Organo Amministrativo – nomina del direttore generale

Data ultima modifica: 16/12/2011

(artt. 2396 c.c.)

La nomina del direttore generale cui sono affidati unicamente compiti di gestione interna non è iscrivibile al registro imprese.

È invece iscrivibile il direttore generale munito di poteri di rappresentanza, a fronte del deposito dell’atto di nomina, per le finalità di opponibilità ai terzi dei limiti in esso contenuti.

TERMINE: nessuno

  • codice atto: A06
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta da un amministratore o dal direttore generale nominato con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • atto di nomina, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • Intercalare P per ciascun soggetto nominato. Il Modulo serve unicamente all’indicazione dei dati anagrafici, delle cariche e degli eventuali poteri (i poteri vanno trascritti integralmente sul Modulo).
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00

Avvertenza
Per i registri imprese di Treviso, Udine, Latina, Rovigo, Roma e Trento, l’atto di nomina del direttore generale, se soggetto non appartenente al consiglio di amministrazione, mediante il quale sono conferiti poteri di rappresentanza, deve essere depositato nella forma della procura notarile ai sensi dell’art. 2206 c.c..

Indice Guida


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