
- imposta di bollo pari a Euro 16,00 da versare tramite Telemaco Pay. (http://webtelemaco.infocamere.it);
- non sono dovuti diritti di segreteria e Tasse di Concessione Governativa.