Sezione salto di blocchi

Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:

  • dal titolare, per le imprese individuali;
  • dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
  • dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.

Inoltre, i professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non è espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante. In tal caso, dovrà essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.

Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli imprenditori individuali, anche artigiani, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate.

NOTA BENENulla è innovato per tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, relativi alle società che già dal 14 dicembre scorso, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, devono essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dei soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai.

E' spedizioniere colui che assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto in nome proprio e nell'interesse di colui che gli ha dato l'incarico (mandante) e di effettuare eventualmente le operazioni accessorie al trasporto stesso (es. imballaggio, operazioni doganali).

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 76 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 l’elenco degli spedizionieri lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la relativa qualifica; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attività di spedizioniere e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Elenco.

SCIA

L’attività di spedizioni può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono utilizzare il modello “Spedizionieri” e il modello intercalare “Requisiti” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb; i modelli, compilati e sottoscritti dal soggetto interessato, dovranno essere  allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese.ATTENZIONE Le pratiche telematiche presentate al Registro Imprese/Rea relative alla denuncia di inizio di attività economica di agente e rappresentante di commercio/agente di affari in mediazione/mediatore marittimo/spedizioniere per le quali, ai sensi dell'art. 19 L. 241/90 deve essere allegata l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA) previsti dalla normativa di riferimento, ai fini del contestuale inizio dell'attività, verranno immediatamente rifiutate con provvedimento motivato del Conservatore nei casi in cui le stesse saranno prive del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato sottoscritto graficamente/digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.

Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività' economica.
Per tale ragione l'impresa/società dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro Imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti regolarmente sottoscritta.

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.
In caso di SCIA richiesta da società l'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo, deve individuare l'attività che la stessa intende svolgere (spedizioni).

Tutti i legali rappresentanti e i preposti se nominati devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali e morali, nonchè tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del DPR 252/1998 devono essere in possesso dei requisiti morali utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.

Eliminazione del modello di procura speciale per la presentazione al Registro delle Imprese delle domande relative alla denuncia delle attività economiche di spedizionieriDal 2 settembre 2019, la procura speciale, conferita agli intermediari per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari nel Registro delle Imprese dai soggetti obbligati/legittimati, non può essere più utilizzata per la presentazione delle domande relative alla denuncia dell'attività economica.
Pertanto, devono essere sottoscritte con firma digitale dai titolari di imprese individuali e legali rappresentanti di imprese societarie, oltre che la denuncia di inizio attività (distinta Registro Imprese), anche tutta la documentazione richiesta da allegare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalle relative e specifiche normative (es.: modello SCIA ministeriale; autocertificazione antimafia; polizza assicurativa per i mediatori ecc.).
La sottoscrizione con firma digitale dei modelli SCIA allegato B è obbligatoria anche nei confronti di coloro che svolgono le suindicate attività a qualsiasi titolo (es. collaboratori, dipendenti ecc.) e che, per tali motivi, devono risultare con la qualifica di preposti.

MODIFICHEL'impresa di spedizioni ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Spedizionieri” e la sezione “Requisiti”.


Svincolo della polizza assicurativa/bancaria e del deposito cauzionale rispettivamente previsti dall’art, 6 e 10 della legge 1442/41.
In seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’iscrizione.
Se trattasi di polizza assicurativa/bancaria l’interessato può chiedere contestualmente la cessazione e lo svincolo della polizza.
Se trattasi di deposito cauzionale costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (fino al 31/10/2004) o presso gli uffici della Banca d'Italia Sezione di Tesoreria dello Stato l’interessato può presentare la richiesta di svincolo decorsi 18 mesi dalla data di cessazione dell’attività di spedizioniere dal Registro Imprese o in alternativa, seguire la procedura prevista dalla legge 1138/49 (produrre copia dell’avvenuta pubblicazione, per estratto, della richiesta di rimborso sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed il “Messaggero”).

 

REGIME TRANSITORIO

Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per comunicare al Registro Imprese/REA l'aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte neL soppresso Elenco degli spedizionieri.

Coloro che risultano iscritti alla data del 12 maggio 2012 sia nel soppresso Elenco che al Registro Imprese, che svolgono l’attività e che non hanno aggiornato la loro posizione al Registro Imprese/REA entro il termine previsto, sono soggetti alla sanzione del divieto di prosecuzione dell’attività con provvedimento del Conservatore del Registro Imprese.
L’aggiornamento sarà comunque tecnicamente possibile sino all’emanazione del provvedimento, fermo restando le sanzioni per tardivo adempimento.

Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Elenco rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l’attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc..)

Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.

Le imprese di spedizioni (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare  un’istanza telematica al Registro delle Imprese della provincia dove esercitano utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Spedizionieri” sezione Aggiornamento Posizione RI/REA per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell’ex Elenco al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell’impresa pena l’inibizione della continuazione dell’attività.

AVVERTENZA: l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso Elenco al Registro delle Imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare che i dati dell'Elenco e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti, devono coincidere; in caso contrario l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb

Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.

 

REVISIONE – VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla data di presentazione della SCIA la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario.

Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l’attività per conto della stessa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano.

Presentazione delle istanze

I modelli per comunicare l'iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea e successive modifiche sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e dopo essere stato compilati, sottoscritti digitalmente oppure sottoscritti graficamente dal soggetto interessato e scansionati devono essere necessariamente allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro Imprese.
 

Attenzione: la mancanza della firma grafica del legale rappresentante/titolare dell'impresa nel caso lo stesso sia impossibilitato nel firmare digitalmente l'istanza, comporterà l'immediato rifiuto della stessa con provvedimento motivato del Conservatore inviato alla pec certificata dell'impresa, se attiva, o a mezzo raccomandata r.r. alla sede dell'impresa in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica

Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2. della Guida online, alle pagine 101-108, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.

Chi contattare per questo servizio?

Spedizionieri
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Agenti, Mediatori e Ruolo Conducenti" - Servizio Segreterie Commissioni
Indirizzo: Viale Oceano Indiano n. 19 - 00144 Roma
Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Per informazioni sulle pratiche sospese è attivo il "diario messaggi" per ogni singola pratica accessibile dalla piattaforma Telemaco del Registro delle Imprese.

Eventuali solleciti relativi all’evasione di istanze telematiche possono essere inoltrati esclusivamente compilando on line un apposito form: compila il form per l'inoltro del sollecito.
Non saranno considerati solleciti inoltrati con canali diversi.

Le informazioni, oltre a quelle presenti sul sito istituzionale, potranno essere richieste, in ragione della complessità delle domande, alla seguente casella di posta elettronica: segreterie.commissioni@rm.camcom.it.

ultima modifica: mercoledì 22 aprile 2020

Moduli

Dichiarazione nulla osta antimafia
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