Il Comitato Nazionale con la Delibera del n. 2 dicembre 2010 ha ridefinito la disciplina ed i criteri di iscrizione all'Albo per l'attività di Intermediazione e di Commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi (Cat. 8), introducendo dei nuovi limiti allo svolgimento dell'attività professionale di intermediazione dei rifiuti senza detenzione svolta da aziende e professionisti.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali: http://www.albonazionalegestoriambientali.it.
Con la Delibera n. 2 del 19 gennaio 2011 è stato approvato lo schema del modello di domanda di iscrizione (allegato A) da presentare alla competente Sezione regionale o provinciale.
Ai sensi dell'articolo 212, comma 6, D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 205/2010, articolo 25, l'iscrizione che autorizza l'attività di commercio e di intermediazione dei rifiuti senza detenzione deve essere rinnovata ogni cinque anni.
Le domande possono essere presentate solo in via telematica (vedi pagina dedicata Istruzioni Albo Gestori Ambientali Telematico).
L'iscrizione è subordinata ai requisiti definiti negli allegati della Delibera n. 2 del 15 dicembre 2010:
- requisiti finanziari posseduti (Allegato B – Capacità finanziaria dell'impresa) , dimostrati da idonee referenze bancarie o da documenti che attestino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, decreto 28 aprile 1998, n. 406 (Allegato C);
- requisiti tecnici (Allegato A – dotazioni minime di personale): l'impresa dovrà dotarsi di personale, interno o esterno all'azienda, che possegga le competenze richieste per poter operare nella gestione dei rifiuti;
- all'idoneità tecnica e professionale del Responsabile tecnico (Allegato D ed E);
- inoltre, dalle considerazioni premesse all'articolato della stessa Delibera, si fa presente la necessità di limitare il numero delle imprese che possono essere assistite contemporaneamente da uno stesso responsabile tecnico in attesa della revisione delle competenze e responsabilità dello stesso, e all'articolo 2, comma 1, lettera d), viene definito il numero limite di incarichi per il responsabile tecnico 'esterno all'impresa' ad un massimo di 10 imprese iscritte all'Albo;
- alla presentazione delle garanzie finanziarie prestate a favore dello Stato secondo le modalità e gli importi previsti per l'attività di trasporto dei rifiuti di cui al DM 8/10/1996 e s.m.i..
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Moduli
MODULO N. 2 MODELLO DI NOMINA RESPONSABILE TECNICO
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