Sezione salto di blocchi

È stato pubblicato all’Albo Camerale on line di questa Camera di Commercio l'avviso del Conservatore del Registro delle Imprese, relativo a n.64 provvedimenti di rifiuto, identificati dagli estremi indicati nell'elenco allegato all'avviso stesso, per i quali è stata riscontrata l’impossibilità di procedere alla notifica tramite posta elettronica certificata, per la rilevata mancanza o non validità del domicilio digitale dell’impresa.

La pubblicazione all’Albo Camerale on line ove rimarranno per il periodo dall’8/11/2024 al 25/11/2024, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Si rammenta che, avverso i provvedimenti di rifiuto, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi degli artt. 2189 c.c. e 11 commi 11 e 12 del D.P.R. n. 581/1995. Il ricorso va presentato entro 8 (otto) giorni decorrenti dal primo giorno successivo alla definizione della pubblicazione all’Albo Camerale on line che tiene luogo della notifica.

Si avvisa la gentile utenza che è possibile richiedere assistenza per eventuali criticità riscontrate in fase di regolarizzazione delle pratiche trasmesse o per complesse problematiche di natura giuridica inerenti a una istanza già presentata.

La richiesta di assistenza è riservata esclusivamente alle domande già trasmesse al Registro delle Imprese in modalità telematica che siano in corso di istruttoria.

La richiesta deve essere inoltrata ai seguenti indirizzi e-mail, differenziati per tipologia di adempimento pubblicitario:

Nella richiesta devono essere necessariamente indicati:

  • l’oggetto della richiesta: “ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI SOCIETARI”, seguito dal numero di protocollo e/o dal codice identificativo della pratica;
  • una breve descrizione della criticità/problematica riscontrata
  • il numero di iscrizione della società (NUMERO REA E CODICE FISCALE SOCIETARIO).

Si chiede altresì di indicare un recapito telefonico, specificando:

  • il nominativo del referente da contattare
  • la fascia oraria in cui si preferisce essere contattati (in ogni caso l’Ufficio potrà contattare la gentile utenza esclusivamente nella fascia 9:00-16:00).

N.B.  non saranno prese in considerazione richieste di assistenza prive degli elementi sopra indicati, in quanto trattasi di informazioni necessarie per velocizzare l’esame delle richieste e/o per approfondire le problematiche segnalate. Non saranno, altresì, prese in considerazione richieste di assistenza relative a adempimenti effettuati nel Repertorio Economico Amministrativo o nell’Albo delle imprese artigiane (relative, quindi, alle denunce presentate con i modelli S5, UL, I1, I2, R).

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Le costituzioni e le modificazioni statutarie delle startup innovative nella forma di s.r.l. con modello standard e sottoscrizioni digitali ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice dell'amministrazione digitale sono sospese a seguito delle recenti decisioni della Giustizia amministrativa. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica startup.roma@rm.camcom.it.

 

Le Società sono tenute a presentare le domande all’Ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico (art. 31 legge 340/2000, modificato dalla legge 448/2001)tramite la Comunicazione Unica.

A decorrere dal 20 Novembre 2017 la predisposizione e la trasmissione delle domande relative alle iscrizioni e al deposito degli atti societari nel Registro delle Imprese devono essere effettuate sulla base delle indicazioni contenute nella Guida nazionale interattiva agli adempimenti societari.

Atti da allegare alla domanda o denuncia telematica o su supporto informatico

Alle domande o denunce al Registro Imprese o REA devono essere allegati gli atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito. Tali atti si allegano all'istanza d'iscrizione e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese. L’utente può richiedere, successivamente all’iscrizione dell’atto, "copie integrali o parziali degli atti" inseriti nell’archivio ai sensi dell’art. 24 del DPR n.581/1995.
 
Nelle more della definizione delle specifiche XML, l'interessato dovrà allegare all'istanza presentata all’Ufficio del Registro delle Imprese un documento informatico in formato PDF/A (standard internazionale - ISO19005 - che consente l’archiviazione di documenti elettronici nel lungo periodo.
Lo standard attualmente riconosciuto e approvato è lo standard PDF/A-1) con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei. L’Unione delle Camere di Commercio, ha infatti precisato  con la Circolare n. 2991 del 24/02/2009,  che in attesa delle specifiche tecniche del formato XML, gli obbligati alla presentazione degli atti al Registro delle Imprese devono allegare alla domanda di iscrizione i documenti in formato PDF/A. Inoltre, tale formato deve essere richiesto solo per gli atti notarili e per gli altri documenti che possono essere considerati come atti. Quindi, tale formato non è necessario per i documenti giustificativi o a comprova presentati in copia né per i documenti relativi al R.E.A.

