Sezione salto di blocchi

Si rende noto che, stante l'attuale crisi bellica, per il rilascio dei certificati di origine e visti per l'estero con destinazione finale Russia  e Bielorussia le imprese dovranno allegare, alla domanda presentata tramite piattaforma CERT'O, anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio  presente anche nel riquadro moduli.

 

Il certificato d'origine è un documento, rilasciato dalla C.C.I.A.A. su modello comunitario, che accompagna la merce in esportazione e che certifica ufficialmente l'origine dei prodotti. E' il documento ufficiale che attesta luogo di produzione o fabbricazione delle merci oppure il luogo in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale  in grado di modificare la forma o la destinazione d'uso del prodotto finito. 

L'utilizzo del certificato è limitato ai rapporti tra Unione Europea e Paesi extracomunitari e viene rilasciato quando non c'è un accordo tra i paesi per l'ottenimento di benefici daziari; in questo caso l'origine delle merci è definita non preferenziale ed il certificato identifica esattamente il luogo di produzione o in cui lo stesso ha subito l'ultima trasformazione sostanziale. Diversamente, se esistono accordi tra le parti viene definita origine preferenziale e viene attestata dalle autorità doganali.

Certificati on line

Il Certificato di origine può essere richiesto unicamente con modalità telematica tramite applicazione "Cert'O". L'impresa dovrà preliminarmente abilitarsi alla modalità Stampa in azienda che è la procedura ordinaria ( vedi pagina Certificati di origine e Visti-Stampa in azienda).
L'accesso al servizio online avviene attraverso la registrazione sul portale www.registroimprese.it, selezionando dal menù in alto (nell'header) la voce SPORTELLO PRATICHE e poi ALTRI ADEMPIMENTI CAMERALI.
Dal mese di settembre 2025 è disponibile la  nuova piattaforma Commercio estero realizzata da Infocamere per supportare le imprese nella gestione delle pratiche relative ai certificati di origine e visti per estero.
La nuova piattaforma è accessibile all'indirizzo: https://commercioestero.camcom.it  attraverso l'uso di un utenza Telemaco attiva; se ne consiglia l'utilizzo in quanto a breve sostituirà del tutto la vecchia versione. 
  
Sulla base dell'istanza telematica la Camera effettua l'istruttoria e produce il Certificato.

In evidenza

  • Il modello base della pratica CERT'O, contenente tutti i campi del certificato di origine oltre alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio concernenti l'origine delle merci va firmato digitalmente in via esclusiva dal legale rappresentante dell'impresa.
  • L'eventuale delega, che può essere attribuita a intermediari, serve esclusivamente per l'inoltro della pratica.
  • I documenti e le fatture allegate alla pratica telematica  devono essere firmati digitalmente in formato Pades che evidenzia il soggetto firmatario del documento stesso.

Per problemi tecnici inerenti l'applicativo Cert'O contattare Infocamere: tel. 049 2015215 email: registroimprese@infocamere.it.

Terminata l'istruttoria l'ufficio invierà una pec contenente il certificato che dovrà essere stampato a cura dell'impresa. 

Documentazione a riprova dell'origine

L’origine Italiana o Unionale delle merci esportate viene dichiarata dal richiedente il certificato compilando gli appositi campi del modello base che rappresentano dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

  • campo 1: merci interamente prodotto o fabbricate in Italia o altro stato UE;
  • campo 2: merci ottenute a seguito di una trasformazione sostanziale.

Se la Camera ritiene necessario verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese, l’esportatore è tenuto a fornire ogni notizia o documentazione ulteriore utile a conoscere i processi di fabbricazione delle merci.

L’origine Extra Ue, deve essere sempre giustificata da prove documentali soddisfacenti quali:  

  • Fattura di acquisto dal produttore estero + bolletta doganale d’importazione;
  • Certificato di origine esteri (obbligatori nei casi di triangolazione internazionale quando la spedizione parte dal paese extra-ue per raggiungere un'altra destinazione extra-ue);
  • Certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti abilitati  se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine;
  • fattura di  acquisto da fornitore nazionale o unionale + dichiarazione di origine non preferenziale redatta sulla base del fac-simile messo a disposizione da questa Camera;
  • l’esibizione di etichettature “made in” accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente nella quale sia esplicitato che le stesse sono riconducibili alle merci in esportazione.

Il costo del certificato d'origine è pari a:

  • euro 5,00 per l’originale e ciascuna copia richiesta senza la legalizzazione di firma;
  • euro 8,00 per l’originale e ciascuna copia richiesta con la legalizzazione di firma (apposizione timbro ex Upica).

Va pagato tramite la procedura telematica Cert'O.

N.b.: per le imprese che operano con la modalità di stampa in azienda su Foglio bianco il costo è di euro 10,00 con addebito obbligatorio di 1 (una) copia. 

