Dal 2021 Unioncamere, in qualità di ente garante per i carnet ATA, ha partecipato al progetto di digitalizzazione avviato dalla Camera di Commercio Internazionale cui hanno aderito alcune dogane pilota.
Tale progetto di transizione digitale si concretizzerà a regime (nel 2027) con l’eliminazione del Carnet cartaceo e con l’utilizzo esclusivo di una specifica APP scaricabile sui più comuni dispositivi digitali (smartphone e tablet) che consentirà al titolare di gestire il proprio Carnet e i relativi viaggi nei vari Paesi.
Per arrivare al traguardo occorre assicurare alcuni fasi operative preliminari:
- Entro il 1 Aprile 2023 É NECESSARIO CHE TUTTI I SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE TRASMETTANO SIA LA DOMANDA DI ACQUISTO DEL CARNET CHE LA RELATIVA LISTA MERCI IN MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE APPLICATIVO CERT’O. Solo così si potrà assicurare l’emissione del Carnet digitale parallelamente a quello cartaceo.
- Ciò comporta che dopo l’inoltro della domanda telematica previa registrazione al portale www.registroimprese.it da parte del legale rappresentante dell’impresa titolare del Carnet la procedura continuerà ad essere necessariamente gestita allo sportello nelle due fasi di acquisto e successiva convalida del carnet con le medesime modalità seguite fino ad oggi.
- PER I SOGGETTI NON ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE (PERSONE FISICHE O ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE) dal 1 Aprile 2023 LA MODALITÀ PER RICHIEDERE IL RILASCIO DEL CARNET RIMANE UNICAMENTE QUELLA CARTACEA CON OBBLIGO, TUTTAVIA, DI FORNIRE LA LISTA MERCI SU APPOSITO FILE EXCEL CHE DOVRÀ RISPETTARE UNO SPECIFICO FORMATO: solo in questo caso sarà la Camera che opererà l’inserimento dei dati contenuti nella domanda e nella lista merci nel sistema CERT’O per la successiva trasmissione all’organismo internazionale.
- Successivamente al 1 Aprile 2023 la Camera fornirà a tutti i soggetti richiedenti i Carnets (sia iscritti che non iscritti al Registro delle Imprese) una userid ed una password generati dal sistema per l’utilizzo dell’APP che colloquierà con i sistemi doganali. A tale riguardo si ribadisce, tuttavia, che fino a tutto il 2026 il Carnet digitale conviverà obbligatoriamente con quello cartaceo che continuerà a dover essere esibito in dogana.
In conclusione si evidenzia che quello che oggi appare come un aggravio procedurale (ovvero l’aggiunta della domanda telematica oltre alla presentazione fisica a sportello) è necessario per passare a regime ad un sistema fortemente semplificato che porterà beneficio a tutti i soggetti della filiera (dogane, clienti, spedizionieri e Camere di Commercio).
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha stabilito significative novità in materia di riscossione coattiva. Nello specifico ha previsto lo Stralcio dei ruoli di importo residuo fino a mille Euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, commi 227 e 228) e la Definizione agevolata dei carichi affidati al suddetto Agente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 231).
In ordine allo Stralcio è stata data facoltà agli Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali e, quindi, alle Camere di commercio di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 adottando ai sensi dell'art. 1, commi 229 della medesima Legge, un provvedimento di non adesione.
La Camera di Commercio di Roma, con Delibera della Giunta n. 22 del 30/01/2023 ha deciso di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo Stralcio dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Si rammenta che alle imprese è consentito, comunque, di raggiungere lo stesso obiettivo tramite l’adesione alla Definizione agevolata prevista all’art. 1, comma 231 delle Legge 197/2022. La norma permette di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate al medesimo Agente a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di aggio, versando, invece, quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e notificazione delle cartelle di pagamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio ai sensi della legge n. 689/1981 e s.m.i, la Definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni ed il modello per l’adesione alla Definizione agevolata che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica:
Ulteriore proroga al 4 gennaio 2024 del termine per l'adeguamento delle imprese di autoriparazione" .
Con la legge n. 14 del 24/2/2023 è stato prorogato di un ulteriore anno e, precisamente, fino al 4/1/2024, il termine, già stabilito dalla legge n. 224/212, per i Responsabili Tecnici delle imprese di autoriparazione, abilitate esclusivamente per l’attività di “meccanica e motoristica” oppure per quella di “elettrauto”, per ampliare i propri requisiti tecnico professionali ed avviare l’attività di“meccatronica".
