Dal 19 dicembre 2024 la Camera di Commercio di Roma ha messo a disposizione dei propri utenti la piattaforma “S.A.R.I. Supporto Specialistico Registro Imprese”.
Un nuovo strumento di consultazione e informazione on line sui principali adempimenti pubblicitari e la predisposizione delle pratiche telematiche nei confronti del Registro delle Imprese e delle altre Pubbliche Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica.
Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1851/2024, pubblicata in data 17 maggio 2024, ha disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6837/2024.
Pertanto, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni del Registro dei titolari effettivi e le relative richieste di accesso, nonché l’accreditamento da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela.
Dal 10 ottobre 2023 è operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva: il Registro dei titolari effettivi. L’operatività del Registro dei titolari effettivi è stata disposta con provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.236 del 09-10-2023.
Si tratta di uno strumento volto alla trasparenza e conoscibilità dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, al fine di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In accordo con quanto stabilito dall’art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e dal Decreto ministeriale 11.3.2022 n. 55, i soggetti di seguito indicati, sono tenuti a comunicare il Titolare effettivo (e le successive variazioni) all’interno di un’apposita sezione del Registro delle imprese:
- le imprese dotate di personalità giuridica (anche se costituite in forma consortile): le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative;
- le persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.
La comunicazione del titolare effettivo deve essere resa dai soggetti obbligati, previsti dalle disposizioni normative, tenuti a rendere i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000). La comunicazione dovrà essere effettuata mediante compilazione e sottoscrizione digitale dell’apposito modulo digitale TE (approvato con decreto ministeriale del 12 aprile 2023), e successivo invio al Registro delle Imprese mediante Comunicazione Unica.
Non sarà possibile, pertanto, conferire l’incarico alla sottoscrizione della comunicazione della titolarità effettiva ad un notaio o intermediario, che potranno comunque provvedere alla spedizione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato.
I soggetti che devono sottoscrivere digitalmente la Comunicazione, specificamente individuati dalla normativa, sono:
- per le imprese dotate di personalità giuridica: legale rappresentante o uno degli amministratori;
- per le persone giuridiche private: il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione;
- per i trust e gli istituti giuridici affini: il fiduciario.
Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere presentate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ha attestato l’operatività del Registro dei titolari effettivi.
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente alla data del decreto del MIMIT, attestante l'operatività del Registro dei titolari effettivi, dovranno provvedere alla relativa comunicazione entro trenta giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.
I trust e gli istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvederanno alla suddetta comunicazione entro trenta giorni dalla loro costituzione.