Sezione salto di blocchi

Attività regolamentate, agenti, mediatori, spedizionieri

Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, devono essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:

  • dal titolare, per le imprese individuali;
  • dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
  • dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.

Inoltre, i professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possono sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non è espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante. In tal caso, deve essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.

Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli imprenditori individuali, anche artigiani, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate.

NOTA BENENulla è innovato per tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, relativi alle società che già dal 14 dicembre 2021, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, devono essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dei soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai.

Alcune attività sono regolamentate da normative speciali e il loro esercizio è subordinato al possesso di specifici requisiti tecnico professionali e l’esecuzione di alcuni adempimenti amministrativi sono di competenza della Camera di Commercio.

L’avvio di tali attività è subordinato alla trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Registro delle Imprese e, pertanto, la data di inizio dell’attività deve sempre coincidere con la data di trasmissione dell’istanza.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, relative alla sussistenza dei requisiti (morali e/o tecnico professionali) e dei presupposti necessari per l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività.

L’assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o la trasmissione di Segnalazioni non sottoscritte dai soggetti tenuti all’autocertificazione dei requisiti, sono rifiutate con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.

In generale, per conoscere il percorso da seguire per iniziare un'attività d'impresa è possibile consultare il servizio ateco.infocamere.it
Il servizio consente di reperire i codici ATECO corrispondenti alle attività economiche e ottenere informazioni sulle norme, sui requisiti  e sugli adempimenti da effettuare per avviare l'attività d'impresa.
La Camera di Commercio di Roma mette, inoltre, a disposizione la Guida alle attività economiche che, per le principali attività economiche, contiene anche degli approfondimenti sulla normativa regionale e locale.

ultima modifica: martedì 21 maggio 2024