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Sanzioni Registro Imprese

Le sanzioni amministrative del Registro Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro Imprese o per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate oltre il termine generale di 30 giorni dalla data dell’atto o dell’evento (L. 340/2000 art. 18 comma 6).

Termini differenti sono previsti da disposizioni particolari, pertanto - per eventuali approfondimenti in merito - si invita a consultare la sezione "Guide e Manuali".


Calcolo Dei Termini Il termine si calcola a partire dal giorno successivo alla data dell’atto o dell’evento (art. 1187 c.c.).
Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, la presentazione della domanda si considera tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n.558/1999).


A Chi Si ApplicanoLe sanzioni si applicano:

  • a tutti i soggetti obbligati per legge alla richiesta di iscrizione, denunce al Repertorio Economico o deposito (art. 5 L. n. 689/1981);
  • alla società, in quanto responsabile in solido (art. 6 L. 689/81).

Ciascun soggetto obbligato deve pagare la singola sanzione più le spese di procedimento. In alternativa, la società, come obbligato in solido, può effettuare il pagamento dell’importo totale delle sanzioni e delle spese di procedimento, liberando così i singoli trasgressori.
Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, cioè in carica al 31° giorno dalla data dell'evento.

Esempi di soggetti obbligati:

  • impresa individuale: il titolare
  • società semplici: ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori
  • società in nome collettivo o in accomandita semplice: ciascuno dei soci amministratori/accomandatari o dei liquidatori
  • consorzi: ciascuno degli amministratori
  • società estere con stabile organizzazione in Italia: il preposto alla sede secondaria
  • società di capitali e cooperative:
    • quando i soggetti obbligati sono gli amministratori: tutti gli amministratori
    • quando i soggetti obbligati sono i sindaci: tutti i sindaci effettivi
    • quando i soggetti obbligati sono l'amministratore e il notaio: tutti gli amministratori e il notaio
    • per la nomina degli amministratori, ogni amministratore è obbligato al deposito esclusivamente per la propria nomina.

Chi contattare per questo servizio?

Sanzioni Registro Imprese
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Sanzioni e Qualità"
Posta elettronica certificata: sanzioni.ri@rm.legalmail.camcom.it
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma
Orari: L'ufficio riceve dal lunedì al venerdì: 8.45 - 12.30
Telefono: 06 5208 26 16 - 06 5208 2036 - 06 5208 2262 - 06 5208 25 65 - 06 5208 22 32
ultima modifica: mercoledì 10 luglio 2024