Il Registro delle Imprese, previsto dall’art. 2188 c.c., è un pubblico registro, nel quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori.
Tale registro è stato effettivamente istituito con l’art. 8 della legge 580/93 e dal relativo regolamento di attuazione DPR 581/95. La normativa ha preposto alla tenuta del registro un apposito Ufficio istituito presso le Camere di Commercio.
L’ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio.
Il Registro è sottoposto al controllo di un giudice a ciò delegato dal presidente del Tribunale del capoluogo di provincia.
Il Registro delle Imprese è composto da una “Sezione ordinaria” e più “Sezioni speciali”.
Sezione ordinaria
Sono obbligati a richiedere l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:
- Imprenditori individuali che esercitano un’attività commerciale, così come definita dall’art. 2195 cc.;
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- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice;
- Società di capitali;
- Società coopertative
- Società consortili;
- Consorzi con attività esterna;
- Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
- Aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000;
- Società estere, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. La società estera che invece apre una semplice unità locale in Italia presenta denuncia al Repertorio Economico Amministrativo;
- Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
- Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale)
Sezioni speciali
Sono obbligati a richiedere l’iscrizione in apposite sezioni speciali del Registro delle Imprese:
a. ai sensi dell’art. 2 DPR 558/99:
- I piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.
- Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cc;
- Le società semplici di cui all’art. 2251 cc.;
- Le imprese artigiane disciplinate dalla L. 443/85;
- Ai sensi del d.lgs. 96/2001 le società tra avvocati
b. Ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento
Atti e fatti da iscrivere o depositare presso il Registro Imprese
- Atto costitutivo
- Atti modificativi dello statuto, atto costitutivo o patti sociali
- Iscrizione, modifica e cessazione dei membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo
- Operazioni finanziarie:
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- Aumento, riduzione e sottoscrizione del capitale sociale
- Versamento del capitale sociale
- Comunicazione di unico socio di spa e srl
- Comunicazione di ricostituzione (o costituzione) della pluralità dei soci
- Emissione e cessazione di un prestito obbligazionario
- Nomina del rappresentate comune degli obbligazionisti
- Offerta di azioni in opzione, offerta di obbligazioni convertibili, avviso di anticipata conversione di obbligazioni
- Strumenti finanziari
- Modifica delle condizioni di emissione e circolazione degli strumenti finanziari nonché dei relativi diritti
- Patrimoni destinati ad un singolo affare
- Nomina del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari
- Deposito del rendiconto finale
- Finanziamento destinato ad uno specifico affare
- Cessione rapporti giuridici tra banche e altri soggetti finanziari
- Distribuzione della riserva di rivalutazione
- Iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di Srl di cui alla l. 310/93
- Trasferimento partecipazioni (anche pegni) di Srl
- Pignoramenti e sequestri di partecipazioni di Srl
- Estinzione e pignoramento o sequestro di partecipazioni di Srl
- Istituzione, modifica e cancellazione di sedi secondarie
- Scioglimento, liquidazione e cancellazione di società
- Patti parasociali
- Bilanci di esercizio ed elenchi soci per le società di capitali
- I consorzi che hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio e l’elenco soci
- La situazione patrimoniale per i consorzi
- Atti di trasferimento sede
- Operazioni straordinarie
- Trasformazione tra società
- Fusione/scissione
- Direzione e coordinamento di società
- Trasferimenti d’azienda ai sensi dell’art. 2556 c.c. come modificato dalla L.310/93 Altri atti:
- Iscrizione domanda di arbitrato e atti collegati
- Iscrizione dell’ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato con domanda di arbitrato e del lodo arbitrale
- Iscrizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
- Iscrizione dell’avvenuta concentrazione di imprese
- Denunce REA – Repertorio Economico Amministrativo
Il REA (Repertorio Economico Amministrativo) previsto dalla legge 580/1993 e dal DPR 581/1995, è una anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo dei soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Le Società sono tenute a presentare le domande all’Ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico (art. 31 legge 340/2000, modificato dalla legge 448/2001). Non possono, quindi essere più utilizzati i modelli cartacei.
La Camera di Commercio di Roma, allo scopo di semplificare gli adempimenti degli utenti e per chiarire le novità connesse alla predisposizione delle pratiche digitali, ha predisposto in collaborazione con le Camere di Commercio del Triveneto le Istruzioni per l'iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese.
Gli imprenditori individuali e i soggetti tenuti all’iscrizione nel REA, qualora non intendano avvalersi, per la presentazione delle domande e delle denunce al Registro delle Imprese e al REA, delle modalità previste dal citato art. 31, comma 2, della legge n. 340/2000, possono continuare ad utilizzare la modulistica cartacea.
ComUnica
Dal 1 Aprile 2010 diventerà obbligatoria la Comunicazione Unica (ComUnica) per la nascita dell’impresa da presentare all'Ufficio del Registro Imprese, sia per le ditte individuali che per le imprese costituite in forma societaria.
Tale procedura consente alle imprese la presentazione in formato digitale, per via telematica, delle domande di iscrizione, variazione e cessazione contemporaneamente al Registro Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle entrate ( art 9 del D.L. 07/2007 conv. la Legge 40/2007).