Gli imprenditori individuali sono obbligati ad iscriversi nel Registro delle Imprese della provincia nella quale è ubicata la sede dell’impresa.
E’ imprenditore colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”, in particolare:
1) è imprenditore commerciale colui che esercita una delle attività indicate all’art. 2195 c.c., ovvero:
- attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, acqua o aria;
- attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti;
2) è piccolo imprenditore commerciale colui che svolge un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.);
3) è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 c.c.);
4) è coltivatore diretto colui che svolge un’attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore commerciale (art. 2083 c.c.).
Per la qualifica di “imprenditore” e la conseguente iscrizione nel Registro delle Imprese è necessario l’esercizio di un’attività di impresa con modalità stabili e non occasionali. Sono, pertanto, soggette all’iscrizione anche le attività stagionali, che hanno comunque un ciclo di gestione ben definito. Sono, invece, esclusi dall’iscrizione i singoli affari isolati, anche quando danno luogo ad una serie di atti conseguenti.
Altro aspetto fondamentale per la qualifica di “imprenditore” è che l’attività esercitata sia economica e produttiva di beni e servizi e non una professione intellettuale protetta, che non è considerata attività di impresa.
L’esercizio di professioni intellettuali non protette, invece, come ad esempio la realizzazione di ricerche di mercato, le consulenze ed altro, non hanno l’obbligo specifico di iscrizione nel Registro delle Imprese ma viene riconosciuta al professionista la facoltà di scegliere le modalità di organizzazione della propria attività (con la sola attribuzione della partita IVA ovvero anche con l’iscrizione nel Registro delle Imprese).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE/DENUNCE
La presentazione delle domande/denunce al Registro delle Imprese da parte degli imprenditori individuali può avvenire esclusivamente per via telematica.
La predisposizione delle domande/denunce deve essere effettuata tramite l’applicativo Starweb.
Termini per la presentazione:
30 giorni dall’avvio dell’attività. Per le pratiche di iscrizione che contengono contestualmente la trasmissione della SCIA, la data di avvio dell’attività coincide con la data di trasmissione dell’istanza.
Soggetto obbligato: TITOLARE.
Altri soggetti legittimati:
PROCURATORE/INTERMEDIARIO, munito di apposita procura all’invio telematico firmata dal titolare;
PROFESSIONISTA INCARICATO (commercialista, ragioniere) dotato di un dispositivo di firma digitale; nel riquadro note del modello informatico dovrà apporre la seguente dichiarazione “Il sottoscritto (nome e cognome) Dott./Rag. commercialista, dichiara di essere iscritto nella sezione oppure dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di n. , di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dell’esercizio dell’attività professionale e di essere stato incaricato dal/dalla sig./sig.ra ……….. all’assolvimento del presente adempimento, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000 e dell’art. 1 del D.lgs. n. 196/2003.
Sottoscrizione:
Le istanze e gli allegati devono essere firmati digitalmente da colui che effettua l’invio telematico (titolare, procuratore/intermediario o professionista incaricato).
PEC – Posta Elettronica Certificata:
L’iscrizione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è obbligatoria (a decorrere dal 20/10/2012) a norma dell’art. 5 del D.L. n.179/2012 ed, in caso di assenza, l’ufficio procede al rifiuto della domanda di iscrizione dell’impresa. La PEC deve essere richiesta ad uno dei soggetti iscritti nell’elenco dei gestori ufficiali, pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Al momento della trasmissione della pratica telematica l’indirizzo PEC deve essere stato già attivato, non saranno accettate iscrizioni con indirizzi PEC ancora in stato “registrato”.
Allegati:
- autocertificazione dei titoli comprovanti il legittimo avvio dell’attività (SCIA, autorizzazione, notifica sanitaria, ecc.) ovvero copia semplice degli stessi (tale documentazione non è obbligatoria ma ha il solo scopo di accelerare lo svolgimento del procedimento; in caso di assenza l’ufficio deve procedere alla verifica, presso le altre Pubbliche Amministrazioni, che l’attività sia legalmente in essere). Per i titoli da possedere per ciascuna tipologia di attività consultare “La guida alle attività economiche";
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri non comunitari);
- procura conferita all’intermediario, riportante in allegato la fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare. Il documento di identità deve essere allegato con il codice (E20). Sulla procura dovrà essere riportato il codice univoco corrispondente alla pratica inviata. Le istanze recanti procure con cancellazioni, abrasioni o altre manipolazioni verranno sospese e successivamente rifiutate in caso di mancata regolarizzazione nei termini assegnati dall’ufficio.
Esclusivamente per la presentazione di istanze su supporto cartaceo da parte di Associazioni ed Enti iscritti solo al REA e istanze su supporto informatico per il REA e ditte individuali, è necessario prenotare on-line un appuntamento con l’apposito ufficio tramite la piattaforma www.appuntamenti.rm.camcom.it .