L'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro.
Il versamento del diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1 gennaio 2019 dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 o utilizzando la piattaforma PAGO PA, disponibile dal sito: http://dirittoannuale.camcom.it, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Il versamento del diritto annuale per i soggetti di nuova iscrizione deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (in cassa automatica con la pratica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.
Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove era ubicata la sede legale al 1° gennaio 2019 o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
Versamenti F24
Il versamento del diritto annuale deve essere eseguito con il modello F24,compilando la sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
Nel caso di errori di compilazione o di trasmissione del modello F24 (per es.: errata indicazione dell’anno di riferimento e/o del codice tributo) è possibile richiedere la correzione e l’attribuzione del versamento all’Ufficio del Diritto Annuale utilizzando il modello appositamente predisposto.
Scadenze
Il versamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, che per il 2019 è il 1 luglio, salvo il diverso termine previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e succ. modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con anno solare.
Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini si applica la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001.
I trenta giorni successivi al 1 luglio scadono il 31 luglio.
Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
Si comunica che l’articolo 12 quinquies comma 3 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58, ha previsto la proroga dei versamenti per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA).
La proroga indicata nel 30/09/2019, senza alcuna maggiorazione, riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadano dal 30/06/19 al 30/09/19 dei contribuenti che svolgono attività interessate dagli indici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9 bis della Legge 21 giugno 2017 n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA dal relativo decreto ministeriale di approvazione, a prescindere dalla reale applicazione, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità.
Rientrano nella proroga anche i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario, coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (Risoluzione 64/E dell’Agenzia delle Entrate).
Anche in questo caso è' possibile effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% nei successivi 30 giorni ovvero entro il 30 ottobre 2019.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2019 (posticipata al 1° luglio, primo giorno non festivo successivo alla scadenza), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.