A tal fine, è necessario frequentare con esito positivo un corso di formazione regionale di n. 40 ore, per integrare le competenze professionali non possedute.
In alternativa, è possibile consultare la sezione https://www.rm.camcom.it/pagina3393_requisiti-attivit-di-autoriparazione.html e verificare, se il titolo di studio posseduto, risulta già abilitante per la “meccatronica”.
In entrambi i casi, è necessario denunciare l’attività di meccatronica al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, richiedendo le relative abilitazioni, tramite un’istanza telematica completa della seguente documentazione:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Meccatronica (SCIA/122), corredata dell’autocertificazione dei requisiti tecnico professionali posseduti (corso di formazione, diploma/attestato abilitante);
- Comunicazione inviata via PEC al SUAP competente, per l’avvio dell’attività di “meccatronica” nei locali già utilizzati per l’esercizio dell’attività di “meccanica e motoristica” o di “elettrauto”, con la precisazione che non sono state apportate modifiche significative e sostanziali alle strutture ed agli impianti del locale officina;
- Pagamento di € 168,00 per tasse e concessioni governative, tramite conto corrente postale n.8003, a favore dell’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, con causale n.”8617”;
- Pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, previsti nella piattaforma telemaco.
Per le imprese inadempienti, in assenza della comunicazione della cessazione dell’attività, l’Ufficio del Registro Imprese ovvero l’Albo delle Imprese Artigiane avvieranno il procedimento d’ufficio che condurrà alla cancellazione e all’inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.
Si ricorda, infine, che coloro che avevano già compiuto 55 anni di età al 5/1/2013, potranno proseguire l’attività di “meccanica e motoristica” o di “elettrauto”, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del D. lgs. 8 novembre 2021, n. 183, in data 26 luglio 2022 è stato emanato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55, in vigore dal 5/11/2022.
- Nota dell'Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura Società
- Testo del decreto e modelli standard di atto costitutivo/statuto
- Modello standard per la costituzione in videoconferenza di società a responsabilità limitata - versione in lingua inglese
- Modello standard per la costituzione in videoconferenza di società a responsabilità limitata semplificata - versione in lingua inglese
La Camera di Commercio di Roma ha avviato la revisione della Raccolta Provinciale degli Usi, applicabili nel territorio di riferimento.
Una Commissione, nominata dalla Giunta e composta da due magistrati e da due esperti giuridici, riesaminerà la Raccolta in vigore dal 2013 per verificare l’attualità degli usi in essa presenti. Fondamentali saranno le indicazioni che proverranno dai protagonisti dell’economia, imprenditori e associazioni di categoria, esponenti della società, ordini professionali, studiosi ed esperti del mondo accademico.
Maggiori informazioni su come contribuire alla revisione della Raccolta sono contenute nel Manifesto scaricabile al seguente link.
Contatti
Segreteria della Commissione revisione usi, Via de’ Burrò, 147- 00186 Roma
cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it, laura.lucioli@rm.camcom.it, tel 06 5208 27 69
Si avvisa la gentile utenza che è possibile richiedere assistenza per eventuali criticità riscontrate in fase di regolarizzazione delle pratiche trasmesse o per complesse problematiche di natura giuridica inerenti a una istanza già presentata.
La richiesta di assistenza è riservata esclusivamente alle domande già trasmesse al Registro delle Imprese in modalità telematica che siano in corso di istruttoria.
La richiesta deve essere inoltrata ai seguenti indirizzi e-mail, differenziati per tipologia di adempimento pubblicitario:
- attisocietari3@rm.camcom.it per “atti societari non notarili”
- attinotarili@rm.camcom.it per “atti notarili”
- startup.roma@rm.camcom.it per “Start-up e P.M.I. Innovative”
- depositobilanci@rm.camcom.it per “bilanci di esercizio”
Nella richiesta devono essere necessariamente indicati:
- l’oggetto della richiesta: “ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI SOCIETARI”, seguito dal numero di protocollo e/o dal codice identificativo della pratica;
- una breve descrizione della criticità/problematica riscontrata
- il numero di iscrizione della società (NUMERO REA E CODICE FISCALE SOCIETARIO).
