Come noto dal 1 giugno 2022 questa Camera ha adottato come modalità ordinaria di richiesta dei Certificati di origine e dei visti per uso estero, la Stampa in azienda che consente la trasmissione “digitale” del certificato tramite PEC direttamente all’impresa. Tale modalità è attualmente consentita sia con utilizzo quale supporto dei formulari ministeriali, che con possibilità di stampare su foglio bianco.
Si evidenzia che il certificato è identificato dal suo codice C23XXXXXXXX, verificabile tramite il sito http://certificates.iccwbo.org della Federazione internazionale delle Camere di Commercio, ed anche nella banca dati nazionale https://co.camcom.infocamere.it.
Di conseguenza la sua validità non è correlata al tipo di supporto sul quale lo si va a stampare.
Infine a far data dal mese di aprile gli attuali formulari riportanti logo ICC non saranno più utilizzabili in quanto il logo verrà modificato e sarà stampabile direttamente dal sistema informatico in uso presso la Camera (CERT’O).
Tutto ciò premesso si comunica che dal 1 aprile 2023 l’unica modalità ammessa sarà la stampa in azienda su FOGLIO BIANCO.
SI INVITANO LE IMPRESE ATTUALMENTE ABILITATE PER IL SOLO USO DEL FORMULARIO AD INVIARE RICHIESTA DI ABILITAZIONE AL FOGLIO BIANCO ED ALLA RESTITUZIONE DELLE DOTAZIONI DI FORMULARI EVENTUALMENTE RESIDUE.
Aggiornamento sanzioni UE verso Federazione russa e bielorussa
Aprile
► http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1060
Marzo
► https://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1358&nh=1&daabstract=1058
Il panorama delle sanzioni verso la Federazione russa, come emerge dagli organi di stampa, cambia di giorno in giorno.
Tuttavia, le restrizioni riguardano prevalentemente alcune categorie merceologiche, già ricomprese nel Regolamento UE 833/2014 (beni a duplice uso e beni declinati nell'allegato II del regolamento) che con le disposizioni dell'UE degli ultimi giorni sono state ulteriormente implementate.
Inoltre, vige il Regolamento UE n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Per una panoramica di dettaglio delle sanzioni già in vigore prima della attuale crisi si rimanda ad un documento di sintesi dell'Agenzia ICE reperibile al link seguente:
Come noto, lo scorso 23 febbraio l'Unione europea ha adottato un pacchetto di ulteriori misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, tra le quali misure di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti designati.
Il testo degli atti normativi adottati, che modificano ed attuano il Regolamento UE n. 269/2014, è consultabile al seguente link del sito dell'Unione europea:
- Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/259)
Il 25 febbraio l'Unione europea, visto l'aggravarsi della situazione in Ucraina, ha adottato ulteriori misure restrittive, che modificano il Regolamento UE n. 833/2014 e ha ampliato l'elenco dei soggetti designati che figura nell'allegato I del Regolamento UE n. 269/2014.
Il testo degli atti normativi adottati, è consultabile ai seguenti link del sito dell'Unione europea:
- Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/328: fare riferimento all'allegato VI per i dettagli sulle merci coinvolte dalle restrizioni)
- Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2022/332)
Il 26 febbraio l'Unione europea ha adottato ulteriori misure restrittive, che modificano il Regolamento UE n. 833/2014, tra le quali il divieto di ogni operazione con la Banca centrale di Russia.
Il testo degli atti normativi adottati, è consultabile al seguente link del sito dell'Unione europea: Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/334)
Come previsto dalla normativa dell'Unione, le sanzioni riguardano specifiche categorie merceologiche, il settore finanziario e restrizioni destinate a specifiche persone fisiche e giuridiche e per alcune categorie di beni l'export deve essere autorizzato con specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente (MAECI per l'Italia).
Non vi è al momento (nuove sanzioni sono già in cantiere) un divieto generale sull'esportazione, né quindi di rilasciare certificati di origine, ma le imprese devono essere consapevoli che:
dovranno a monte verificare se i loro beni rientrano nelle categorie soggette a restrizione da parte dell'UE, ma anche da parte della stessa Federazione russa;
- attenzione particolare dovrà essere posta per i beni cosiddetti "a duplice uso"; per eventuali dubbi dovrà essere interpellata l'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) responsabile anche per il rilascio delle autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso e delle autorizzazioni, per il commercio, diretto e indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
- in caso di dubbio verificare con la suddetta Autorità se i propri prodotti rientrano tra quelli che necessitano di autorizzazione;
- verificare che i beni non siano destinati alle persone fisiche e giuridiche coinvolte dalle sanzioni;
- tenere in considerazione che le misure restrittive a livello finanziario (sempre più rigide) possono generare il blocco dei pagamenti bancari e quindi mettere a rischio il ricevimento dei pagamenti dai clienti.
