(art. 2556 c.c.)
TERMINE: 30 giorni data atto
Avvertenza
1) Il deposito va effettuato sulla stessa posizione ove è stato depositato l’originario contratto di affitto di azienda (anche se cessata)
2) Anche se l’atto di risoluzione ha per oggetto di più aziende o rami di azienda è sufficiente presentare un solo TA.
3) Il cedente e l’acquirente dovranno provvedere, ognuno presso il Registro imprese di appartenenza, alle eventuali modifiche relative all’attività
4) Se con il medesimo atto l’azienda viene ceduta o nuovamente affittata è necessario presentare un ulteriore modello TA per l’aggiornamento dei dati, in esenzione da diritti e bolli
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