Il protesto è un atto pubblico con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato (Elenco Ufficiali Levatori autorizzati) constata la mancata accettazione di una tratta o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno.
Le Camere di Commercio mensilmente pubblicano nel Registro Informatico, istituito con Legge 15.11.1995, n. 480, gli elenchi dei protesti, levati dai Pubblici Ufficiali abilitati, secondo le norme contenute nel Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9.8.2000, n. 316 e per le sole elaborazioni statistiche inseriscono in tale Registro gli elenchi dei protesti delle tratte non accettate, non soggetti a pubblicazione.
Tale Registro contiene i protesti per 5 anni dalla data della loro pubblicazione (art. 11, Decreto M.A.P. 9.8.2000, n. 316), fatte salve eventuali cancellazioni intercorse a seguito di presentazione della relativa istanza ed è accessibile al pubblico per la consultazione.
Tale consultazione avviene mediante “visura” riferita al nominativo/denominazione del soggetto protestato oppure mediante "certificato" che, a differenza della visura, contiene solo l'indicazione di "esistenza/non esistenza" protesti nel Registro in questione.
Visure e certificati possono essere richiesti presso tutte le Camere di Commercio e, per quanto riguarda la Camera di Commercio di Roma, presso gli sportelli al pubblico della sede di Viale Oceano Indiano, 19; oppure tramite consultazione dei terminali remoti degli utenti collegati al sistema informatico delle Camere di Commercio.
Ai fini della Riabilitazione, le visure utili sono unicamente quelle rilasciate dalle Camere di Commercio.
(Fatto salvo il caso di provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale competente a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. ovvero dal Giudice di Pace avverso la determinazione di reiezione della domanda di cancellazione protesti).
La cancellazione dei protesti dal Registro Informatico è disciplinata dalla Legge 18/08/2000, n. 235.
La domanda di cancellazione può essere prodotta nel caso in cui il debitore:
- abbia effettuato il pagamento della cambiale/tratta accettata entro 12 mesi dalla levata del protesto;
- sia stato protestato illegittimamente/erroneamente;
- abbia ottenuto dal Tribunale competente (sulla base della residenza anagrafica per le persone fisiche o della sede legale se trattasi di Società) la Riabilitazione prevista dall'art. 17 della legge 108/1996 (per poter richiedere la Riabilitazione deve essere trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto).
Per ottenere la cancellazione è necessario allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:
- per la cancellazione del protesto di cambiali/tratte accettate per le quali non sono trascorsi più di dodici mesi dalla data di levata del protesto, è necessario produrre istanza corredata dagli originali delle cambiali con il relativo atto di protesto;
- per la cancellazione di cambiali/tratte accettate per le quali invece sono trascorsi più di dodici mesi dalla data di levata del protesto è necessario produrre, oltre agli originali delle cambiali con il relativo atto di protesto, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal beneficiario delle stesse attestante l’avvenuto pagamento entro dodici mesi dalla data di levata;
- In relazione alle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio per avvenuto pagamento di assegni (annotazione) e di cambiali entro i 12 mesi (cancellazione), viste le nuove metodologie di inoltro della documentazione a questo servizio, disposte in osservanza del DPR 445/00 della legge 241/90 e del Decreto legislativo 82/2005 e loro s.m.i. anche in virtù dell'emergenza pandemica in corso, si concorda di accettare in istruttoria le copie analogiche o informatiche di dette dichiarazioni purché regolarmente sottoscritte e corredate da copia di documento valido o da autentica di firma. Le dichiarazioni pervenute per mail o pec e sottoscritte digitalmente costituiscono originali a tutti gli effetti. Per le dichiarazioni, in qualunque forma presentate, si valuterà un campione congruo da sottoporre a verifica ex post presso il dichiarante.