Fonte: Unioncamere
Si segnala che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha costituito una Unità di crisi a sostegno delle imprese esportatrici verso i Paesi coinvolti dal conflitto e dalle conseguenti sanzioni.
In questo contesto è stata creata una casella di posta elettronica dedicata, alla quale le imprese possono indirizzare le proprie richieste di informazione. La notizia è al link seguente:
Si rende noto che, stante l'attuale crisi bellica, per il rilascio dei certificati di origine e visti per l'estero con destinazione finale Russia e Bielorussia le imprese dovranno allegare, alla domanda presentata tramite piattaforma CERT'O, anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presente anche nel riquadro moduli.
Il certificato d'origine è un documento, rilasciato dalla C.C.I.A.A. su modello comunitario, che accompagna la merce in esportazione e che certifica ufficialmente l'origine dei prodotti.
L'origine di un prodotto nella cui produzione siano intervenuti due o più paesi è in genere riscontrabile nel paese dove la merce ha subito l'ultima trasformazione rilevante.
Tale servizio è rivolto a tutti coloro, iscritti alla C.C.I.A.A. di Roma, che svolgono operazioni di esportazione verso i Paesi extra comunitari.
Certificati on line
Il Certificato di origine può essere richiesto unicamente con modalità telematica tramite applicazione "Cert'O". L'impresa dovrà preliminarmente abilitarsi alla modalità Stampa in azienda che è la procedura ordinaria ( vedi pagina Certificati di origine e Visti-Stampa in azienda).
L'accesso al servizio on line avviene attraverso la registrazione sul portale www.registroimprese.it
Sulla base dell'istanza telematica la Camera effettua l'istruttoria e produce il Certificato.
In evidenza
- Il modello base della pratica CERT'O, contenente tutti i campi del certificato di origine oltre alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio concernenti l'origine delle merci va firmato digitalmente in via esclusiva dal legale rappresentante dell'impresa.
- L'eventuale delega, che può essere attribuita a intermediari, serve esclusivamente per l'inoltro della pratica.
- I documenti e le fatture allegate alla pratica telematica devono essere firmati digitalmente in formato Pades che evidenzia il soggetto firmatario del documento stesso.
Per maggiori informazioni sulla modalità di richiesta telematica consultare il Manuale Utente ed il Materiale informativo.
Per problemi tecnici inerenti l'applicativo Cert'O contattare Infocamere: tel. 049/2015215 email: registroimprese@infocamere.it.
Terminata l'istruttoria l'ufficio invierà una pec contenente il certificato che dovrà essere stampato a cura dell'impresa Diritti di segreteria
Il costo del certificato d'origine è pari a:
- euro 5,00 per l’originale e ciascuna copia richiesta senza la legalizzazione di firma;
- euro 8,00 per l’originale e ciascuna copia richiesta con la legalizzazione di firma (apposizione timbro ex Upica)
e viene pagato tramite la procedura telematica Cert'O.
n.b.: per le imprese che operano con la modalità di stampa in azienda su Foglio bianco il costo è di euro 10,00 con addebito obbligatorio di 1 (una) copia.
Triangolazioni commercialiNelle triangolazioni commerciali la merce, che si trova sul suolo italiano, è venduta ad un operatore estero e, su incarico di quest'ultimo, spedita ad altro cliente. In tale ipotesi nella casella 2 del formulario è possibile indicare:
- solo l'intestatario della fattura (buyer);
- entrambi gli indirizzi specificando come "buyer" il primo operatore che paga la fattura di vendita e come "final destination" il secondo cliente che riceve la merce ( soluzione da preferirsi)
- l'indirizzo del primo operatore "buyer" e la dicitura "per ulteriore riesportazione", sostitutiva del secondo cliente;
- la dicitura "all'ordine" seguita da "per ulteriore riesportazione".
- Solo la destinazione finale
È necessario che entrambi gli indirizzi compaiano sempre sulla fattura di esportazione.
Certificato di origine a posteriori (merce già presso il cliente estero)Se la merce è presso il cliente estero da più di un mese, il certificato di origine deve essere considerato a "posteriori".
Lo speditore deve inserire nel campo 5) del certificato la menzione "Certificato rilasciato a posteriori".
In questo caso è necessario allegare una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui:
a) si spieghi i motivi per cui è stato richiesto un certificato di origine a spedizione conclusa da più di un mese, allegando se del caso, una lettera di richiesta dell’acquirente/importatore straniero
b) si dichiari di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per quella stessa fattura di export.
