Sezione salto di blocchi

Rilascio copie di atti Albo Imprese Artigiane

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 22 e 24 della legge 241/90, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi che si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere scritta e motivata.

Diritti di segreteria

Copia atti estratta da archivio cartaceo: Euro 5,00 + Euro 0,10 per ogni pagina.

Copia atti estratta da archivio ottico: Euro 6,00.

Il pagamento dei diritti di segreteria avviene attraverso il sistema di pagamento pagoPA che sostituisce i versamenti su conto corrente bancario e postale.
Per effettuare il pagamento del servizio richiesto è necessario:

  •  accedere alla piattaforma di pagamento online
  • selezionare dal menù a tendina il Servizio “Abi, ruoli e registri”;
  • Descrivere la causale – DIRITTI DI SEGRETERIA COPIE ATTI ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
  • proseguire con la procedura di pagamento.

Paga on line 

 

Chi contattare per questo servizio?

Albo Imprese Artigiane
Ufficio competente: Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche" - Struttura "REA - Imprese individuali e artigiane"
Indirizzo: Viale Oceano Indiano 19 - 00144 Roma.
Orari: La presentazione delle istanze deve avvenire per via telematica

Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per ottenere informazioni ed assistenza per le pratiche già sospese dall’ufficio, contattare i funzionari istruttori esclusivamente nella fascia oraria 11:30 – 12:30, dal lunedì al venerdì, come da indicazioni fornite nelle note di sospensione delle istanze.

Per eventuali solleciti sull’evasione delle istanze telematiche, compilare l’apposito Form.
Non verranno presi in considerazione solleciti trasmessi prima che sia decorso il termine fissato dalla legge per l’istruttoria delle istanze e pari a cinque giorni dall’invio telematico.

Non verranno, altresì, presi in considerazione solleciti pervenuti con altre modalità (fax, sportello, ecc.).

ultima modifica: martedì 20 luglio 2021