Categoria trasporto di rifiuti
Devono iscriversi all'Albo nelle categorie del trasporto le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che eccedano la quantità di Kg. 30 o l. 30 al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti (...) (art. 216 del D. Lgs. 152/2006).
L'Albo è suddiviso in categorie, che, a loro volta sono suddivise in classi:
- cat. 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- cat. 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
- cat. 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
L'iscrizione alle categorie 1, 4, 5 va rinnovata ogni cinque anni.
L'iscrizione alle categorie 2 e 3 non è più prevista dall'art. 212 del D.Lgs 152/06, come modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 205/2010.
Per le sole iscrizioni alla cat. 1 "rifiuti pericolosi" e alla cat. 5, l'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato, che deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo, a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa. Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie sono determinati in relazione ai tipi di attività e alle diverse classi e sono disciplinati dal D.M. 8 ottobre 1996, così come modificato dal D.M. 23 aprile 1999.
Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare alle Sezioni Regionali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.
L'impresa deve comunicare le variazioni alla Sezione Regionale entro 30 giorni dal loro verificarsi, compilando il modulo di variazione.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la procedura disciplinare con sospensione dell'iscrizione.
Il responsabile tecnico deve redigere l'attestazione di idoneità tecnica dei mezzi da integrare, così come previsto dalla Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014.
Per integrare i trattori stradali occorre presentare il foglio notizie specifico contenuto nella Deliberazione n. 8 del 25 novembre 2014.
Le domande possono essere presentate solo in via telematica (vedi pagina dedicata Istruzioni Albo Gestori Ambientali Telematico)
Trasporto rifiuti:
La domanda di iscrizione va compilata sugli appositi modelli predisposti dal Comitato Nazionale e disponibili presso l'Ufficio Ambiente:
a) modello di iscrizione da presentare in bollo;
b) modello "RT" per accettazione di incarico del responsabile tecnico;
c) documentazione attestante la qualificazione professionale del responsabile tecnico (titolo di studio, titoli professionali, eventuale esperienza);
d) documentazione attestante la capacità finanziaria;
e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria;
f) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014;
g) copia conforme all'originale delle carte di circolazione dei veicoli;
h) documentazione attestante l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore ai sensi del Reg. CE 1071/2009 del Parlamento Europeo; nel caso di imprese ed enti la cui attività di trasporto non rientri nel campo di applicazione dello stesso regolamento, dimostrazione del possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa;
Per i trattori stradali occorre presentare il foglio notizie contenuto nella Deliberazione n. 8 del 25 novembre 2014.
Per ogni ulteriore informazione si può fare riferimento al sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali al seguente indirizzo web: http://www.albonazionalegestoriambientali.it
I soggetti che intendono iscriversi all' Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono: a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA); b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1; c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all'allegato 2; d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO; e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4. I soggetti già iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono dimostrare i requisiti definiti nelle lettere b), c), ed e). Garanzia finanziaria L' iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, per la categoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati. I soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie a condizione che l'attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione della classe d'iscrizione. |
Le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di Comuni o Consorzi di Comuni, devono iscriversi all'Albo sulla base di un'apposita comunicazione di inizio attività.
La comunicazione d'inizio di attività è effettuata dal Comune o da uno dei Comuni o dal Consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria (art. 16 DM 120/2014).
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MODULO N. 2 MODELLO DI NOMINA RESPONSABILE TECNICO
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