Triangolazioni commercialiNelle triangolazioni commerciali la merce, che si trova sul suolo italiano, è venduta ad un operatore estero e, su incarico di quest'ultimo, spedita ad altro cliente. In tale ipotesi nella casella 2 del formulario è possibile indicare:

  • solo l'intestatario della fattura (buyer);
  • entrambi gli indirizzi specificando come "buyer" il primo operatore che paga la fattura di vendita e come "final destination" il secondo cliente che riceve la merce ( soluzione da preferirsi)
  • l'indirizzo del primo operatore "buyer" e la dicitura "per ulteriore riesportazione", sostitutiva del secondo cliente;
  • la dicitura "all'ordine" seguita da "per ulteriore riesportazione".
  • Solo la destinazione finale

È necessario che entrambi gli indirizzi compaiano sempre sulla fattura di esportazione. 
Certificato di origine a posteriori (merce già presso il cliente estero)Se la merce è presso il cliente estero da più di un mese, il certificato di origine deve essere considerato a "posteriori".
Lo speditore deve inserire nel campo 5) del certificato la menzione "Certificato rilasciato a posteriori".
In questo caso è necessario allegare una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui:

a) si spieghi i motivi per cui è stato richiesto un certificato di origine a spedizione conclusa da più di un mese, allegando se del caso, una lettera di richiesta dell’acquirente/importatore straniero

b) si dichiari di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per quella stessa fattura di export.

Questa Camera non rilascerà comunque Certificati a fronte di fatture risalenti a più di due anni dalla richiesta. 
Certificato di origine proformaViene rilasciato a fronte di fatture proforma e può servire a titolo di esempio:

  • per aprire una lettera di credito in alcuni paesi;
  • come strumento di conoscenza delle condizioni di vendita applicate al cliente estero;
  • per spedire merce in sostituzione di altra già spedita in precedenza ma risultata poi difettosa (merce in garanzia);
  • per merci in esportazione temporanea  (solitamente per Paesi non aderenti alla Convenzione ATA).

Nella casella 5 "Osservazioni" deve essere inserita la dicitura "Certificato proforma".
Se il richiedente dovesse vendere tutta o parte della merce, esportata in temporanea, deve emettere regolare fattura definitiva e richiedere, a fronte di quest'ultima, il certificato di origine definitivo.

Nel caso in cui è già noto che si tratta di esportazione definitiva (es. campioni gratuiti, merce in garanzia) se il richiedente allega una dichiarazione che le merci non verranno reimportate, è possibile emettere già un certificato di origine definitivo.

Nel caso in cui il certificato sia richiesto per concludere un accordo commerciale o per la partecipazione a gare internazionali il certificato di origine deve sempre essere emesso come "Certificato proforma". 
Smarrimento del certificato di origine e richiesta del duplicatoIn caso di smarrimento, del certificato di origine, può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità di Polizia.
In materia di certificazione di origine non è ammessa la dichiarazione sostitutiva (art 49 D.P.R. 445/2000).

Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario di Certificato di Origine sul quale verrà apposta, nella casella 5, la dicitura "Duplicato del Certificato di Origine n. ...... rilasciato in data .....".

Non è ammesso il duplicato se viene richiesto sei mesi dopo il rilascio del certificato smarrito.

Annullamento o sostituzione di un certificato di origine già rilasciato
L'impresa deve inviare tramite CERT'O la richiesta di distruzione, specificando nel “Campo note” le motivazioni che inducono all’annullamento ed alla nuova emissione di un Certificato di Origine. 

Solo dopo la lavorazione della pratica di distruzione l'impresa potrà inviare la nuova pratica di richiesta certificato corretta.


Tale prassi deve essere ritenuta un'eccezione in quanto le informazioni contenute nel Certificato di Origine devono essere già note e corrette nel momento della richiesta.
Merci usateNel caso sia trascorso molto tempo tra la data di produzione o importazione e quella di esportazione, è difficile provare l'origine delle merci in quanto, in genere, non sono più disponibili i documenti che ne dimostrino l'origine.
In tal caso possono essere elementi probanti dell'origine:

  • le dichiarazioni del fabbricante o altro operatore commerciale;
  • pareri di esperti;
  • etichette apposte sulle merci stesse;
  • libretti di istruzione per l'uso.

Rappresentante fiscaleLe imprese, senza una stabile organizzazione in Italia, per l'espletamento delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel nostro paese, possono nominare un rappresentante fiscale che potrà richiedere il rilascio del certificato di origine per conto dell'impresa.
Per la compilazione della richiesta occorre:

  • inserire nella casella 1 "speditore" il nome dell'impresa seguita dalla dicitura "rappresentata fiscalmente da - nome del rappresentante fiscale - ";
  • presentare il talloncino di nomina rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, dal quale si evincano
    • azienda rappresentata fiscalmente
    • nome e partita IVA del rappresentante fiscale
  • allegare una delega per la richiesta del certificato di origine, su carta intestata dell'azienda rappresentata (la delega può avere durata massima di un anno);
  • allegare le fatture di acquisto in Italia e la fattura di vendita all'estero, nelle quali devono essere indicati sia l'intestazione dell'impresa rappresentata seguita dalla dicitura "rappresentata fiscalmente da", sia il numero di partita IVA del rappresentante fiscale.

Non è possibile rilasciare ai rappresentanti fiscali il certificato di origine per merce in transito o in deposito doganale.

Certificati di origine per paesi comunitariSe la merce venduta all'operatore comunitario viene  successivamente ceduta ad altro operatore extracomunitario, è possibile chiedere il certificato di origine purché nella casella 2 compaiano entrambi gli indirizzi, specificando come "buyer" l'operatore comunitario e come "final destination" il destinatario extracomunitario. È possibile evitare di inserire, sia nel certificato che nella fattura, l'indirizzo completo del destinatario finale usando in alternativa la dicitura "per ulteriore esportazione", specificando, però, il nome del paese extracomunitario.

 

Chi contattare per questo servizio?

Certificati di origine
Ufficio competente: Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche" - Struttura "Supporto alle Imprese e tenuta elenchi e ruoli"
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 19 - 00144 ROMA
ultima modifica: giovedì 08 gennaio 2026