Si chiede altresì di indicare un recapito telefonico, specificando:
- il nominativo del referente da contattare
- la fascia oraria in cui si preferisce essere contattati (in ogni caso l’Ufficio potrà contattare la gentile utenza esclusivamente nella fascia 9:00-16:00).
N.B. non saranno prese in considerazione richieste di assistenza prive degli elementi sopra indicati, in quanto trattasi di informazioni necessarie per velocizzare l’esame delle richieste e/o per approfondire le problematiche segnalate. Non saranno, altresì, prese in considerazione richieste di assistenza relative a adempimenti effettuati nel Repertorio Economico Amministrativo o nell’Albo delle imprese artigiane (relative, quindi, alle denunce presentate con i modelli S5, UL, I1, I2, R).
Le istanze per attività abilitanti prive di SCIA, o con SCIA non sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal preposto alla gestione tecnica (se previsto), saranno rigettate con Provvedimento del Commissario ad acta della Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Tali istanze, infatti, essendo prive delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, non producono effetti giuridici e non autorizzano l'avvio delle stesse attività.Le istanze per attività abilitanti prive di SCIA, o con SCIA non sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal preposto alla gestione tecnica (se previsto), saranno rigettate con Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
Tali istanze, infatti, essendo prive delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, non producono effetti giuridici e non autorizzano l'avvio delle stesse attività.Si informa che a partire dal 4 Luglio 2022, il Servizio di rilascio Certificati e Visure del Registro Imprese, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.20 e dalle 13.30 alle 15.20, previo appuntamento da prenotare tramite il portale dedicato: https://appuntamenti.rm.camcom.it
Si rende pubblica la direttiva del Conservatore del Registro delle imprese:
Aggiornamento sanzioni UE verso Federazione russa e bielorussa
Aprile
► http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1060
Marzo
► https://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1058
Il panorama delle sanzioni verso la Federazione russa, come emerge dagli organi di stampa, cambia di giorno in giorno.
Tuttavia, le restrizioni riguardano prevalentemente alcune categorie merceologiche, già ricomprese nel Regolamento UE 833/2014 (beni a duplice uso e beni declinati nell'allegato II del regolamento) che con le disposizioni dell'UE degli ultimi giorni sono state ulteriormente implementate.
Inoltre, vige il Regolamento UE n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Per una panoramica di dettaglio delle sanzioni già in vigore prima della attuale crisi si rimanda ad un documento di sintesi dell'Agenzia ICE reperibile al link seguente:
Come noto, lo scorso 23 febbraio l'Unione europea ha adottato un pacchetto di ulteriori misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, tra le quali misure di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti designati.
Il testo degli atti normativi adottati, che modificano ed attuano il Regolamento UE n. 269/2014, è consultabile al seguente link del sito dell'Unione europea:
- Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/259)
Il 25 febbraio l'Unione europea, visto l'aggravarsi della situazione in Ucraina, ha adottato ulteriori misure restrittive, che modificano il Regolamento UE n. 833/2014 e ha ampliato l'elenco dei soggetti designati che figura nell'allegato I del Regolamento UE n. 269/2014.
Il testo degli atti normativi adottati, è consultabile ai seguenti link del sito dell'Unione europea:
- Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/328: fare riferimento all'allegato VI per i dettagli sulle merci coinvolte dalle restrizioni)
- Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2022/332)
Il 26 febbraio l'Unione europea ha adottato ulteriori misure restrittive, che modificano il Regolamento UE n. 833/2014, tra le quali il divieto di ogni operazione con la Banca centrale di Russia.
Il testo degli atti normativi adottati, è consultabile al seguente link del sito dell'Unione europea: Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/334)
Come previsto dalla normativa dell'Unione, le sanzioni riguardano specifiche categorie merceologiche, il settore finanziario e restrizioni destinate a specifiche persone fisiche e giuridiche e per alcune categorie di beni l'export deve essere autorizzato con specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente (MAECI per l'Italia).
Non vi è al momento (nuove sanzioni sono già in cantiere) un divieto generale sull'esportazione, né quindi di rilasciare certificati di origine, ma le imprese devono essere consapevoli che:
dovranno a monte verificare se i loro beni rientrano nelle categorie soggette a restrizione da parte dell'UE, ma anche da parte della stessa Federazione russa;
- attenzione particolare dovrà essere posta per i beni cosiddetti "a duplice uso"; per eventuali dubbi dovrà essere interpellata l'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) responsabile anche per il rilascio delle autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso e delle autorizzazioni, per il commercio, diretto e indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
- in caso di dubbio verificare con la suddetta Autorità se i propri prodotti rientrano tra quelli che necessitano di autorizzazione;
- verificare che i beni non siano destinati alle persone fisiche e giuridiche coinvolte dalle sanzioni;
- tenere in considerazione che le misure restrittive a livello finanziario (sempre più rigide) possono generare il blocco dei pagamenti bancari e quindi mettere a rischio il ricevimento dei pagamenti dai clienti.
