Sezione salto di blocchi

Come è noto, ormai più del 90% delle merci vendute al dettaglio, sopratutto nel settore alimentare, sono commercializzate in imballaggi preconfezionati, i quali vengono prodotti secondo procedure tecniche di pesatura automatizzate, e in assenza dell’acquirente: ad esempio, pacchi di pasta, scatolette di tonno, bottiglie di olio, flaconi di detersivo etc..

La Camera di Commercio, nell’ambito delle attività di propria competenza, demandate per la Regolazione del Mercato e per la tutela dei consumatori, vigila sul rispetto della normativa che impone al produttore di garantire che il contenuto effettivo dei preimballaggi, attraverso l’adozione di metodi di controllo, anche di tipo statistico, dei sistemi di pesatura e/o riempimento, corrisponda a quello dichiarato sulla confezione.

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio s’intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato

Esistono due categorie di prodotti confezionati: preconfezionati e prepesati.

Un prodotto è preconfezionato, quando è:

  1. contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente;
  2. preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuto abbia un valore prefissato;
  3. preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuto non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio medesimo.

Un prodotto è prepesato, quando il suo peso differisce da confezione a confezione.
Gli imballaggi preconfezionati possono distinguersi fra quelli conformi alle direttive della Comunità Europea, i cosiddetti preimballaggi CEE, e quelli conformi a disposizioni normative nazionali.
Nell’ambito dei preimballaggi CEE esistono, inoltre, due diverse categorie: quelle per i liquidi alimentari e quelle per i prodotti diversi dai liquidi alimentari.

La massa o il volume nominale è la massa o il volume indicato sull’imballaggio (contenuto nominale Qn) e corrisponde alla quantità di prodotto che l’imballaggio si ritiene debba contenere.

Il contenuto effettivo rappresenta la quantità di prodotto che l’imballaggio contiene realmente.

L’errore in meno è la quantità di cui differisce in meno il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato dal suo contenuto nominale.

L’errore in meno tollerato è la quantità di cui può differire in meno il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato dal suo contenuto nominale. Tali quantità sono riportate nella seguente tabella in valori assoluti e percentuali. Questi ultimi vanno arrotondati al decimo di grammo o millilitro.

Tabella degli errori massimi tollerati in meno

Quantità nominale in g o in mL

 in % di Qn     

in g o mL     

da 5 a 50

9

 -

da 50 a 100

 -

4,5

da 100 a 200

4,5

 -

da 200 a 300

 -

9

da 300 a 500

3

 -

da 500 a 1.000

 -

15

da 1.000 a 10.000

1,5

 -

Gli imballaggi preconfezionati devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. il contenuto effettivo non deve essere inferiore in media al contenuto nominale;
  2. la percentuale di difettosi non deve superare il 2,5 %;
  3. nessun imballaggio preconfezionato deve presentare un errore in meno pari al doppio dell’errore massimo tollerato.

La normativa sui preimballaggi si applica agli imballaggi il cui contenuto nominale è maggiore o uguale di 5 g (o 5 ml) e minore o uguale a 10 kg (o 10 L). Per gli imballaggi nazionali le norme si applicano a preconfezionati di contenuto nominale maggiore o uguale di 5 g (o 5 ml), esclusi i prodotti per uso professionale.

L’etichetta di un preimballaggio deve contenere tutte le informazioni scritte, stampate, applicate, fissate o impresse, in modo indelebile e facilmente leggibile, che identificano il produttore o importatore, il prodotto e il contenuto dell’imballaggio preconfezionato. Deve potersi leggere nelle normali condizioni di presentazione dell’imballaggio preconfezionato (quando è esposto e pronto per la vendita).

Obbligatoriamente l’etichetta deve contenere:

  1. il marchio o nome del produttore;
  2. la quantità nominale (per gli alimenti in liquidi di governo deve essere espresso anche il peso sgocciolato);
  3. l’unità di misura;
  4. il marchio CE (se trattasi di imballaggi CE);
  5. sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (per i prodotti alimentari).

Unità di misura:

  • per i volumi:
    litri (L o l)
    centilitri (cL o cl)
    millilitri (mL o ml)
  • per le masse:
    chilogrammi (kg)
    grammi (g)

Il marchio CEE:

  • forma normalizzata
  • altezza minima 3 mm
  • indelebile
  • apposto nello stesso campo visivo della quantità nominale  

marchio CEE

Tutte le iscrizioni devono avere dimensioni rapportate al contenuto nominale secondo la seguente tabella.