Le informazioni sulla predisposizione dei documenti elettronici in formato PDF/A sono disponibili sul sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche o sul sito webtelemaco.infocamere.it . Sullo stesso sito web nella sezione Software – Strumenti è disponibile il servizio per la verifica di conformità alle specifiche PDF/A di un documento. La verifica effettuata è analoga a quella eseguita dall'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
Per ulteriori informazioni sul formato elettronico da utilizzare per la presentazione degli Atti diversi dal Bilancio consultare la scheda informativa.

Gli atti devono essere contenuti in un file sottoscritto digitalmente dai soggetti obbligati, come di seguito specificato.

Atti pubblici

Va allegato alla pratica un file contenente l’atto pubblico sottoscritto digitalmente, utilizzando il dispositivo di firma digitale, dal notaio con l’osservanza delle forme e delle modalità richieste dalla legislazione vigente per la presentazione alla pubblica amministrazione di istanze trasmesse per via telematica o comunque redatte su supporto informatico. Le copie informatiche predisposte dai notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. In particolare dette copie informatiche dovranno essere autenticate dal notaio ai sensi degli artt. 2714 e 2715 cod. civ., con apposizione della seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: "Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese"

Scritture private autenticate

Per quanto riguarda le scritture private autenticate, valgono le medesime regole previste per gli atti pubblici, per cui in forza dell’art. 31 della legge 340/2000, il notaio è legittimato a presentare le relative domande di iscrizione, ivi compresa la cancellazione a seguito dello scioglimento senza messa in liquidazione.

Verbali e decisioni soggetti a iscrizione o deposito, progetti di fusione/scissione, bilanci di esercizio, bilanci finali di liquidazione e situazioni patrimoniali di consorzi

Va allegato alla pratica un file contenente il documento sottoscritto digitalmente, utilizzando il dispositivo di firma digitale, dal soggetto obbligato/legittimato con l’osservanza delle forme e delle modalità richieste dalla legislazione vigente per la presentazione alla pubblica amministrazione di istanze trasmesse per via telematica o comunque redatte su supporto informatico. Nello stesso documento, vi dovrà essere la dichiarazione di conformità all’originale: "Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo trascritto sul relativo libro sociale della società, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese" oppure "Il sottoscritto (cognome e nome) dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società".

Provvedimenti giudiziari e atti rilasciati da altre autorità (es. certificato di morte, certificato di iscrizione della società estera, ecc.)

Va allegato alla domanda un file contenente il documento (scannerizzato) sottoscritto digitalmente, utilizzando il dispositivo di firma digitale, dal soggetto obbligato/legittimato con l’osservanza delle forme e delle modalità richieste dalla legislazione vigente per la presentazione alla pubblica amministrazione di istanze trasmesse per via telematica o comunque redatte su supporto informatico.
Nello stesso documento vi dovrà essere la dichiarazione di conformità all’originale: "Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese" .

 
Informazioni su pratiche sospeseInoltrare messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail:

Accesso ai documenti amministrativi e rilascio copia della domanda/atti presentati al Registro delle Imprese (per i soggetti societari e collettivi) e NON iscritti

Per la richiesta di estrazione delle domande/atti relativi alle istanze presentate al Registro delle Imprese (per i soggetti societari/collettivi) in sede di accesso ai documenti amministrativi relative alle istanze proposte ma NON iscritte (istanze sospese o rifiutate/rigettate), è dovuto un diritto di segreteria di euro 6,00.

Modalità di pagamento

Quanto dovuto dovrà essere versato, come previsto dal D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale convertito in L.120/2020), esclusivamente attraverso il sistema PagoPa.
Si invita, pertanto, relativamente alle domande rivolte al Registro delle Imprese per soggetti societari, a contattare l'ufficio all'indirizzo e-mail: attisocietari@rm.camcom.it, per dettagli e puntuali indicazioni a riguardo. 
Per il rilascio di copia atti/domande iscritte nel Registro delle Imprese si rimanda all'apposita sezione del sito Rilascio copie e atti depositati.

Chi contattare per questo servizio?

Registro Imprese - Atti societari
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Società"
Indirizzo e-mail: attisocietari@rm.camcom.it
Note:

Le pratiche relative alle società devono essere presentate per via telematica.

Per ottenere assistenza specialistica nella compilazione e predisposizione delle istanze telematiche (escluse le pratiche sospese), contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Per la presentazione delle pratiche su supporto informatico gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento (dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 15.00).  
L'appuntamento può essere fissato telefonicamente contattando il numero: 06 5208 23 39 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.
 

Startup e PMI innovativeIndirizzo Email: startup.roma@rm.camcom.it
Telefono:
06 5208 20 91  dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00

 

ultima modifica: martedì 15 novembre 2022

Norme

Circ. MSE 3645/C - Iscrizione nel R.I. indirizzo PEC società
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