Sezione salto di blocchi

Con le sentenze pubblicate il 9 aprile 2024, il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati per l’annullamento del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, con cui è stata disposta l‘operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché per l’annullamento degli altri decreti ministeriali recanti disposizioni in materia di titolarità effettiva, ad esso collegati.

Riprende, pertanto, l’operatività del registro dei titolari effettivi, precedentemente sospesa dal TAR del Lazio con ordinanze del 7 dicembre 2023, per tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con Ordinanza n. 8129 del 11 dicembre 2023, ha sospeso, in via cautelare,  l’efficacia del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023- “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, che aveva previsto l’obbligo per le società di capitali, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini al trust, di trasmettere al Registro delle Imprese i dati dei Titolari effettivi entro il termine ultimo del giorno 11 dicembre 2023 (60 gg dalla pubblicazione del Decreto stesso)."

 

Dal 10 ottobre 2023 è operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva: il Registro dei titolari effettivi. L’operatività del Registro dei titolari effettivi è stata disposta con provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.236 del 09-10-2023.

Si tratta di uno strumento volto alla trasparenza e conoscibilità dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, al fine di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto stabilito dall’art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e dal Decreto ministeriale 11.3.2022 n. 55, i soggetti di seguito indicati, sono tenuti a comunicare il Titolare effettivo (e le successive variazioni) all’interno di un’apposita sezione del Registro delle imprese:

  • le imprese dotate di personalità giuridica (anche se costituite in forma consortile): le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative;
  • le persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

La comunicazione del titolare effettivo deve essere resa dai soggetti obbligati, previsti dalle disposizioni normative, tenuti a rendere i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).  La comunicazione dovrà essere effettuata mediante compilazione e sottoscrizione digitale dell’apposito modulo digitale TE (approvato con decreto ministeriale del 12 aprile 2023), e successivo invio al Registro delle Imprese mediante Comunicazione Unica.

Non sarà possibile, pertanto, conferire l’incarico alla sottoscrizione della comunicazione della titolarità effettiva ad un notaio o intermediario, che potranno comunque provvedere alla spedizione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato.

I soggetti che devono sottoscrivere digitalmente la Comunicazione, specificamente individuati dalla normativa, sono:

  • per le imprese dotate di personalità giuridica: legale rappresentante o uno degli amministratori;
  • per le persone giuridiche private: il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione;
  • per i trust e gli istituti giuridici affini: il fiduciario.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere presentate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ha attestato l’operatività del Registro dei titolari effettivi.

Pertanto, per i soggetti già costituiti alla data di pubblicazione del decreto (9 ottobre 2023), la scadenza per la trasmissione delle domande è prevista per l'11 dicembre 2023.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente alla data del decreto del MIMIT, attestante l'operatività del Registro dei titolari effettivi, dovranno provvedere alla relativa comunicazione entro trenta giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri. 

I trust e gli istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvederanno alla suddetta comunicazione entro trenta giorni dalla loro costituzione.

Per gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva è disponibile il Manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese (pdf  431Kb)
 

ultima modifica: martedì 10 ottobre 2023