Questa Camera non rilascerà comunque Certificati a fronte di fatture risalenti a più di due anni dalla richiesta.
Certificato di origine proformaViene rilasciato a fronte di fatture proforma e può servire a titolo di esempio:
- per aprire una lettera di credito in alcuni paesi;
- come strumento di conoscenza delle condizioni di vendita applicate al cliente estero;
- per spedire merce in sostituzione di altra già spedita in precedenza ma risultata poi difettosa (merce in garanzia);
- per merci in esportazione temporanea (solitamente per Paesi non aderenti alla Convenzione ATA).
Nella casella 5 "Osservazioni" deve essere inserita la dicitura "Certificato proforma".
Se il richiedente dovesse vendere tutta o parte della merce, esportata in temporanea, deve emettere regolare fattura definitiva e richiedere, a fronte di quest'ultima, il certificato di origine definitivo.
Nel caso in cui è già noto che si tratta di esportazione definitiva (es. campioni gratuiti, merce in garanzia) se il richiedente allega una dichiarazione che le merci non verranno reimportate, è possibile emettere già un certificato di origine definitivo.
Nel caso in cui il certificato sia richiesto per concludere un accordo commerciale o per la partecipazione a gare internazionali il certificato di origine deve sempre essere emesso come "Certificato proforma".
Smarrimento del certificato di origine e richiesta del duplicatoIn caso di smarrimento, del certificato di origine, può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità di Polizia.
In materia di certificazione di origine non è ammessa la dichiarazione sostitutiva (art 49 D.P.R. 445/2000).
Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario di Certificato di Origine sul quale verrà apposta, nella casella 5, la dicitura "Duplicato del Certificato di Origine n. ...... rilasciato in data .....".
Non è ammesso il duplicato se viene richiesto sei mesi dopo il rilascio del certificato smarrito.
Annullamento o sostituzione di un certificato di origine già rilasciatoPer richiedere l'annullamento di un certificato di origine, l'impresa richiedente deve far consegnare (anche tramite corriere) alla Camera il certificato originale da annullare, insieme ad eventuali copie e documenti vistati, rilasciati con l'originale.
Preliminarmente dovrà inviare tramite Cert’O la richiesta di distruzione, specificando nel “Campo note” le motivazioni che inducono all’annullamento ed alla nuova emissione di un Certificato di Origine.
Dopo la consegna, l'impresa potrà inviare una nuova pratica di richiesta di Certificato di Origine.
Tale prassi deve essere ritenuta un'eccezione in quanto le informazioni contenute nel Certificato di Origine devono essere già note e corrette nel momento della richiesta.
Merci usateNel caso sia trascorso molto tempo tra la data di produzione o importazione e quella di esportazione, è difficile provare l'origine delle merci in quanto, in genere, non sono più disponibili i documenti che ne dimostrino l'origine.
In tal caso possono essere elementi probanti dell'origine:
- le dichiarazioni del fabbricante o altro operatore commerciale;
- pareri di esperti;
- etichette apposte sulle merci stesse;
- libretti di istruzione per l'uso.
Rappresentante fiscaleLe imprese, senza una stabile organizzazione in Italia, per l'espletamento delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel nostro paese, possono nominare un rappresentante fiscale che potrà richiedere il rilascio del certificato di origine per conto dell'impresa.
Per la compilazione della richiesta occorre:
- inserire nella casella 1 "speditore" il nome dell'impresa seguita dalla dicitura "rappresentata fiscalmente da - nome del rappresentante fiscale - ";
- presentare il talloncino di nomina rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, dal quale si evincano
- azienda rappresentata fiscalmente
- nome e partita IVA del rappresentante fiscale
- allegare una delega per la richiesta del certificato di origine, su carta intestata dell'azienda rappresentata (la delega può avere durata massima di un anno);
- allegare le fatture di acquisto in Italia e la fattura di vendita all'estero, nelle quali devono essere indicati sia l'intestazione dell'impresa rappresentata seguita dalla dicitura "rappresentata fiscalmente da", sia il numero di partita IVA del rappresentante fiscale.
Non è possibile rilasciare ai rappresentanti fiscali il certificato di origine per merce in transito o in deposito doganale.
Certificati di origine per paesi comunitariSe la merce venduta all'operatore comunitario viene successivamente ceduta ad altro operatore extracomunitario, è possibile chiedere il certificato di origine purché nella casella 2 compaiano entrambi gli indirizzi, specificando come "buyer" l'operatore comunitario e come "final destination" il destinatario extracomunitario. È possibile evitare di inserire, sia nel certificato che nella fattura, l'indirizzo completo del destinatario finale usando in alternativa la dicitura "per ulteriore esportazione", specificando, però, il nome del paese extracomunitario.