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REA - Denunce di Inizio, modifica e cancellazione attività

Il Repertorio Economico Amministrativo - REA è un archivio di dati, collegato al Registro delle Imprese e gestito secondo tecniche informatiche, nel quale devono essere iscritti i soggetti economici per i quali non sussistono i presupposti di legge per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché le notizie di tipo amministrativo ed economico, che il legislatore ha escluso dal Registro delle Imprese, ma per le quali è previsto l’obbligo di denuncia alla Camera di Commercio.

Nel REA devono iscriversi:

  • le denunce di inizio, modifica e cancellazione dell’attività economica esercitata
  • l’apertura, modifica e cessazione di unità locali non costituite come sedi secondarie secondo la disciplina codicistica (per unità locale si intende “l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. La diversificazione dell’ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell’interno nell’ambito dello stesso fabbricato)
  • le Associazioni, Fondazioni, Comitati e altri Enti collettivi non societari che pur esercitando un’attività commerciale e/o agricola non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa
  • gli imprenditori individuali e collettivi con sede principale all’estero che aprono in Italia unità locali
  • le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività SCIA e le iscrizioni in albi, ruoli e registri e gli estremi di autorizzazioni e licenze


Dal 12/5/2012, è stata istituita un’apposita sezione speciale del REA nella quale, al fine del mantenimento dei requisiti professionali, si possono iscrivere i soggetti che cessano l’attività di agente di affari in mediazione, di agente o rappresentante di commercio e di mediatore marittimo. Tale iscrizione, deve essere effettuata improrogabilmente entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività, pena la decadenza. Per ulteriori informazioni vedi Agenti Affari in Mediazione.

DENUNCE DI INIZIO, MODIFICA E CANCELLAZIONE DELL’ATTIVITA’
Nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) sono iscrivibili soltanto le attività economiche esercitate in forma di impresa e che, pertanto, rispettano i seguenti criteri dettati dall’art. 2082 del codice civile:

  • Esercizio di un’attività economica: non necessariamente a scopo di lucro, ma improntata su criteri di economicità, in modo tale che i costi sostenuti siano coperti con i ricavi;
  • Finalizzata alla produzione di beni e servizi;
  • Organizzata: per mezzo di un insieme di elementi personali e reali (azienda);
  • Professionalmente esercitata: con stabilità e continuità, non occasionale. Anche le attività stagionali sono iscrivibili perché hanno, comunque, un ciclo di gestione ben definito.

Sono quindi iscrivibili le seguenti attività:

  • le attività commerciali di cui all’articolo 2195 del c.c.3:
  • l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
  • l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • l’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • l’attività bancaria o assicurativa;
  • le altre attività ausiliare alle precedenti.
  • le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile:
  • la coltivazione diretta del fondo;
  • la silvicoltura;
  • l’allevamento di animali;
  • le attività connesse alle precedenti.

Le attività economiche non sono tutte liberamente esercitabili, molte di esse sono soggette al possesso di particolari requisiti e/o all'esecuzione di specifici adempimenti amministrativi (Istanze, comunicazioni, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, ecc.)

Al fine di identificare un unico interlocutore per tali adempimenti, il legislatore, con il DPR 160/2010, ha istituito lo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP), presso i Comuni del territorio.

Nella tabella allegata al D.Lgs 222/2016 , sono riportate le principali attività economiche di competenza del SUAP e i diversi regimi amministrativi ai quali sono sottoposti. La trasmissione delle istanze al SUAP deve avvenire tramite il portale governativo www.impresainungiorno.gov.it

Per informazioni sugli adempimenti da effettuare per l'avvio delle principali attività economiche è possibile consultare il servizio ATECO online realizzato da Infocamere con il supporto delle Camere di Commercio.

La Camera di commercio di Roma ha altresì realizzato la Guida alle attività economiche che tiene conto anche delle diverse normative locali

Le attività soggette al possesso di requisiti ovvero all’esecuzione di specifici adempimenti amministrativi, possono essere denunciate al Registro delle imprese/REA soltanto se avviate legittimamente ovvero se avviate dopo il rispetto di tutti le condizioni prescritte dalla legge, in assenza delle quali la denuncia relativa a tale attività viene rifiutata, con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.


