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Disposizioni particolari per l'Egitto

La legge doganale egiziana n. 207 del 12 novembre 2020 ha istituito il sistema "ACI - Advanced Cargo Information", volto alla dematerializzazione delle procedure doganali ed alla facilitazione degli scambi commerciali.

Il sistema ACI prevede, obbligatoriamente dal 1 ottobre 2021, che l'importatore fornisca una pre-dichiarazione relativa alla spedizione (ACID - Advanced Cargo Information Declaration), inizialmente solo per le merci in ingresso attraverso i porti marittimi.

Dal 1 gennaio 2026 il sistema Advance Cargo Information (ACI) è diventato obbligatorio anche per le spedizioni aeree, per le quali saranno introdotte le polizze di carico elettroniche al posto di quelle cartacee.

Tutti i dati e i documenti, relativi all'operazione di esportazione, devono essere trasmessi, in modalità elettronica tramite la piattaforma Cargo X, alle Autorità egiziane, almeno 48 ore prima della partenza del carico dal Paese esportatore.

I dati richiesti sono essenzialmente i seguenti:

  • denominazione/ragione sociale;
  • tipologia di esportatore (società, affiliato o altro);
  • indirizzo completo e indirizzo di posta elettronica dell'esportatore;
  • numero di registrazione come esportatore autorizzato;
  • partita IVA dell'importatore;
  • codice del porto di esportazione;
  • dati del carico;
  • dati di fatturazione;
  • codice HS;
  • quantità/peso delle merci.

Una volta che l'importatore avrà caricato tutti i dati richiesti nel sito dello ""sportello unico nazionale per l'agevolazione del commercio estero egiziano - nafeza", l'importatore stesso e la Banca riceveranno il numero ACID via e-mail.

Si ribadisce che il codice ACID deve apparire sulla polizza di carico e sulla fattura commerciale, in caso contrario, la merce non potrà essere sdoganata e verrà respinta al mittente. Tali documenti devono, inoltre, riportare il numero di partita IVA dell’importazione e quello di registrazione dell’esportatore nel proprio Paese e dovranno essere presentati alle autorità doganali del vettore.

Fanno eccezione i casi seguenti:

  • spedizioni espresse di colli singoli fino a 50 kg;
  • rimpatrio di salme;
  • restituzione di antichità oggetto di contrabbando;
  • oggetti personali spediti separatamente dal viaggiatore;
  • spedizioni in transito diretto.

Qualora fosse richiesto, tali informazioni possono essere riportate nel Certificato di Origine nella casella 5 "osservazioni".

Infine, gli esportatori sono invitati ad apporre un "codice GS1" sulle scatole e sugli imballaggi dei prodotti importati. Si tratta di un codice a barre di 14 cifre per garantire la tracciabilità e l'identificazione delle merci. Il sistema GS1 interagisce direttamente con il sistema ACI. Qualora non sia possibile l'utilizzo del codice GS1, l'esportatore ha comunque l'obbligo di specificare in fattura il prodotto e il numero del relativo lotto.

È possibile consultare la scheda export dell'Egitto sul portale Mercati a Confronto.

ultima modifica: giovedì 29 gennaio 2026