Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale di accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (art.16 L. n.689/1981).
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta ad un terzo.
Per effettuare il pagamento liberatorio occorre, in via ordinaria, attendere la notifica del verbale d’accertamento emesso dalla Camera di Commercio, che riporta il calcolo corretto delle spese di procedimento e notifica.
Tuttavia, esclusivamente per le sanzioni R.E.A., in sede di invio della pratica è possibile effettuare il pagamento avvalendosi della procedura semplificata descritta di seguito:
Richiesta di addebito su conto Telemaco
- Indicare sul campo note della pratica: “Denuncia presentata fuori termine – si richiede l'addebito della sanzione sul conto prepagato Telemaco”.
- In sede di istruttoria della pratica il personale della Camera addebita in conto l’importo della sanzione più le spese di procedimento (nella misura di € 12,20 una tantum); non vengono applicate le spese di notifica.
- La ricevuta di protocollo rilasciata all'utente sarà comprensiva delle somme addebitate per la sanzione e le spese di procedimento, oltre ai diritti di segreteria e al bollo se dovuto.
- Il verbale non verrà inviato e non sarà possibile presentare scritti difensivi.
Le sanzioni amministrative non pagate entro 60 giorni dall'avvenuta notifica del verbale vengono trasmesse, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981, al Servizio Sanzioni Amministrative, ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.