Sezione salto di blocchi

L'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro.

Il versamento del diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1 gennaio 2018 dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. 

Il versamento del diritto annuale per i soggetti di nuova iscrizione deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (in cassa automatica con la pratica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove era ubicata la sede legale al 1° gennaio 2018 o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

Versamenti F24

Il versamento del diritto annuale deve essere eseguito con il modello F24,compilando la sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Nel caso di errori di compilazione o di trasmissione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice tributo) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.

Scadenze

Il versamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, che per il 2018 è il 2 luglio, salvo il diverso termine previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e succ. modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con anno solare.

Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini si applica la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001.

I trenta giorni successivi al 2 luglio scadono il 1° agosto, termine che slitta al 20 agosto, come previsto dall'art. 3_quater del D.L. 16/2012 convertito dalla L. 44/2012.

Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

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Diritto Annuale
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ultima modifica: giovedì 16 luglio 2020