(artt. 2396 c.c.)
La nomina del direttore generale cui sono affidati unicamente compiti di gestione interna non è iscrivibile al registro imprese.
È invece iscrivibile il direttore generale munito di poteri di rappresentanza, a fronte del deposito dell’atto di nomina, per le finalità di opponibilità ai terzi dei limiti in esso contenuti.
TERMINE: nessuno
Avvertenza
Per i registri imprese di Treviso, Udine, Latina, Rovigo, Roma e Trento, l’atto di nomina del direttore generale, se soggetto non appartenente al consiglio di amministrazione, mediante il quale sono conferiti poteri di rappresentanza, deve essere depositato nella forma della procura notarile ai sensi dell’art. 2206 c.c..
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