Sezione salto di blocchi

L'attivazione di un molino per cereali (a cilindri e/o a palmenti), il trasferimento o la trasformazione sono soggetti alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare con ComUnica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia ove è ubicato il molino stesso.

La segnalazione deve tener conto della seguente classificazione dei molini per cereali:

  • molini ad alta macinazione: sono i molini a cilindri automatici e semiautomatici, dotati di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavaggio del grano nonchè di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione;
  • molini a bassa macinazione: sono i molini a palmenti e a cilindri che, pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura, non si trovano nella condizione di sezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.

Come presentare la SCIA

Nei casi di nuovo impianto, di trasferimento del molino e di trasformazione dello stesso dovranno essere allegati alla SCIA, i seguenti documenti:

  1. n. 1 piantina planimetrica dei locali (scala 1:50 oppure 1:100), firmata e bollata da professionisti iscritti all'Albo, in cui è indicata l'ubicazione dei macchinari (solo nei casi di nuovo impianto, modifiche e trasferimento di impianto);

  2. una relazione firmata da tecnico abilitato da cui risulti: la conformità dell'impianto alla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; il quantitativo di prodotto detenuto in deposito o in lavorazione o comunque contemporaneamente presente presso l'attività; il diagramma di macinazione e la descrizione delle caratteristiche degli impianti, delle macchine, delle attrezzature e delle aree di servizio; la capacità della macinazione nelle 24 ore con la specifica del tipo di cereali, la lunghezza dei cilindri in metri lineari, la capacità di stoccaggio distinta tra silos e magazzini, ecc.;

  3. dichiarazione circostanziata con assunzione di responsabilità penale circa la piena disponibilità dei locali (di proprietà, di affitto, di comodato, di usufrutto...) (tale dichiarazione non necessita nel caso di modifiche al molino gia’ denunciato al Registro delle Imprese);
     
  4. dichiarazione circostanziata di essere in possesso del Certificato comunale di agibilità dei locali con destinazione d'uso o, in sua mancanza, di quello del genio civile concernente la statica dell'immobile (tale dichiarazione non necessita nel caso di modifiche al molino già denunciato al Registro delle Imprese);
     
  5. nel caso di molini per cereali o altre macinazioni con potenzialità superiore a 200 quintali nelle 24 ore e di molini dotati di silos: dichiarazione circostanziata con assunzione di responsabilità penale di essere in possesso del Certificato di prevenzione incendi;
     
  6. dichiarazione circostanziata di aver presentato al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune ove è situato il molino specifica DIA relativamente alla conformità igienico sanitaria alle norme vigenti. (La comunicazione deve contenere la dichiarazione del titolare che, al momento della presentazione, la struttura possiede i requisiti minimi prestabiliti dalla norma, con particolare riferimento all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento dei reflui ed essere accompagnata da una relazione tecnica che specifichi le caratteristiche degli impianti, le modalità del ciclo produttivo e la descrizione dei prodotti finali);
     
  7. dichiarazione circostanziata con assunzione di responsabilità penale di essere in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Roma.

NB: Le succitate dichiarazioni devono essere rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o delle autocertificazioni ai sensi del DPR n.445/00 con assunzione di responsabilità penale.

Trasferimento di attività

Nel caso di trasferimento di titolarità (per vendita, affitto, comodato, usufrutto, donazione, successione ereditaria dell'azienda, conferimento d'azienda in società) dovranno essere inviate due specifiche pratiche telematiche:

  • il precedente titolare del molino deve comunicare al REA del Registro delle Imprese la cessazione l’attività molitoria svolta e, nel caso di trasferimento dell’azienda, procedere anche al deposito del relativo atto.
  • il nuovo titolare deve trasmettere una specifica SCIA contenente la stessa documentazione prevista per  i casi di nuovo impianto.  

Cessazione dell'attività Il titolare di un molino che cessi l'attività deve darne comunicazione al Registro delle Imprese presentando denuncia di cessazione dell'attività.

 

Note

Le norme che regolano questa materia sono:

  • Direttiva 2006/123/CE;
  • D.L. 31/01/2007 n. 7 art. 9 convertito dalla L. 02/04/2007 n. 40 art. 1;
  • D. Lgs. 26/03/2010 n. 59;
  • D.Lgs. 06/08/2012 n. 147;
  • Circolare n. 3656/C del 12/09/2012 p. 12..5;
  • L. 7/8/1990 art. 19 e ss.

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ultima modifica: lunedì 17 agosto 2020

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