Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 che ha apportato modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) ed in particolare ha riscritto l'art. 212 che ridisciplina l'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
I soggetti obbligati ad iscriversi all'Albo Gestori Ambientali sono, in applicazione dell'art. 212 comma 8, i seguenti:
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità che non eccedano 30 Kg o 30 Litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.
I soggetti di cui sopra (art. 212, comma 8), si iscrivono all'Albo in base alla presentazione di una comunicazione, in bollo (Euro 14,62), da inviare alla Sezione regionale competente. La comunicazione stessa non è soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e non c'è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico e non sono sottoposti alle garanzie finanziarie.
Le imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a Euro 50,00. Per la Sezione Regionale del Lazio il versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 33764010 intestato a: "Albo Nazionale Gestori Ambientali - Diritto Annuale", causale: "conto proprio". In caso di prima iscrizione alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento del diritto annuale.
AGGIORNAMENTO PER LE IMPRESE ISCRITTE DAL 3 APRILE 2006 AL 14 APRILE 2008
Si precisa che le imprese che hanno presentato la domanda di aggiornamento dell'iscrizione all'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 entro il termine del 27 dicembre 2011 possono continuare ad operare fino alla notifica del provvedimento di aggiornamento o del provvedimento di rigetto della domanda di aggiornamento con conseguente cancellazione dall'Albo.
Le imprese che non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell'iscrizione entro il 27 dicembre 2011 sono cancellate d'ufficio con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato deliberato dal Comitato Nazionale.
Non sono prese in considerazione le domande di aggiornamento inviate oltre la data del 27 dicembre 2011 così come previsto dalla Circolare n. 1461 del 16 dicembre 2011.
Per ogni ulteriore informazione si può fare riferimento al sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali al seguente indirizzo web: www.albogestoririfiuti.it