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Fusione transfrontaliera – iscrizione dell’atto – se la società risultante dalla fusione è una società italiana

Data ultima modifica: 08/11/2011

(D.Lgs. 30/5/2008 n. 108, art. 14, co. 1)

TERMINE: 30 giorni data atto

  • codice atto: A16 (fusione)
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio o da un amministratore, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • atto di fusione nella forma di atto pubblico, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • attestazione di legittimità della fusione transfrontaliera, sottoscritta digitalmente dal notaio (art. 13 D.Lgs 108/2008)
  • certificati attestanti il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, sottoscritti digitalmente dal notaio
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00 (se la società è una società di capitali)

Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, l’atto di fusione è depositato ed iscritto nel Registro Imprese del luogo ove hanno sede tutte le società partecipanti.

La cancellazione delle altre società partecipanti alla fusione, dai rispettivi registri Imprese, avviene d’ufficio su segnalazione del Registro Imprese che ha iscritto l’atto di fusione

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