Decreto 21 aprile 2017 n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea".
Obblighi dei titolari degli strumenti di misura
Il Decreto 21 aprile 2017 n. 93, entrato in vigore il 18 settembre 2017, ha apportato significative modifiche alla normativa nel settore della metrologia legale, in materia di controlli e di vigilanza degli strumenti di misura. Il Decreto, tra gli altri, definisce gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura tenuti alla verificazione periodica, i quali devono:
- comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio territorialmente competente la data di inizio dell’utilizzo dello strumento nonché quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi indicati all’art. 9, comma 2
- mantenere l’integrità del contrassegno apposto in seguito alla verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico o elemento di protezione
- curare l’integrità dei sigilli provvisori apposti dal riparatore
- conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
- richiedere una nuova verificazione periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico
- indipendentemente da un ordine di aggiustamento, il titolare di uno strumento riparato qualora a seguito della riparazione siano stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico deve richiedere una nuova verificazione periodica entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione; dopo la riparazione, gli strumenti possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori per un massimo di 10 giorni, e successivamente ad una nuova richiesta di verificazione periodica fino all’esecuzione della verificazione stessa.
Periodicità della verificazione degli strumenti di misura in servizio (Allegato IV D.M. 93 del 21 aprile 2017)
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico: 3 anni
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico:
- Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno
- Altre tipologie di strumenti: 2 anni
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua: 2 anni
- Misuratori massici di gas metano per autotrazione: 2 anni
- Misure di capacità: 4 anni
- Pesi: 4 anni
- Contatori dell’acqua:
- Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni
- Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni
- Contatori del gas:
- A pareti deformabili: 16 anni
- A turbina e rotoidi: 10 anni
- Altre tecnologie: 8 anni
- Dispositivi di conversione del volume:
- Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni
- Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni
- Approvati insieme ai contatori: 8 anni
- Contatori di energia elettrica attiva:
- Elettromeccanici: 18 anni
- Statici bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C: 15 anni
- Statici media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni
- Contatori di calore:
- Portata Qp fino a 3 m³/h con sensore di flusso meccanico: 6 anni
- Portata Qp fino a 3 m³/h con sensore di flusso statico: 9 anni
- Portata Qp superiore a 3 m³/h con sensore di flusso meccanico: 5 anni
- Portata Qp superiore a 3 m³/h con sensore di flusso statico: 8 anni
- Indicatori di livello: 2 anni
- Tassametri: 2 anni
- Strumenti di misura della dimensione: 3 anni
- Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati: 3 anni
Il titolare degli strumenti di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
Verifica prima/collaudo di posa in opera dei misuratori di Gas Naturale Compresso.
Gli importi da versare sono riportati nella sottostante tabella.
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FREQUENZA |
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AL 1° SOPRALLUOGO |
AL 2° O SUCCESSIVO SOPRALLUOGO |
DIMENSIONE DELL'IMPIANTO (espresso in numero di strumenti complessivamente presenti) |
TARIFFA i.v.a. compresa |
TARIFFA i.v.a. compresa |
Inferiori a 6 |
€ 122,00 |
€ 42,70 |
Compreso tra 6 e 12 |
€ 164,70 |
€ 42,70 |
Compreso tra 13 e 18 |
€ 445,30 |
€ 42,70 |
Superiore a 18 |
€ 677,10 |
€ 36,60 |
Autostradali |
€ 1.250,50 |
Modalità di pagamento
Da lunedì 1 marzo 2021 entra in vigore l’obbligatorietà per le Pubbliche Amministrazioni di adesione al sistema di pagamento pagoPA.
Il nuovo sistema di pagamenti online sostituisce i versamenti su conto corrente bancario e postale, che non saranno più accettati a partire da tale data.
Per effettuare il pagamento sul sito selezionare la voce " Metrico" e nella causale inserire la motivazione “collaudo strumenti nazionali" aggiungendo il luogo di ubicazione dell’impianto.