(art. 2501bis, 2501ter, 2506bis c.c.)
TERMINE: nessuno
- codice atto: A16 (fusione), A17 (scissione)
- Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta da un amministratore, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
- progetto di fusione / scissione, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
- statuto della società risultante della fusione o scissione ovvero atto costitutivo se società di nuova costituzione, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
- relazione società di revisione relativa alla società obiettivo o della società acquirente (solo per le acquisizioni con indebitamento, c.d. leveraged buyout, la relazione non è dovuta quando nessuna delle società partecipanti alla fusione è assoggettata a revisione contabile obbligatoria), allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
- Eventuale autorizzazione:
- della Banca d’Italia prevista dall’art. 57 del DLgs 385/93, nel caso in cui all’operazione prendano parte delle banche
- della Banca d’Italia prevista dell’art. 49 del DLgs 58/98, nel caso in cui all’operazione prendano parte le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
- dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicuarazioni Private (ISVAP) prevista dall’art. 201 del DLgs 209/05, nel caso in cui all’operazione prendano parte imprese di assicurazione
- Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
- Imposta di bollo pari a Euro 65,00 (se la società è una società di capitali)
- Imposta di bollo pari a Euro 59,00 (se la società è una società di persone)
Deposito del progetto
Tutte le società partecipanti alla fusione / scissione sono tenute al deposito del relativo progetto presso l’ufficio registro imprese competente
Termini ridotti per fusioni di società con capitale sociale non rappresentato da azioni (art. 2505 quater)
Se alla fusione non partecipano società con capitale sociale rappresentato per azioni i termini di cui agli artt. 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.