- per la cancellazione del protesto di cambiali/tratte accettate levato illegittimamente o erroneamente è necessario produrre, oltre agli originali delle cambiali con il relativo atto di protesto, la documentazione comprovante l'illegittimità/erroneità della levata del protesto;
- per la cancellazione del protesto di cambiali/tratte accettate a seguito di riabilitazione è necessario produrre la copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione rilasciata dal Tribunale competente, o, in alternativa, la copia dello stesso, estratta dal fascicolo informatico presso il Tribunale, corredata della procura alle liti e della dichiarazione di conformità, sottoscritta dall’avvocato di parte, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.L. 90/14 convertito, con modificazioni, in L. 114/14, redatta richiamando le norme di riferimento e prodotta secondo le modalità previste dall’art. 18 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Caso particolare
Se non si è in possesso dell'originale del titolo protestato, in quanto non si è in grado di reperirne il portatore (art. 9 del D.P.R. 290/1975) e non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di levata del protesto, all'istanza di cancellazione è necessario allegare:
- copia del documento d'identità del firmatario della domanda e dell'eventuale delegato;
- marca da bollo da 16 euro e diritti di segreteria da 8 euro per ogni protesto: consultare le modalità di pagamento;
- estratto del repertorio rilasciato dall'ufficiale levatore (in originale);
- ricevuta rilasciata dalla banca (in originale), che attesti l'avvenuto deposito vincolato al portatore ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 290/1975, da cui risulti il pagamento dell'importo della cambiale, le spese di protesto e gli interessi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata da colui che chiede la cancellazione del protesto, dalla quale risultino i motivi per i quali non è possibile presentare il titolo in originale.
La domanda di cancellazione può essere prodotta nel caso in cui il debitore:
- sia stato protestato illegittimamente/erroneamente;
- abbia ottenuto dal Tribunale competente (sulla base della residenza anagrafica per le persone fisiche o della sede legale se trattasi di Società) o con atto notarile la Riabilitazione prevista dall'art. 17 della legge 108/1996 e s.m.i. (per poter richiedere la Riabilitazione deve essere trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto).
Per ottenere la cancellazione è necessario allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:
- per la cancellazione del protesto di assegno levato illegittimamente o erroneamente è necessario produrre la documentazione comprovante l'illegittimità/erroneità della levata del protesto;
- per la cancellazione del protesto di assegno a seguito di riabilitazione è necessario produrre la copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione rilasciata dal Tribunale competente, o, in alternativa, la copia dello stesso, estratta dal fascicolo informatico presso il Tribunale, corredata della procura alle liti e della dichiarazione di conformità, sottoscritta dall’avvocato di parte, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.L. 90/14 convertito, con modificazioni, in L. 114/14, redatta richiamando le norme di riferimento e prodotta secondo le modalità previste dall’art. 18 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- In caso di riabilitazione accordata con atto notarile sarà necessario produrre l’originale digitale dell’atto con firma digitale del notaio (in questo caso l’istanza potrà essere inoltrata SOLAMENTE via mail o PEC) o, in alternativa, l’originale della copia conforme cartacea dell’atto rilasciata dal notaio stesso (in questo caso l’istanza potrà essere inoltrata SOLAMENTE via posta o presentata allo sportello)
Annotazione nel Registro Informatico dell'avvenuto pagamento di titoli protestati (Annotazione di informazioni aggiuntive)
La Legge 18/08/2000, n. 235, al comma 1 dell’art. 2, prevede la possibilità dell’annotazione dell’avvenuto pagamento, nel Registro Informatico dei protesti, unicamente per i titoli cambiari: il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, oltre il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, può chiederne l’annotazione sul citato Registro Informatico presentando formale istanza corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.
Considerato il diritto dell’interessato all’integrazione dei propri dati contenuti in archivi, le domande di annotazione, nel Registro Informatico, di avvenuto pagamento riferito ad assegni protestati e non a cambiali o vaglia cambiari, come prevede la vigente normativa in materia, possono essere accolte, nell’esclusivo interesse del soggetto protestato, in quanto mera informazione aggiuntiva in calce al protesto degli assegni, che non comporta pregiudizio per la pubblicazione, né al periodo di pubblicazione degli stessi nel Registro Informatico. Tali domande potranno essere accolte unicamente nel caso in cui il protesto sia stato levato con il codice 20 di cui alla Circolare Ministero Industria prot. 505844 del 30 aprile 2001 (“Difetto di provvista”).
