Strumenti destinati alla misurazione, memorizzazione e visualizzazione di volumi d’acqua pulita, fredda o riscaldata ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera.
I contatori di acqua sono sottoposti a verifica secondo la seguente periodicità:
- contatori dell’acqua meccanici: entro 10 anni;
- contatori dell’acqua statici e venturimetrici; entro 13 anni.
Strumenti destinati ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che misurano il calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido di trasmissione di calore.
I contatori di calore sono sottoposti a verifica secondo la seguente periodicità:
- contatori di calore con portata Qp fino a 3 m³/h:
a. con sensore di flusso meccanico: entro 6 anni;
b. con sensore di flusso statico: entro 9 anni.
- contatori di calore con portata Qp superiore a 3 m³/h:
a. con sensore di flusso meccanico: entro 5 anni;
b. con sensore di flusso statico: entro 8 anni.
Le Camere di Commercio hanno l’obbligo della formazione e della messa a disposizione del pubblico dell’elenco dei Titolari dei contatori dell’acqua e dei contatori di calore.
Tale obbligo è previsto dal Regolamento recante i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, emanato con Decreto del 30 ottobre 2013, n. 155.
Il Titolare dei contatori dell’acqua e dei contatori di calore è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore o che, ad altro titolo, ne ha la responsabilità dell’attività di misura.
I Titolari dei contatori soggetti all'obbligo della verificazione periodica, ai sensi dell’art. 12 del citato Decreto, sono investiti dei seguenti obblighi:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente e all’Unioncamere la data di inizio e di fine dell’utilizzo del contatore e gli altri elementi previsti all’art. 13 del D.M. 30 ottobre 2013, n. 155, indicandone l’eventuale uso temporaneo;
b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell’allegato II del suddetto decreto;
c) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo o elemento di protezione;
d) curano l’integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l’applicazione al riparatore.
Contatore: strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso.
Convertitore: dispositivo installato su un contatore del gas che converte automaticamente la quantità di gas misurata in condizioni di conteggio in una quantità in condizioni di base.
Possono essere impiegati ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera.
I contatori del gas sono sottoposti a verifica periodica solo se caratterizzati da una portata massima superiore a 10 m³/h, con periodicità:
- entro 15 anni per contatori a pareti deformabili;
- entro 10 anni per contatori a turbina e a rotoidi;
- entro 5 anni per contatori di altre tecnologie.
I dispositivi di conversione del volume sono sottoposti a verifica periodica con la seguente periodicità:
- entro 4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo stesso;
- entro 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi, senza che sia necessario modificare le altre parti dello strumento.
Le Camere di Commercio hanno l’obbligo della formazione e della messa a disposizione del pubblico dell’elenco dei Titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione del volume. Tale obbligo è previsto dal Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, emanato con Decreto del 16 aprile 2012, n. 75.
Il Titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore e di detto dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità.
I Titolari dei contatori e dei dispositivi di conversione soggetti alla verifica periodica, ai sensi dell’art. 12 del suddetto Decreto, sono investiti dei seguenti obblighi:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti all'articolo 13, comma 2, del contatore del gas e del dispositivo di conversione, indicandone l'eventuale uso temporaneo;
b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori del gas e dei dispositivi di conversione, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che contiene almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II del suddetto Decreto;
c) mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
d) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.
L’elenco dei Titolari di contatori del gas e dei dispositivi di conversione è disponibile al seguente indirizzo:
http://eureka.infocamere.it/eurk/public/elencoPubblicoTitolariGas.html?provincia=RM
(file zip contenente uno o più file in formato csv).
L’elenco comprende gli strumenti ubicati nel territorio dell’Ente Camerale, compresi quelli con data fine utilizzo. Sono invece esclusi gli strumenti in dotazione a Titolari che risultano cessati.
Dispositivi destinati ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che misurano, memorizzano e visualizzano l’energia elettrica attiva consumata in un circuito. A seconda della tecnica di misurazione applicata, possono essere usati in combinazione con trasformatori esterni.
I contatori dell’energia elettrica attiva sono sottoposti a verifica secondo la seguente periodicità:
- contatori elettromeccanici: 18 anni;
- contatori statici:
- bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V) di classe di precisione A, B o C: 15 anni;
- media e alta tensione (MT - AT > 1000V) : 10 anni.
Le Camere di Commercio hanno l’obbligo della formazione e della messa a disposizione del pubblico dell’elenco dei Titolari dei contatori, consultabile da chi ne ha titolo. Tale obbligo è previsto dal Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, emanato con Decreto del 24 marzo 2015, n. 60.
Il Titolare del contatore dell’energia elettrica è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore o che, ad altro titolo, ne ha la responsabilità dell’attività di misura.
I Titolari dei contatori soggetti all'obbligo della verificazione periodica, ai sensi dell’art. 12 del citato Decreto, sono investiti dei seguenti obblighi:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente e all’Unioncamere la data di inizio e di fine dell’utilizzo del contatore e gli altri elementi previsti all’art. 13 comma 2, del D.M. 24 marzo 2015, n. 60, indicandone l’eventuale uso temporaneo;
b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell’allegato II del citato decreto;
c) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo o elemento di protezione;
d) curano l’integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l’applicazione al riparatore.