Sezione salto di blocchi

Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:

  • dal titolare, per le imprese individuali;
  • dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
  • dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.

Inoltre, i professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non è espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante. In tal caso, dovrà essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.

Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli imprenditori individuali, anche artigiani, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate.

NOTA BENENulla è innovato per tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, relativi alle società che già dal 14 dicembre scorso, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, devono essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dei soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai.

Nel Repertorio Economico Amministrativo si iscrivono le Associazioni, le Fondazioni, i Comitati e gli altri Enti collettivi che non hanno scopo di lucro e accanto al proprio fine istituzionale, spesso di tipo culturale, ricreativo, sportivo, religioso o promozionale, esercitano un minimo di attività economica e/o agricola, rivolta a terzi, che si colloca in una dimensione di sussidiarietà rispetto all’oggetto principale.

Sull’argomento è possibile consultare la circolare del Ministero dell’Industria dell’Artigianato e dell’Agricoltura n. 3407/C del 9/1/1997.

La presentazione delle domande di iscrizione, modifica e cancellazione di tali Enti al REA può essere trasmessa per via telematica ovvero presentata su modulistica cartacea.

 

Modalità di predisposizione dell’istanza
Riferimenti normativi: RD n.2011/1934, art.9 DPR n.581/1995, Circolare Ministero Industria n. 3407/C del 9/1/1997

Modalità di presentazione

  • Con modulistica cartacea ( modalità temporaneamente sospesa)
  • Per via telematica

Soggetto obbligato alla presentazione

  • Il titolare

Professionista incaricato (commercialista, ragioniere), che nel riquadro note del modello informatico dovrà riportare la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto (nome e cognome) Dott./Rag. Commercialista dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di (provincia) al n. (nr. Iscrizione), di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale e di essere stato incaricato dal sig /dalla./sig.ra (nome cognome), in qualità di (legale rappresentante/titolare) all'assolvimento del presente adempimento, ai sensi dell’art. 31 della L. 340/2000 e s.m.i." 

Termini per la presentazione

  • Entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività economica

Modulistica 

  • Modello R
  • Modello S5 – per la denuncia relativa all’attività economica esercitata (da allegare solo per la modalità telematica)
  • Intercalare P – per la nomina/sostituzione del legale rappresentante
  • Modello UL – per la denuncia di eventuali localizzazioni diverse dalla sede dell’impresa. Si definisce unità locale l’impianto operativo (es.: laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es.: ufficio, magazzino, deposito, ecc.) ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche


Sottoscrizione digitale dell’istanza e degli allegati (per la modalità telematica)

  • A cura del soggetto che presenta l’istanza: il titolare, il procuratore o il professionista


Allegati

  • Permesso di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini extracomunitari
  • Per le istanza presentate per via telematica da un procuratore:
    - procura (con codice di identificazione pratica leggibile e senza correzioni e/o abrasioni)
    - fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare che conferisce procura
  • Copia della documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività dichiarata, se prevista (SCIA, nulla osta, autorizzazioni, comunicazioni etc).

Trasmissione Telematica

Iscrizione 

  • diritti di segreteria: € 18,00
  • diritto annuale: € 18,00

Modifica

  • diritti di segreteria: € 18,00

Cancellazione

  • diritti di segreteria: € 18,00

Presentazione su modulistica cartacea

Iscrizione 

  • diritti di segreteria: € 23,00
  • diritto annuale: € 15,00

Modifica

  • diritti di segreteria: € 23,00

Cancellazione

  • diritti di segreteria: € 23,00

 

Chi contattare per questo servizio?

Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche
Ufficio competente: Struttura "REA - Imprese individuali e artigiane"
Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per ottenere informazioni ed assistenza per le pratiche già sospese dall’ufficio, contattare i funzionari istruttori esclusivamente nella fascia oraria 11:30 – 12:30, dal lunedì al venerdì, come da indicazioni fornite nelle note di sospensione delle istanze.

Per eventuali solleciti sull’evasione delle istanze telematiche, compilare l’apposito Form.
Non verranno presi in considerazione solleciti trasmessi prima che sia decorso il termine fissato dalla legge per l’istruttoria delle istanze e pari a cinque giorni dall’invio telematico.
Non verranno, altresì, presi in considerazione solleciti pervenuti con altre modalità (fax, sportello, ecc.).

ultima modifica: martedì 15 febbraio 2022