Riferimento normativo: art. 2490 comma 6 del codice civile.
L’ultimo comma dell’articolo 2490 del Codice Civile dispone che qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d’esercizio in fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.
La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese può essere avviata solo per le società che si trovano nella fase di liquidazione.
La cancellazione è disposta con provvedimento dal Conservatore del Registro delle imprese.
Nuove modalità di avvio del procedimento di cancellazione ex art. 2490 c.c
Chi contattare per questo servizio?
Registro Imprese - Cancellazioni d'ufficio
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Diritto annuale"
Indirizzo e-mail: cancellazionidufficio@rm.camcom.it
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma
Telefono: 06 5208 24 00
ultima modifica:
giovedì 16 maggio 2024