Sezione salto di blocchi

Diritti di segreteria e bolli Deposito bilanci e elenchi soci

Diritti di segreteria

Per il deposito del bilancio consolidato si applicano gli stessi diritti di segreteria dovuti per il deposito del bilancio d’esercizio.

Modalità Telematica

  • Bilancio di esercizio ed elenco soci - Euro 62,70
  • Bilancio di esercizio delle cooperative sociali - Euro 32,70
  • Per il deposito del solo elenco soci - Euro 62,70
  • Per il deposito a rettifica del bilancio d’esercizio - Euro 62,70
  • Per il deposito a rettifica dell'elenco soci - Euro 30,00

Su supporto digitale

  • Bilancio di esercizio ed elenco soci - Euro 92,70
  • Bilancio di esercizio delle cooperative sociali - Euro 47,70
  • Per il deposito del solo elenco soci - Euro 92,70
  • Per il deposito a rettifica del bilancio d'esercizio - Euro 92,70
  • Per il deposito a rettifica dell'elenco soci - Euro 50,00
Imposta di bollo:
  • Per le società di capitali: Euro 65,00
  • Per le società di persone: Euro 59,00

Nel caso di presentazione su supporto informatico da lunedì 1 marzo 2021, gli importi dovuti per ogni istanza dovranno essere versati, come previsto dal D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale convertito in L. 120/2020), esclusivamente attraverso il sistema pagoPa.
Si invita, pertanto, relativamente alle domande rivolte al Registro delle Imprese per soggetti societari, a contattare l'ufficio all'indirizzo e-mail: attisocietari@rm.camcom.it, per dettagli e puntuali indicazioni a riguardo.

L’imposta di bollo per le pratiche digitali è versata alla Camera di Commercio di Roma dai soggetti obbligati, sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma n. 204354/01 del 06.12.2001.


Per le pratiche soggette al pagamento del bollo, gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione (bollo assolto all’entrata) nel modo seguente: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con prov. Prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 del Ministero delle Economia e delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma”.
Qualora il soggetto che presenta la pratica sia in possesso di un’autorizzazione specifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il pagamento virtuale dell’imposta di bollo, gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati nella distinta di presentazione (bollo assolto all’origine) nel modo seguente: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione n. …..del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Entrate di …….”.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 127/2002, l’imposta di bollo può essere assolta previa presentazione, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, di una dichiarazione con l’indicazione del numero presunto degli atti da depositare durante l’anno. Gli estremi di tale dichiarazione devono essere indicati nella distinta di presentazione (bollo assolto all’origine) nel modo seguente: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della dichiarazione di cui all’art. 2 del D.M. 127/2002 inviata in data ……. Prot. n…. all’Agenzia delle Entrate di ………”.

Per gli atti esclusi dall’imposta di bollo, l’esenzione va indicata negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione.
Le cooperative sociali sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis della Tabella (Allegato B) del D.P.R. 642/1972.
Le cooperative edilizie sono tenute al pagamento dell’imposta di bollo come precisato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna con parere del 20 gennaio 2006 (Prot. n. 909-2854/2006).


Ai sensi del D.M. 22/02/2007, l’imposta di bollo dovuta per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società, non ricompresi nel comma 1-bis della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972, che siano rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e che siano sottoposti a registrazione con le procedure telematiche (M.U.I. – Modello Unico Informatico) previste dal Provvedimento Interdirigenziale del 06/12/2006, è comprensiva dell’imposta di bollo dovuta per la copia dell’atto e la domanda da presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese. Pertanto, le domande di iscrizione o di deposito degli atti sopra citati sono presentate dai notai all’Ufficio del Registro delle Imprese con la dichiarazione sulla distinta di presentazione relativa all’assolvimento virtuale all’origine dell’imposta di bollo con l’indicazione dei seguenti estremi di autorizzazione: “Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.”

Chi contattare per questo servizio?

Registro Imprese - Deposito bilanci
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Società"
Note:

Per ottenere assistenza nella compilazione e predisposizione delle istanze telematiche (escluse le pratiche sospese), contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

ultima modifica: martedì 20 luglio 2021