Sezione salto di blocchi

Il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. n. 179/2012 convertito con la L. n. 221/2012.
Inoltre, l’indirizzo iscritto deve rimanere valido ed attivo nel tempo.

Secondo quanto previsto dal 2° comma dell’art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento allegato alla delibera consiliare n. 23 del 07/11/2022,  viene comunicata formale diffida alle imprese individuali a iscrivere il domicilio digitale nel Registro delle Imprese. 

Scaduto il termine indicato nella diffida, la Camera di Commercio assegnerà, d’ufficio, un domicilio digitale e applicherà contestualmente la sanzione per omesso adempimento.

 

Diffida febbraio 2024Diffida prot. 23321 del 13 febbraio 2024 (pdf 83 kb)

ultima modifica: martedì 13 febbraio 2024