Sezione salto di blocchi

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011con le riduzioni percentuali dell'importo  da versare, previste dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, riduzione che per l’anno 2019 è pari al 50 per cento.

Il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 22 maggio 2017, pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2017, ha autorizzato l’aumento per il 2019 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa

Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella, contenente gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.

Importi in misura fissa
 
Tipologie di soggetti Importo dovuto Importo da versare
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 120,00 120,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani,coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 52,80 53,00
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 60,00 60,00
Società semplici non agricole 120,00 120,00
Società di cui al comma 2 dell'art.16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) 120,00 120,00
Soggetti iscritti soltanto al REA 18,00 18,00
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) 66,00 66,00

 

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato

Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2019. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009. L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella sottostante tabella, applicando di seguito la riduzione percentuale del 50% e la maggiorazione del 20%.

 

Fasce di fatturato e aliquote

Scaglioni di fatturato da euro a euro

Misure fisse e aliquote

da 0,00 a 100.000,00

 Euro 200,00 (Misura fissa)*

da 100.000,01 a 250.000,00

 Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00

da 250.000,01 a 500.000,00

 Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente  250.000,00

da 500.000,01 a 1.000.000,00

 Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00

da 1.000.000,01 a 10.000.000,00

 Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00

da 10.000.000,01 a 35.000.000,00

 Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00

da 35.000.000,01 a 50.000.000,00

 Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00

oltre 50.000.000,00

 Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro)**

* nel caso di imprese con fatturato da Euro 0 a Euro 100.000,00 e senza unità locali, l’importo da versare sarà quindi di Euro 120,00 (Euro 200,00 – 50% + 20%)

** per chi supera Euro 50.000.000,00 di fatturato, il tetto massimo passa da Euro 40.000,00 a Euro 24.000,00.

L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).

Soggetti che svolgono unicamente attività agricole

I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP 2019 al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati

Unità locali o sedi secondarie già iscritte al 1 gennaio 2019Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Per determinare il diritto annuale da versare le imprese dovranno sommare all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; dovranno poi arrotondare l’importo finale all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).

L’importo da versare, per ciascuna unità locale o sede secondaria, è pari al 20% del dovuto per la sede principale fino ad un massimo di Euro 200,00, a cui va applicata la riduzione del 50% e l'eventuale maggiorazione stabilita dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

La Camera di Commercio di Roma applica una maggiorazione pari al 20%.

I soggetti iscritti soltanto al REA, pur in presenza di unità locali, sono tenuti unicamente al versamento dell'importo fisso di Euro 18,00.

ultima modifica: martedì 28 luglio 2020