Sezione salto di blocchi

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha stabilito significative novità in materia di riscossione coattiva. Nello specifico ha previsto lo Stralcio dei ruoli di importo residuo fino a mille Euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1, commi 227 e 228) e la Definizione agevolata dei carichi affidati al suddetto Agente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 231).

In ordine allo Stralcio è stata data facoltà agli Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali e, quindi, alle Camere di commercio di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 adottando ai sensi dell'art. 1, commi 229 della medesima Legge, un provvedimento di non adesione.

La Camera di Commercio di Roma, con Delibera della Giunta n. 22 del 30/01/2023 ha deciso di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo Stralcio dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Si rammenta che alle imprese è consentito, comunque, di raggiungere lo stesso obiettivo tramite l’adesione alla Definizione agevolata prevista all’art. 1, comma 231 delle Legge 197/2022. La norma permette di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate al medesimo Agente a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di aggio, versando, invece, quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e notificazione delle cartelle di pagamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio ai sensi della legge n. 689/1981 e s.m.i, la Definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni ed il modello per l’adesione alla Definizione agevolata che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/.

Il Diritto Annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare ogni anno a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale.

Soggetti tenuti al pagamentoSono tenuti al pagamento del diritto annuale tutte le imprese e i soggetti che, al 1° Gennaio di ogni anno, risultano iscritti o annotati nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), nonché le imprese e i soggetti che si iscrivono nel corso dell’anno di riferimento.

Poiché il presupposto del diritto è l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A., sono soggetti al versamento del diritto annuale anche:

  • le società in liquidazione;
  • le imprese e i soggetti che, pur avendo cessato l'attività, non hanno richiesto la cancellazione dal Registro o dal R.E.A..

Le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria sono tenute al pagamento.

Il diritto annuale è dovuto per anno solare e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno, pertanto, è dovuto interamente da chi risulta iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. anche solo per un giorno dell'anno di riferimento.

In caso di trasferimento nel corso dell’anno della sede legale in un’altra provincia, l'impresa o il soggetto R.E.A. sono tenuti ad effettuare il pagamento del diritto annuale esclusivamente a favore della Camera di Commercio nella cui provincia avevano sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Soggetti che svolgono unicamente attività agricole

In relazione alla Risoluzione 93/E del 18/07/2017, sulle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017, i soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.

Sedi secondarie e unità localiQualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le seguenti modalità:

  • nel caso in cui le sedi secondarie e/o unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla Camera di Commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;
  • ove le sedi secondarie e/o unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio;
  • le imprese con sede legale all’estero dovranno pagare il diritto a ciascuna Camera di Commercio di competenza per ogni unità locale o sede secondaria iscritta.

I soggetti iscritti esclusivamente al REA (le associazioni, gli enti, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi, ecc.) non sono tenuti al pagamento del diritto annuale per eventuali unità locali.

Soggetti non tenuti al pagamentoNon sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell’art.4 del D.M. n. 359/2001:

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ad esclusione dei casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio d’impresa. Viceversa le imprese soggette alle altre procedure concorsuali sono escluse dall’esonero. Anche le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento;
     
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre e che abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
     
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
     
  • le società cooperative per le quali sia stato disposto dall'autorità governativa lo scioglimento d'ufficio, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c., entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
     
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, per un massimo di 5 anni. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge (vedi art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012).

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ultima modifica: martedì 28 luglio 2020