Fonte: Unioncamere
A partire dal 1 maggio 2022 il Vietnam diventerà parte contraente della Convenzione ATA ed entrerà a tutti gli effetti nella catena di garanzia.
Da tale data potranno quindi essere rilasciati Carnet ATA per la temporanea importazione di merci nel Vietnam.
La scheda Paese sarà a breve consultabile nel sito: www.unioncamere.net – Documenti commercio estero.
Si segnala che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha costituito una Unità di crisi a sostegno delle imprese esportatrici verso i Paesi coinvolti dal conflitto e dalle conseguenti sanzioni.
In questo contesto è stata creata una casella di posta elettronica dedicata, alla quale le imprese possono indirizzare le proprie richieste di informazione. La notizia è al link seguente:
Si rende noto che, stante l'attuale crisi bellica, per il rilascio dei certificati di origine e visti per l'estero con destinazione finale Russia e Bielorussia le imprese dovranno allegare, alla domanda presentata tramite piattaforma CERT'O, anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presente anche nel riquadro moduli.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 17675/2021, integrativa delle Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e visti per estero del marzo 2019, ha definito la Stampa in azienda la modalità standard di emissione dei certificati di origine per tutte le imprese esportatrici.
Di conseguenza dopo un periodo sperimentale si comunica che dal 1 giugno 2022 tale modalità sarà resa OBBLIGATORIA.
Si invita quindi ad inviare il modulo di adesione rinvenibile nel sito:
https://www.rm.camcom.it/pagina3726_certificati-di-origine-e-visti-stampa-in-azienda.html
Tutte le imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.
In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese inadempienti saranno soggette a:
- applicazione di sanzioni: il pagamento in misura in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro;
- attribuzione d'ufficio, dalla Camera di commercio, di un domicilio digitale, così formato: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.
NOTA BENE: il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).
Le Camere di Commercio sono prossime al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e alla contestuale applicazione delle sanzioni. Per evitare tali conseguenze, le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese e chiederne l'iscrizione.
Per maggiori informazioni e per verificare la regolarità della propria posizione, si può consultare:
https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home
Per indicazioni operative sull’invio della pratica:
https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec
Su indicazione di Unioncamere ed in considerazione dello stato di guerra tra Federazione russa e Ucraina e in attesa di conoscere nel dettaglio le sanzioni che saranno adottate dall'Unione europea, si ritiene necessario sospendere in via preventiva il rilascio dei carnet ATA per merci destinate nei Paesi in questione.
Al via la VERIFICA DINAMICA DEI REQUISITI PER GLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE (EX ART. 7 DM MISE DEL 26.10.2011)
Per tutte le imprese individuali e societarie e per i relativi preposti che hanno iniziato l’attività di mediazione da almeno quattro anni.
Nei prossimi giorni le imprese coinvolte riceveranno un avviso via PEC o tramite Raccomandata A/R contenente le indicazioni sull’adempimento previsto dall’art. 7 del DM MISE del 26/10/2011 da effettuarsi entro il termine dei 30 giorni successivi.
Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, devono essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:
- dal titolare, per le imprese individuali;
- dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
- dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.
Inoltre, i professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possono sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non è espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante. In tal caso, deve essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.
Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli imprenditori individuali, anche artigiani, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate.
NOTA BENENulla è innovato per tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, relativi alle società che già dal 14 dicembre 2021, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, devono essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dei soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai.
Dal 1 gennaio 2022 sono terminati per l’ingresso nel Regno Unito i controlli doganali organizzati per fasi e sono stati sostituiti da un regime di pieno controllo frontaliero a cui sarà necessario adempiere per la movimentazione di merci da e verso la Gran Bretagna.
In merito, si invita a prendere visione delle indicazioni riportate sul sito World Pass, la rete degli sportelli per l'internazionalizzazione delle Camere di commercio: http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1051