Il diritto annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese alla data del 1° Gennaio deve versare a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale.
Chi deve pagare il diritto annuale:
- ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell'anno di riferimento,
- le società che risultano in liquidazione
- le imprese che, pur avendo cessato l'attività, non hanno effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Sedi secondarie e unità locali:
Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:
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nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla stessa Camera di Commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;
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ove le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno ed è dovuto interamente da chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell'anno di riferimento.
In caso di trasferimento della sede legale da una provincia all'altra, l'impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
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Le imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa a partire dall’anno successivo a quello di adozione del provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
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Le imprese individuali con attività cessata entro il 31/12 e che abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
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Le società ed altri enti collettivi con bilancio finale di liquidazione approvato entro il 31/12 , purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
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Le cooperative nei confronti delle quali l'autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (art.2544 c.c.) , dall’anno successivo a quello in cui il provvedimento è stato adottato;
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I soggetti iscritti solo al REA- Repertorio Economico Amministrativo (Associazioni, Fondazioni, enti morali etc.).
Modi e termini per il pagamento
Il versamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, esclusivamente con lo stesso modello utilizzato per le imposte sui redditi (modello F24) , entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, come modificato dall'art. 2 del D.L. 63/2002, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare).
Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi al suddetto termine si applica, in ogni caso, la maggiorazione dello 0,40%.
E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.
Dal 1° gennaio 2007 per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalità riportate dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
Importi del diritto annuale
Gli importi dovuti variano in relazione alla sezione del Registro Imprese presso la quale è iscritto il soggetto e in relazione all'anno di riferimento ( vedi importi diritto annuale).
In particolare per l'anno 2009 il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che per il 2009 è il 16/06/2009 (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, e successive modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare). Vedi Diritto annuale 2009