In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del D. lgs. 8 novembre 2021, n. 183, in data 26 luglio 2022 è stato emanato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55, in vigore dal 5/11/2022.
- Nota dell'Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura Società
- Testo del decreto e modelli standard di atto costitutivo/statuto
- Modello standard per la costituzione in videoconferenza di società a responsabilità limitata - versione in lingua inglese
- Modello standard per la costituzione in videoconferenza di società a responsabilità limitata semplificata - versione in lingua inglese
Si avvisa la gentile utenza che è possibile richiedere assistenza per eventuali criticità riscontrate in fase di regolarizzazione delle pratiche trasmesse o per complesse problematiche di natura giuridica inerenti a una istanza già presentata.
La richiesta di assistenza è riservata esclusivamente alle domande già trasmesse al Registro delle Imprese in modalità telematica che siano in corso di istruttoria.
La richiesta deve essere inoltrata ai seguenti indirizzi e-mail, differenziati per tipologia di adempimento pubblicitario:
- attisocietari3@rm.camcom.it per “atti societari non notarili”
- attinotarili@rm.camcom.it per “atti notarili”
- startup.roma@rm.camcom.it per “Start-up e P.M.I. Innovative”
- depositobilanci@rm.camcom.it per “bilanci di esercizio”
Nella richiesta devono essere necessariamente indicati:
- l’oggetto della richiesta: “ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI SOCIETARI”, seguito dal numero di protocollo e/o dal codice identificativo della pratica;
- una breve descrizione della criticità/problematica riscontrata
- il numero di iscrizione della società (NUMERO REA E CODICE FISCALE SOCIETARIO).
Si chiede altresì di indicare un recapito telefonico, specificando:
- il nominativo del referente da contattare
- la fascia oraria in cui si preferisce essere contattati (in ogni caso l’Ufficio potrà contattare la gentile utenza esclusivamente nella fascia 9:00-16:00).
N.B. non saranno prese in considerazione richieste di assistenza prive degli elementi sopra indicati, in quanto trattasi di informazioni necessarie per velocizzare l’esame delle richieste e/o per approfondire le problematiche segnalate. Non saranno, altresì, prese in considerazione richieste di assistenza relative a adempimenti effettuati nel Repertorio Economico Amministrativo o nell’Albo delle imprese artigiane (relative, quindi, alle denunce presentate con i modelli S5, UL, I1, I2, R).
Si rende pubblica la direttiva del Conservatore del Registro delle imprese:
A seguito della dell’entrata in vigore dell’art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, dal 14 dicembre 2021, tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, afferenti alle società, dovranno essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dai soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai per gli atti dagli stessi ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.
Tali soggetti dovranno sottoscrivere, con propria firma digitale, sia la modulistica informatica che ciascun file allegato.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, non saranno più accettate le domande di iscrizione o deposito, cui sia stata allegata la cd. “procura speciale”, conferita ad un intermediario per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari dai soggetti legittimati o obbligati.
Nulla è innovato con riferimento alla possibilità prevista dai commi 2 quater e 2 quinquies dell’art.31 della L. n. 340 del 24/11/2000, per i professionisti iscritti nella sezione “A” dell'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e appositamente incaricati dal legale rappresentante della società, di richiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non preveda espressamente l’intervento del Notaio.
I seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese:
- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società cooperativa
- Società estere con sede in Italia
- Geie
- Consorzi con qualifica di confidi
- I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale.
- Contratti di Rete di Imprese con soggettività giuridica
- Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali
- Startup innovative
I seguenti soggetti sono obbligati, ex art. 25 del D. Lgs. 127/1991, al deposito annuale del bilancio consolidato presso il Registro Imprese:
- Società a responsabilità limitata, che controllano un'impresa
- Società per azioni, che controllano un'impresa
- Società in accomandita per azioni, che controllano un'impresa
- Società cooperative e mute assicuratrici, che controllano una S.P.A., una S.A.P.A. o una S.r.l.
- Enti pubblici di cui all'art. 2201 c.c.
- Società di persone, qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili siano S.P.A., S.A.P.A. o S.r.l. (art. 111-duodecies disp. att. c.c.)
Secondo quanto previsto dall’art. 31 della L. 340/2000 e successive modifiche, i bilanci devono essere depositati esclusivamente in formato digitale e per via telematica o su supporto informatico.
La compilazione e la presentazione devono avvenire tramite l'utilizzo del servizio web DIRE o Fedra o tramite altre soluzioni di mercato, compilando il modello B ed intercalare S (nei casi dovuti).
La versione aggiornata della modulistica informatica da utilizzare per questo adempimento è disponibile sul sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco) o sul sito http://webtelemaco.infocamere.it .
Per la predisposizione e l’invio dei bilanci è disponibile il seguente materiale informativo:
- Manuale Operativo per il Deposito Bilanci al Registro delle Imprese predisposto da Unioncamere (pdf 1,2 Mb - versione aprile 2024)
- Guida integrativa per il deposito bilanci a cura del Registro Imprese di Roma (versione 2022, formato pdf 3,4 Mb)
- Elenco delle irregolarità frequentemente riscontrate dalla Camera nel deposito dei bilanci (versione 2022, formato pdf, 443 kb)
Presentazione su supporto informatico
La presentazione su supporto informatico delle domande digitali di iscrizione e di deposito relative alle società può essere effettuata su appuntamento esclusivamente per i giorni lunedì e giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,00. L'appuntamento può essere richiesto scrivendo a depositobilanci@rm.camcom.it
I bilanci di esercizio e gli elenchi soci, predisposti in formato digitale su supporto informatico, potranno essere presentati esclusivamente presso la sede di Viale Oceano Indiano, con le modalità di prenotazione esposte nel paragrafo precedente e mediante la compilazione della distinta, contenente al massimo n.6 bilanci.
È comunque possibile l'invio per posta spedendo la pratica su supporto informatico con firma digitale, completa dell'attestazione dei diritti di segreteria, al seguente indirizzo: CCIAA Roma - Registro Imprese, Via de' Burrò, 147 - 00186 Roma.
Da lunedì 1 marzo 2021, gli importi dovuti per ogni istanza dovranno essere versati, come previsto dal D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale convertito in L. 120/2020), esclusivamente attraverso il sistema PagoPa. Si invita, pertanto, relativamente alle domande rivolte al Registro delle Imprese per soggetti societari, a contattare l'ufficio all'indirizzo e-mail: attisocietari@rm.camcom.it, per dettagli e puntuali indicazioni a riguardo.
Si precisa che la presentazione della domanda su supporto informatico, non comporta l'immediato rilascio della ricevuta informatica di protocollo e che la predetta pratica verrà esaminata nel rispetto cronologico di presentazione unitamente a quelle trasmesse per via telematica.I bilanci di esercizio e gli elenchi soci (ove previsti) devono essere presentati al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 C.C.).
Per la presentazione delle situazioni patrimoniali dei consorzi (senza la qualifica di “confidi”) il termine è di 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 2615 bis C.C.).
Se i termini scadono di sabato o in giorni festivi, sono di diritto prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
L’omessa presentazione del bilancio e dell’elenco soci nei termini è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 C.C.).
Chi contattare per questo servizio?
Per ottenere assistenza nella compilazione e predisposizione delle istanze telematiche (escluse le pratiche sospese), contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.