Dimensioni rapportate al contenuto nominale

Contenuto nominale Qn (g) Altezza caratteri (mm)
50 ≤ Qn 2
50 < Qn ≤ 200 3
200 < Qn ≤ 1000 4
1000 < Qn 6

I recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o stabilità che diano le stesse garanzie del vetro, sono definiti per legge “bottiglie recipienti-misura”, quando possiedono le seguenti proprietà:

  • sono predisposti per una chiusura ermetica;
  • sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
  • hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 L e inferiore o uguale a 5 L;
  • hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti fino ad un certo livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Le seguenti iscrizioni obbligatorie sulle bottiglie recipienti-misura sono posizionate sul fondo o sulla superficie di raccordo tra il fondo e la superficie laterale:

  • marchio del fabbricante approvato dall’autorità competente;
  • indicazione della capacità nominale espressa in litri, in centilitri o in millimetri, per mezzo di cifre seguite dal simbolo dell’unità di misura;
  • la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl, oppure, la distanza in millimetri dal rasobordo seguita dal simbolo mm corrispondente alla capacità nominale.

Per capacità nominale s’intende il volume di liquido che si presume la bottiglia recipiente-misura contenga, quando è riempita nelle condizioni d’uso per le quali è prevista.

Per capacità rasobordo s’intende il volume di liquido che la bottiglia recipiente-misura contiene quando è riempita fino al piano del bordo.

Per capacità effettiva s’intende il volume di liquido che essa contiene realmente, quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.

Le bottiglie recipienti-misura vengono riempite secondo due procedimenti :

  1. riempimento a livello costante
  2. riempimento a vuoto costante

La distanza tra il livello di riempimento teorico alla capacità nominale e il piano del bordo e la differenza tra la capacità rasobordo e la capacità nominale, chiamata volume di espansione o vuoto, devono essere pressoché costanti per tutte le bottiglie dello stesso modello, vale a dire per tutte le bottiglie fabbricate secondo uno stesso progetto.

 

Tabella degli errori massimi tollerati in più o in meno tra la capacità effettiva e la capacità nominale Vn di una bottiglia recipiente-misura

Capacità nominale Vn in mL EMT in più o in meno in % di Vn  EMT in più o in meno in mL
 da 50 a 100  -  3
da 100 a 200 3  -
da 200 a 300  - 6
da 300 a 500 2  -
da 500 a 1.000  -  10
da 1.000 a 5.000 1  -

Obblighi dei produttori e importatori di imballaggi preconfezionati

I produttori o importatori devono:

  • misurare o controllare il contenuto effettivo degli imballaggi;
  • essere in grado di fornire tutta la documentazione necessaria (certificazioni di organismi di stati membri, attestazioni dei controlli effettuati prima dell’ingresso nel territorio comunitario, attestazioni dei controlli effettuati dal produttore, ecc.);
  • sottoporre a costante monitoraggio il sistema di produzione o di controllo;
  • utilizzare strumentazione adeguata, di tipo legale se impiegata per misure e controlli statistici;
  • tenere adeguatamente sotto controllo la strumentazione utilizzata, sottoponendola alle verifiche previste per legge.

Compiti degli organi di controllo

  • Verificare che il sistema di controllo adottato sia adeguato e correttamente applicato;
  • Controllare l’etichettatura dei preimballaggi;
  • Controllare l’adeguatezza e l’efficienza di tutti gli strumenti di misura utilizzati (riempitrici gravimetriche, selezionatrici ponderali, strumenti per pesare a funzionamento non automatico di controllo, ecc.);
  • Verificare la presenza e correttezza delle registrazioni dei controlli effettuati;
  • Eseguire prove per la verifica del contenuto effettivo.

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Metrologia Legale
Ufficio competente: Area VI "Attività abilitative e ispettivo sanzionatorie" - Struttura "Metrologia legale sicurezza prodotti e commercio estero"
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma
Telefono: 06 5208 2226 - 2439 - 2066
ultima modifica: lunedì 03 maggio 2021

Norme

Direttiva Europea 75/107/CEE - "Per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti misura"
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Direttiva Europea 75/324/CEE - "Per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol"
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Direttiva Europea 76/211/CEE - "Per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati"
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D.L. 3 luglio 1976, 451 - "Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva n. 75/107/CEE"
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Legge 19 agosto 1976, n. 614 - Conversione in legge D.L. n. 451/76
Legge 25 ottobre 1978, n. 690 - "Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati"
D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 - "Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE"
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D.M. 5 agosto 1976 - "Disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti-misura CEE"
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D.M. 27 febbraio 1979 - "Disposizioni in materia di preimballaggi CEE, disciplinati dalla L. 25 ottobre 1978, n. 690
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C.M. 19 settembre 1995, n. 71 - "Modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi disciplinati dal D.L. 3 luglio 1976, n. 451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614, e successive modificazioni; dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni
C.M. 17 aprile 1996, n. 43/551189 - "Modalità di controllo della produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali"
C.M. 21 novembre 1997, n. 110 - "Modalità di controllo della produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali"
D.M. 14 maggio 2001 - "Liberalizzazione delle gamme nominali"
OIML R79 (1197) - "Labeling requirements for prepackaged products"
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OIML R87 (2204) - "Quantity of product in prepackages"
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OIML E4 (2004) - "The statistical principles of the metrological survaillance of the net content of prepackages as laid down by the CEE 76/211 Directive"
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OIML R138 (2007) - "Vessels for commercial transactions"
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