La domanda di annotazione di avvenuto pagamento può essere prodotta nel caso in cui il debitore: (in attesa che maturino i requisiti di legge per la riabilitazione ai fini della cancellazione del protesto)
- abbia effettuato il pagamento della cambiale/tratta accettata oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto
- abbia effettuato il pagamento dell’assegno protestato a suo tempo per “Difetto di provvista”, come più sopra indicato.
Per ottenere l’annotazione di avvenuto pagamento di un titolo protestato è necessario allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:
- Cambiale/tratta accettata quietanzata con relativo atto di protesto
- Assegno con relativo atto di protesto corredato da idonea documentazione (es. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per avvenuto pagamento di assegni), attestante l’avvenuto pagamento dello stesso, dalla quale si evinca in modo univoco la corrispondenza del titolo prodotto al protesto iscritto nel Registro Informatico.
- In relazione alle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio per avvenuto pagamento di assegni (annotazione) e di cambiali entro i 12 mesi (cancellazione), viste le nuove metodologie di inoltro della documentazione a questo servizio, disposte in osservanza del DPR 445/00 della legge 241/90 e del Decreto legislativo 82/2005 e loro s.m.i. anche in virtù dell'emergenza pandemica in corso, si concorda di accettare in istruttoria le copie analogiche o informatiche di dette dichiarazioni purché regolarmente sottoscritte e corredate da copia di documento valido o da autentica di firma. Le dichiarazioni pervenute per mail o pec e sottoscritte digitalmente costituiscono originali a tutti gli effetti. Per le dichiarazioni, in qualunque forma presentate, si valuterà un campione congruo da sottoporre a verifica ex post presso il dichiarante.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di cancellazione protesti e di annotazione di avvenuto pagamento, indicate dalla Legge 235/2000, debitamente compilate, datate e firmate dal richiedente, con allegata la copia di un documento di identità dell`interessato (o del legale rappresentante se trattasi di Società) in corso di validità (articoli 38 e 45 del dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), possono essere presentate:
- direttamente presso gli sportelli della sede camerale di Viale Oceano Indiano, 19 in Roma previo appuntamento. Per info: contattare l’ufficio all’indirizzo protesti@rm.camcom.it. Non verranno in alcun caso accettate istanze consegnate a mano presso altre sedi della Camera di Commercio;
- tramite servizio postale indirizzate a: " Camera di Commercio di Roma - Servizio Protesti - Via de' Burrò, 147 - 00186 Roma".
- tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo attivitasanzionatorie@rm.legalmail.camcom.it
- dando prova del pagamento dei diritti di segreteria e dell’assolvimento del bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e successive modifiche, il cui importo può essere versato insieme ai diritti di segreteria;
- la richiesta di cancellazione o di annotazione può essere firmata digitalmente dal debitore protestato oppure sottoscritta allegando copia di un valido documento di riconoscimento;
- nei casi di cancellazione per avvenuta riabilitazione, il relativo decreto, estratto in copia informatica dal fascicolo informatico presso il Tribunale competente, sia corredato dalla dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dall’avvocato di parte ai sensi dell’art. 52, comma 1 del D.L. 90/14 convertito, con modificazioni, in L. 114/14.
Consultare Diritti di segreteria, bolli e modalità di pagamento.
Controlli
Ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si rende noto che saranno effettuati controlli circa la veridicità della documentazione prodotta nonché:
- controllo di tutti i decreti di riabilitazione pervenuti e di tutte le copie conformi cartacee degli atti notarili di riabilitazione ai fini della cancellazione dei protesti dal Registro Informatico;
- controllo, a campione, della veridicità delle cambiali allegate alle istanze di cancellazione.
Chi contattare per questo servizio?
Le istanze e qualsiasi altro documento, spedito tramite servizio postale, devono essere indirizzate alla sede di Via de Burrò, 147 - 00186 Roma
Martedì e mercoledì 9,00 -13,00 e 14,00 - 16,00
Giovedì 14,00 - 18,00.
Chiusura cassa 15 minuti prima della fine del turno