La denuncia per l’inizio, la modifica e la cancellazione dell’attività economica deve essere presentata al Registro delle Imprese/Repertorio Economico Amministrativo per via telematica tramite la ComunicazioneUnica.

Termini per la presentazione: 30 giorni dall'avvio – non sono accettate istanze con data futura.

 

Modulistica

Per le società: S5 – se l’attività è esercitata in sede o itinerante (es.: attività edilizia);  UL – se l’attività è esercitata in altre localizzazioni diverse dalla sede principale;
Per le imprese individuali: I1 e I2 se l’attività è esercitata in sede o itinerante (es.: attività edilizia); UL – se l’attività è esercitata in altre localizzazioni diverse dalla sede principale.

Descrizione dell’attività: la descrizione dell’attività deve essere sintetica, chiara, non deve riportare i codici ateco e, per il commercio, deve contenere sia la tipologia (minuto, ingrosso, elettronico, ecc..) sia i prodotti commercializzati.
Nella compilazione della modulistica le attività esercitate devono essere suddivise tra attività primaria e attività secondarie. Inoltre, deve essere indicata l’attività prevalente, che è una soltanto calcolata sulla base del fatturato realizzato dall’impresa.

Allegati: documentazione, ove prevista, attestante il legittimo esercizio dell’attività (tale documentazione può essere anche autocertificata e sarà verificata dall’ufficio. Per essere accettata l’autocertificazione del possesso di titoli/autorizzazioni deve essere completa e contenere l’Ente che provveduto al rilascio, il numero e la data del rilascio).

Soggetti legittimati: legale rappresentante.

Il codice ATECO

Il codice ATECO definisce e classifica le imprese sulla base delle attività economiche, per consentire sia la puntuale denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo sia la corretta classificazione ai fini fiscali, contributivi e statistici.

Il codice ATECO è composto da una lettera, che individua il macrosettore economico di appartenenza e da numeri (da due a sei) che rappresentano, in modo dettagliato, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori produttivi.

Dal 1 gennaio 2008 è in vigore la classificazione ATECO 2007, realizzata dall’ISTAT in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio, gli Enti, i Ministeri e le Associazioni imprenditoriali interessate.

Il codice ATECO attribuito nelle visure camerali è corrisponde alle informazioni denunciate al REA e all’Agenzia delle Entrate. Per richiedere eventuali aggiornamenti del codice ATECO scrivere a atecoroma@rm.camcom.it. Qualora il codice richiesto non sia corrispondente alle denunce effettuate al REA e all’Agenzia delle Entrate, prima della modifica, l’ufficio chiederà la trasmissione di un’istanza telematica di ComunicazioneUnica.

L’indirizzo e-mail atecoroma@rm.camcom.it è dedicato esclusivamente all’aggiornamento dei codici Ateco. Qualsiasi altra richiesta trasmessa su tale indirizzo non verrà presa in considerazione e non verrà riscontrata.

Per info su requisiti, autorizzazioni e normativa di riferimento per ogni attività economica consultare http://ateco.infocamere.it/

Diritti di segreteria (iscrizione, modifica e cancellazione)

  • su supporto cartaceo Euro 23,00
  • per via telematica o tramite supporto informatico digitale Euro 18,00

Diritto annuale per le nuove iscrizioni dal 1° gennaio 2011.

Dal 1° gennaio 2011 i nuovi soggetti iscritti al R.e.a. sono tenuti al pagamento del diritto annuale nella misura di Euro 30,00.

 

Chi contattare per questo servizio?

Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche
Ufficio competente: Struttura "REA - Imprese individuali e artigiane"
Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per ottenere informazioni ed assistenza per le pratiche già sospese dall’ufficio, contattare i funzionari istruttori esclusivamente nella fascia oraria 11:30 – 12:30, dal lunedì al venerdì, come da indicazioni fornite nelle note di sospensione delle istanze.

Per eventuali solleciti sull’evasione delle istanze telematiche, compilare l’apposito Form.
Non verranno presi in considerazione solleciti trasmessi prima che sia decorso il termine fissato dalla legge per l’istruttoria delle istanze e pari a cinque giorni dall’invio telematico.
Non verranno, altresì, presi in considerazione solleciti pervenuti con altre modalità (fax, sportello, ecc.).

ultima modifica: martedì 21 maggio 2024