Sezione salto di blocchi

Ai sensi dell'articolo 1, delibera n. 3 del 13 luglio 2016 la domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, tramite il portale dell‘Albo, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso in cui le imprese dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.

L'impresa che si iscrive nella cat.6 deve:

Presentare apposita domanda secondo il modello di domanda contenuto nell'allegato A alla delibera n. 3 del 13 luglio 2016.

Allegare alla domanda:

  • Fotocopia di un documento di identità del titolare o del/dei legale/i rappresentante/i in corso di validità;
  • Attestazione del responsabile tecnico dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 120/2014 e alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014;
  • Copie fronte/retro delle carte di circolazione dei veicoli;
  • Qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa, copia dei titoli attestanti la disponibilità esclusiva degli stessi;
  • Copia della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n.1072/2009 o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci;
  • Documentazione di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014 (volume d’affari, capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci o idonei affidamenti bancari, rilasciati da imprese autorizzate all’esercizio del credito, secondo lo schema di cui all'allegato “C” della delibera n. 3 del 13 luglio 2016);
  • Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria.

L’impresa stabilita all’estero deve allegare all’istanza la seguente ulteriore documentazione:

  • Certificazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), del DM 120/2014 rilasciata dall’autorità competente attestante i dati anagrafici, sede, legali rappresentati, compagine sociale ed attività svolta dall’impresa (compreso il CF, se disponibile, o il codice VAT) e la sussistenza dell’eventuale stato di liquidazione, di procedure concorsuali o altra situazione equivalente a carico dell’impresa;
  • Documentazione attestante che ciascun legale rappresentante non sia in stato di interdizione, inabilitazione o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • Documentazione attestante la regolarità dell’impresa con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello stato di residenza;
  • Documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo a ciascun legale rappresentante.

Il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti per l'iscrizione deve essere dimostrato dall'impresa attraverso la presentazione della documentazione richiamata, prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Sezione procede a verificare la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 della delibera n. 3 del 13 luglio 2016 attestate dall'impresa e ad emettere il provvedimento di iscrizione. La mancata produzione della suddetta documentazione è considerata equivalente al mancato possesso delle condizioni e dei requisiti attestati con la domanda. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e requisiti attestati, dispone la cancellazione dall'Albo.

ultima modifica: mercoledì 18 novembre 2020