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Modi e termini di pagamento

L'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro.

Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che per il 2016 è il 16/06/2016 (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, e successive modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare).

Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini (per il 2016 dal 17 giugno al 18 luglio in quanto il 16 luglio cade di sabato) si applica la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese soggette a studi di settore, il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali disposto dal D.P.C.M. 15 giugno 2016, pubblicato nella G.U. n. 139 del 16/06/2016, si applica anche al diritto annuale. Pertanto sarà possibile eseguire il versamento entro il 6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione e dal 7 luglio al 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.
Il versamento del diritto deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 con le riduzioni percentuali dell’importo da versare, previste dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l’anno 2016 è pari al 40%.

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa

Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella,contenente gli importi già comprensivi della riduzione del 40%:

Misure fisse

Tipo di impresa Importo dovuto Sede Importo da versare Sede
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese 52,80 53,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese 120,00 120,00
Soggetti iscritti soltanto al REA  18,00 18,00
Società semplici non agricole e società tra avvocati 120,00

120,00

Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 60,00 60,00
Sedi secondarie e unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'articolo 9, comma 2 punto b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (per ciascuna unità locale) 66,00 66,00


Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale (vedi colonna corrispondente della tabella sovrastante), eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

Si precisa che la Camera di Commercio di Roma non applica alcuna maggiorazione.

Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno determinare il diritto annuale da versare sommando all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; dovranno poi arrotondare l’importo finale all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).

Esempi:

  • sede + n. 1 unità locale: 52,80 + 10,56 (20% di € 52,80) = 63,36 arrotondato a 63,00
  • sede + n. 2 unità locali: 52,80 + (10,56 x 2) = 73,92 arrotondato a 74,00

I soggetti iscritti soltanto al REA, pur in presenza di unità locali, sono tenuti unicamente al versamento dell'importo fisso di Euro 18,00.
 

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato

Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2016. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009. L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella tabella seguente.

Fasce di fatturato e aliquote

Scaglioni di fatturato da euro a euro

Misure fisse e aliquote

da 0,00 a 100.000,00

 Euro 200,00 (Misura fissa)

da 100.000,01 a 250.000,00

 Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente Euro 100.000,00

da 250.000,01 a 500.000,00

 Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente Euro 250.000,00

da 500.000,01 a 1.000.000,00

 Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente Euro 500.000,00

da 1.000.000,01 a 10.000.000,00

 Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente Euro 1.000.000,00

da 10.000.000,01 a 35.000.000,00

 Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente Euro 10.000.000,00

da 35.000.000,01 a 50.000.000,00

 Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente Euro 35.000.000,00

oltre 50.000.000,00

 Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente Euro 50.000.000,00 (fino a un massimo di Euro 40.000,00)

L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).
Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.

Si precisa che la Camera di Commercio di Roma non applica alcuna maggiorazione.

L'importo risultante dal conteggio deve essere ridotto del 40%, ai sensi del succitato D.L. 90/2014.

La Camera di Commercio di Roma mette a disposizione un foglio di calcolo che, attraverso l'inserimento dei dati relativi ad una specifica impresa, fornisce un ausilio al calcolo del diritto dovuto.
Il foglio di calcolo è composto da due pagine distinte, una per il calcolo del dovuto (sede ed unità locali) per le imprese tenute al pagamento in base al fatturato, l'altra per il calcolo del dovuto per le unità locali di imprese tenute al pagamento in misura fissa.

La terza pagina di tale foglio contiene l'elenco delle Camere di Commercio che applicano maggiorazioni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 279880 del 22/12/2015, ha comunicato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) a decorrere dal 1° gennaio 2016, tenendo presente che l’importo da versare deve essere, ove necessario, arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi.

Misura del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e per i nuovi soggetti iscritti nel REA nel corso del 2016

Tipologie di soggetti

  Sede Euro Unità locali Euro
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria  120,00  24,00
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole  60,00  12,00
Società semplici non agricole  120,00  24,00
Società di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)  120,00  24,00
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.)  120,00  24,00
Soggetti iscritti soltanto al REA  18,00

//

Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria)   66,00

 

Sezione speciale

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale

 

 

 Solo Sede  Solo 1 U.L.  Sede + 1 U.L.  “n” U.L.
Importo dovuto  52,80  10,56  52,80 +   10,56  “n” U.L. x 10,56
Importo da versare  53,00  11,00  63,00 Il totale va arrotondato all’euro

 

Il versamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite lo sportello Telemaco o tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

 

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Diritto Annuale
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Diritto annuale"
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ultima modifica: lunedì 17 agosto 2020