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Domicilio digitale delle imprese (PEC) - Guida alla comunicazione

Tutte le imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.

In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese inadempienti saranno soggette a:

  • applicazione di sanzioni: il pagamento in misura in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro;
  • attribuzione d'ufficio, dalla Camera di commercio, di un domicilio digitale, così formato: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.

NOTA BENE: il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).

Le Camere di Commercio sono prossime al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e alla contestuale applicazione delle sanzioni. Per evitare tali conseguenze, le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese e chiederne l'iscrizione.
Per maggiori informazioni e per verificare la regolarità della propria posizione, si può consultare:

https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home

Per indicazioni operative sull’invio della pratica:
https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec

Cos’è il domicilio digitale? 

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica
certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal
regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, valido ai
fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Obbligo di comunicazione

In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette a:

  • applicazione di sanzioni: il pagamento in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro;
  • attribuzione d'ufficio, dalla Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.

NOTA BENE: il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).

Come verificare la propria posizione

É possibile verificare se la propria PEC è esistente ed è regolarmente iscritta nel Registro
delle imprese accedendo a: https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home


Se l'indirizzo PEC è indicato, occorre verificare che la casella sia effettivamente operativa
presso il proprio gestore (si consiglia di inviare un messaggio di prova e attendere la ricezione
della ricevuta di consegna, che attesta il corretto funzionamento della casella).

NOTA BENE: il domicilio digitale non valido o scaduto è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal
Registro delle Imprese https://www.rm.camcom.it/pagina3800_cancellazione-dufficio-degli-indirizzi-di-posta-elettronicacertificata-pec-irregolari.html

Nel caso in cui all'esito della ricerca non figuri il campo PEC possono verificarsi due ipotesi:

a) la PEC è regolarmente esistente e attiva presso l'impresa, ma non è mai stata iscritta nel Registro delle Imprese (pertanto occorre mettersi in regola presentando la relativa domanda);

b) l'impresa non si è mai dotata di casella PEC (in questo caso occorre preventivamente attivare la PEC e quindi comunicarla al Registro delle Imprese).

NOTA BENE Si ricorda che la PEC dell'impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993 deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese).
Chi può presentare la domanda? 

  • Un amministratore della società con la propria firma digitale o, in alternativa, mediante la sottoscrizione della procura speciale prevista per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari nel registro delle imprese;  
  • Un notaio su incarico del legale rappresentante (specificando tale incarico nelle note della domanda senza allegare ulteriore documentazione);  
  • Un professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, commi 2 quater e quinquies della L. 340/2000 (Attenzione! Tale ultima facoltà è riconosciuta dall’art. 78 del d.lgs n. 139/2005 ai soli iscritti alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e degli esperti contabili)

Quanto costa?

La domanda è esente da diritti di segreteria e non è soggetta all’imposta di bollo (qualora, unitamente al domicilio digitale, siano presentate altre variazioni, la domanda sconterà i relativi importi previsti).

Come effettuare la predisposizione della domanda?

Le informazioni sono disponibili su: http://www.registroimprese.it/indirizzo-pec

ultima modifica: martedì 18 aprile 2023