Nomina sindaci effettuata con l’atto costitutivo

Data ultima modifica: 18/11/2011

(art. 2477, 2400 c.c.)

TERMINE: entro 30 giorni dalla data dell’atto di nomina

2477. (Controllo legale dei conti).

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati i limiti previsti dall'articolo 2435-bis del codice civile; in tale caso al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Avvertenza
Si ricorda che per la Camera di Commercio di Roma è necessaria la sottoscrizione della domanda da parte dei soggetti nominati in seno all’organo di controllo.

A) – Nel caso di comunicazione di nomina contestuale al deposito dell’atto costitutivo

  • codice atto: A08
  • utilizzare i modelli Intercalare P, come allegati del Modulo S1, per ogni componente (effettivo e supplente) dell’organo di controllo nominato.
    Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti, se non iscritti nel Registro, devono essere scelti tra gli iscritti nell’albo professionale degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche.
    Gli intercalari P (o il Modulo NOTE) devono riportare, per ciascun componente, gli estremi di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con l’indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale ovvero la qualifica di professore di ruolo (indicando l’università presso la quale viene svolta l’attività) in materie economiche e giuridiche ovvero gli estremi di iscrizione a uno degli albi professionali di cui al D.M. 320/2004 (Avvocati, Dottori Commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Consulenti del lavoro). Qualora al collegio sindacale sia affidato anche il controllo contabile tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

B) - Nel caso di comunicazione di nomina successivo al deposito dell’atto costitutivo

  • codice atto: A08
  • utilizzare i modelli Intercalare P per ogni soggetto nominato. La sottoscrizione di un componente dell’organo amministrativo (o del soggetto nominato) va apposta secondo le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
    Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti, se non iscritti nel Registro, devono essere scelti tra gli iscritti nell’albo professionale degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche.
    Gli intercalari P (o il Modulo NOTE) devono riportare, per ciascun componente, gli estremi di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con l’indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale ovvero la qualifica di professore di ruolo (indicando l’università presso la quale viene svolta l’attività) in materie economiche e giuridiche ovvero gli estremi di iscrizione a uno degli albi professionali di cui al D.M. 320/2004 (Avvocati, Dottori Commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Consulenti del lavoro). Qualora al collegio sindacale sia affidato anche il controllo contabile tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00

Indice Guida


© Camera di Commercio di Roma - qualunque utilizzo è vietato se non autorizzato dell'ente

Numero Verde 800.800.077 per informazioni: callcenter-cciaa-roma@infocamere.it

Versione 1.1

Valid XHTML 1.0 Strict